Che ci stiamo a fare noi in questa UE autocelebrante? E nella NATO?

Condividi questo articolo?

downloaddi Guido Di Stefano

   Noi Italiani in generale e noi Siciliani in particolare che ci stiamo a fare in due mega-strutture che non ci sono di soverchio aiuto, anzi …

  Anzi ci sembra che per noi Siciliani sono calamità che si aggiungono alle calamità naturali, a quelle  nostrane (forse non sempre integralmente nostrane), a quelle romane, a quelle poste in essere da ingrati e indegni figli di Sicilia in ogni tempo e in ogni dove.

   Siamo la più grande base militare al mondo: della NATO? degli USA? a parziale uso dell’UE? Nonostante il nostro Statuto speciale, che dovrebbe elevarci al rango di nazione, siamo  “obtorto collo” sempre più servi e meno padroni in casa nostra: con buona pace del nostro “documento pattizio”, di qualche esplicito trattato internazionale (non bilaterale), della Costituzione italiana e di quella europea.

    Mai un sincero “grazie” per quanto abbiamo dato: in oro e denari, in lacrime e sangue, in vite ed espatriati, in eroismo e resistenza, in orgoglio e nobiltà, onore e libertà, in comprensione e tolleranza, in accoglienza e fratellanza.   Al massimo qualche “caramellosa” frase di circostanza pronunciata da qualche bocca incorniciata da un bronzeo sorriso.

    E nemmeno in idoneo “ristoro” per la perdurante e crescente “servitù” militare che (temiamo) mette a rischio la nostra sopravvivenza e l’integrità fisica della nostra (di per sé) vivace patria.

    E le stelle stanno a guardare, ma non sono quelle di Archibald Joseph Cronin: sono quelle disumanizzate dei “potenti” USA e UE, statiche a indicare un inizio.

    Noi, che siamo trattati da minoranza in una Italia mai “unificata” (negli animi) e che minoranza siamo per la nostra indole di fratellanza, abbiamo dovuto sopportare, con UE e NATO e i nostri connazionali,   i lutti e i pesi di Kosovo, Afghanistan, Iraq, Libia, Siria, Crimea, Ucraina e chissà se ne arriveranno altri.

    A nostro prevalente impatto son i fuggitivi moltiplicatisi a dismisura a seguito di ibride guerre di liberazione e umanitarie (ora si chiamano così le invasioni e i colpi di stato): esseri umani in fuga dalla fame, dalla morte, dalle guerre e dagli amici dei così detti nostri amici.

   Esseri umani costretti a fuggire per infelici decisioni di stati contestualmente membri di UE e NATO e per espressa volontà della stessa Alleanza atlantica e per (più o meno tacito) assenso dell’Europa d’occidente.

   Ed ora Francia, Regno Unito, Spagna, Repubblica Ceca, Ungheria, Slovacchia, Stati baltici, Irlanda, Danimarca, ecc., si rifiutano di accoglierli. Magari qualcuno pensa che dovranno vedersela le vittime designate (i Siciliani) e i signori che occupano le stanze di Roma. E gli Americani, i direttori di quell’orchestra di morte che si definisce alleanza difensiva (di chi e di cosa non è dato sapere esattamente)? Come si diceva un tempo, fanno gli Indiani (d’America)! E poi l’America è troppo lontana dalle zone di guerra, di morte, di sofferenza!

   Non vi presentiamo qui lo Statuto speciale siciliano, la Costituzione italiana o quella USA:

Ci limitiamo a sottoporvi qualche stralcio della Costituzione dell’UE: non per discuterne la “complessa” e (a tratti) selettiva democraticità o la “tendenzialmente” burocratese forma espressiva; ma per evidenziare alcuni punti di “disattenzione”, quando si tratta di Italia in genere e di Sicilia nello specifico.

       Articolo I-2: Valori dell’Unione
L’Unione si fonda sui valori del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell’uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, compresi i diritti della persone appartenenti a una minoranza. Questi valori sono comuni agli Stati membri in una società caratterizzata dal pluralismo, dalla non discriminazione, dalla tolleranza, dalla giustizia, dalla solidarietà e dalla parità tra donne e uomini. …

    Articolo I-3: Obiettivi dell’Unione
1. L’Unione si prefigge di promuovere la pace, i suoi valori e il benessere dei suoi popoli. …

     Articolo I-5: Relazioni tra l’Unione e gli Stati membri
1. L’Unione rispetta l’uguaglianza degli Stati membri davanti alla Costituzione e la loro identità nazionale insita nella loro struttura fondamentale, politica e costituzionale, compreso il sistema delle autonomie locali e regionali. Rispetta le funzioni essenziali dello Stato, in particolare le funzioni di salvaguardia dell’integrità territoriale, di mantenimento dell’ordine pubblico e di tutela della sicurezza interna. …

