Regione Siciliana, burocrazia imperitura

Condividi questo articolo?

imagesDi Guido Di Stefano

 

Scorrevamo gli atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 21, Parte I di venerdì,  23 maggio 2014. Un certo iniziale fiducioso stupore ci ha invogliato a rileggere con attenzione due pubblicazioni in particolare: (1)  la Legge 20 maggio 2014, n. 12 -Disposizioni urgenti in materia di servizio idrico integrato – pag. 3; (2) la Circolare 22 aprile 2014, n. 2 (Assessorato del territorio e dell’ambiente) – Interventi relativi allo spostamento di accumuli di Posidonia oceanica spiaggiata lungo i litorali – pag. 51.

(1) 

Si presenta bene la Legge 20 maggio 2014, n. 12 -Disposizioni urgenti in materia di servizio idrico integrato. Snella ed essenziale si compone di due articoli: non richiama  e non rimanda a niente ed a nessuno, essendo anche scaturita da lavori preparatori essenziali.

Tutto bene dunque? Siamo propensi ad affermare decisamente “no”. Indossando le vesti del “normal-siciliano” ci poniamo alcuni interrogativi, che una perfetta trasparenza avrebbe prevenuto ed evitato:

a)    Non era   opportuno che    venissero esplicitamente e singolarmente indicati i comuni interessati?

b)   Chi o quale “ente” materialmente dovrà approntare il citato “piano d’ambito”?

c)    Chi o quale “ente” dovrà approvare il “piano d’ambito”, quando sarà stato redatto’?

d)   Atteso che le province non esistono più, quale è l’