       Articolo I-16: Politica estera e di sicurezza comune
1. La competenza dell’Unione in materia di politica estera e di sicurezza comune riguarda tutti i settori della politica estera e tutte le questioni relative alla sicurezza dell’Unione, compresa la definizione progressiva di una politica di difesa comune che può condurre a una difesa comune.
2. Gli Stati membri sostengono attivamente e senza riserve la politica estera e di sicurezza comune dell’Unione in uno spirito di lealtà e di solidarietà reciproca e rispettano l’azione dell’Unione in questo settore. Si astengono da qualsiasi azione contraria agli interessi dell’Unione o tale da nuocere alla sua efficacia. …

       Articolo I-26: La Commissione europea
1. La Commissione (???) promuove l’interesse generale dell’Unione e adotta le iniziative appropriate a tal fine. Vigila sull’applicazione della Costituzione e delle misure adottate dalle istituzioni in virtù della Costituzione. Vigila sull’applicazione del diritto dell’Unione sotto il controllo della Corte di giustizia dell’Unione europea. Dà esecuzione al bilancio e gestisce i programmi. Esercita funzioni di coordinamento, di esecuzione e di gestione, alle condizioni stabilite dalla Costituzione. Assicura la rappresentanza esterna dell’Unione, fatta eccezione per la politica estera e di sicurezza comune e per gli altri casi previsti dalla Costituzione. Avvia il processo di programmazione annuale e pluriennale dell’Unione per giungere ad accordi interistituzionali.
2. Un atto legislativo dell’Unione può essere adottato solo su proposta della Commissione, salvo che la Costituzione non disponga diversamente. Gli altri atti sono adottati su proposta della Commissione se la Costituzione lo prevede.
3. Il mandato della Commissione è di cinque anni.
4. I membri della Commissione sono scelti in base alla loro competenza generale e al loro
impegno europeo e tra personalità che offrono tutte le garanzie di indipendenza. …

        Articolo I-41: Disposizioni particolari relative alla politica di sicurezza e di difesa comune
1. La politica di sicurezza e di difesa comune costituisce parte integrante della politica estera e di sicurezza comune. Essa assicura che l’Unione disponga di una capacità operativa ricorrendo a mezzi civili e militari. L’Unione può avvalersi di tali mezzi in missioni al suo esterno per garantire il mantenimento della pace, la prevenzione dei conflitti e il rafforzamento della sicurezza internazionale, conformemente ai principi della Carta delle Nazioni Unite. L’esecuzione di tali compiti si basa sulle capacità fornite dagli Stati membri.
2. La politica di sicurezza e di difesa comune comprende la graduale definizione di una politica di difesa comune dell’Unione. Questa condurrà a una difesa comune quando il Consiglio europeo, deliberando all’unanimità, avrà così deciso. In questo caso, il Consiglio europeo raccomanda agli Stati membri di adottare una decisione in tal senso conformemente alle rispettive norme costituzionali.
La politica dell’Unione a norma del presente articolo non pregiudica il carattere specifico della politica di sicurezza e di difesa di taluni Stati membri, rispetta gli obblighi derivanti dal trattato del Nord-Atlantico per alcuni Stati membri che ritengono che la loro difesa comune si realizzi tramite l’Organizzazione del trattato del Nord-Atlantico, ed è compatibile con la politica comune di sicurezza e di difesa adottata in tale contesto.
3. Gli Stati membri mettono a disposizione dell’Unione, per l’attuazione della politica di
sicurezza e di difesa comune, capacità civili e militari per contribuire al conseguimento degli obiettivi definiti dal Consiglio. Gli Stati membri che costituiscono tra loro forze multinazionali possono mettere anche tali forze a disposizione della politica di sicurezza e di difesa comune.
Gli Stati membri s’impegnano a migliorare progressivamente le loro capacità militari. È istituita un’Agenzia nel settore dello sviluppo delle capacità di difesa, della ricerca, dell’acquisizione e degli armamenti (Agenzia europea per la difesa), incaricata di individuare le esigenze operative, promuovere misure per rispondere a queste, contribuire a individuare e, se del caso, mettere in atto qualsiasi misura utile a rafforzare la base industriale e tecnologica del settore della difesa, partecipare alla definizione di una politica europea delle capacità e degli armamenti, e assistere il Consiglio nella valutazione del miglioramento delle capacità militari.
4. Le decisioni europee relative alla politica di sicurezza e di difesa comune, comprese quelle inerenti all’avvio di una missione di cui al presente articolo, sono adottate dal Consiglio che delibera all’unanimità su proposta del ministro degli affari esteri dell’Unione o su iniziativa di uno Stato membro. Il ministro degli affari esteri dell’Unione può proporre il ricorso sia ai mezzi nazionali sia agli strumenti dell’Unione, se del caso congiuntamente alla Commissione.
5. Il Consiglio può affidare lo svolgimento di una missione, nell’ambito dell’Unione, a un gruppo di Stati membri allo scopo di preservare i valori dell’Unione e di servirne gli interessi. Lo svolgimento di detta missione è disciplinato dall’articolo III-310.
6. Gli Stati membri che rispondono a criteri più elevati in termini di capacità militari e che hanno sottoscritto impegni più vincolanti in materia ai fini delle missioni più impegnative instaurano una cooperazione strutturata permanente nell’ambito dell’Unione. Detta cooperazione è disciplinata dall’articolo III-312. Essa lascia impregiudicato l’articolo III-309.
7. Qualora uno Stato membro subisca un’aggressione armata nel suo territorio, gli altri Stati membri sono tenuti a prestargli aiuto e assistenza con tutti i mezzi in loro possesso, in conformità dell’articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite. Ciò non pregiudica il carattere specifico della politica di sicurezza e di difesa di taluni Stati membri.
Gli impegni e la cooperazione in questo settore rimangono conformi agli impegni assunti nell’ambito dell’Organizzazione del trattato del Nord-Atlantico che resta, per gli Stati che ne sono membri, il fondamento della loro difesa collettiva e l’istanza di attuazione della stessa.
8. Il Parlamento europeo è consultato regolarmente sui principali aspetti e sulle scelte fondamentali della politica di sicurezza e di difesa comune. Esso è tenuto informato della sua evoluzione.  …
Articolo I-42: Disposizioni particolari relative allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia
1. L’Unione costituisce uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia:
a) attraverso l’adozione di leggi e leggi quadro europee intese, se necessario, a ravvicinare le disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri nei settori di cui alla parte III;
b) favorendo la fiducia reciproca tra le autorità competenti degli Stati membri, in particolare sulla base del riconoscimento reciproco delle decisioni giudiziarie ed extragiudiziali;
c) attraverso una cooperazione operativa delle autorità competenti degli Stati membri, compresi i servizi di polizia, i servizi delle dogane e altri servizi specializzati nel settore della prevenzione e dell’individuazione dei reati.
2. I parlamenti nazionali, nell’ambito dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia, possono partecipare ai meccanismi di valutazione previsti all’articolo III-260. Essi sono associati al controllo politico di Europol e alla valutazione delle attività di Eurojust, conformemente agli articoli III-276 e III-273.
3. Gli Stati membri dispongono del diritto di iniziativa nel settore della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale, conformemente all’articolo III-264.
Articolo I-43: Clausola di solidarietà
1. L’Unione e gli Stati membri agiscono congiuntamente in uno spirito di solidarietà qualora uno Stato membro sia oggetto di un attacco terroristico o di una calamità naturale o provocata dall’uomo. L’Unione mobilita tutti gli strumenti di cui dispone, inclusi i mezzi militari messi a sua disposizione dagli Stati membri, per:

  1. a) . prevenire la minaccia terroristica sul territorio degli Stati membri;
    . proteggere le istituzioni democratiche e la popolazione civile da un eventuale attacco terroristico;
    . prestare assistenza a uno Stato membro sul suo territorio, a richiesta delle sue autorità politiche, in caso di attacco terroristico;
    b) . prestare assistenza a uno Stato membro sul suo territorio, a richiesta delle sue autorità politiche, in caso di calamità naturale o provocata dall’uomo.
    Le modalità d’attuazione della presente disposizione figurano nell’articolo III-329.
    Articolo I-44: Cooperazioni rafforzate
    1. Gli Stati membri che intendono instaurare tra loro una cooperazione rafforzata nel quadro delle competenze non esclusive dell’Unione possono far ricorso alle sue istituzioni ed esercitare tali competenze applicando le pertinenti disposizioni della Costituzione, nei limiti e con le modalità previsti nel presente articolo e negli articoli da III-416 a III-423.
    Le cooperazioni rafforzate sono intese a promuovere la realizzazione degli obiettivi dell’Unione, a proteggere i suoi interessi e a rafforzare il suo processo di integrazione. Sono aperte in qualsiasi momento a tutti gli Stati membri ai sensi dell’articolo III-418.

     Non possiamo qui riportare il testo integrale del trattato.  Prendiamo spunto dall’articolo I-43 comma 1.b) per porre qualche quesito.

  • Quest’esodo biblico in corso, essendo stato scatenato dalle infelici (o scellerate) decisioni e complicità di governi occidentali non è forse una calamità provocata dall’uomo?
  • In questo caso dove si è celata il decantato spirito di solidarietà di cui sopra?
  • O forse ci sbagliamo e l’esodo in corso è una calamità voluta da alcune divinità  (divinità a noi ignote certamente) e quindi non scatta l’obbligo di solidarietà non rientrando in alcuna delle categorie contemplate?

Vediamo il tremolante  orizzonte di un futuro sempre più incerto perché inciso da  troppi “nominati”, dotati di capacità che (ignote ai più) repentinamente brillano nell’umano consesso.

Potrebbe interessarti

Leave a Comment

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.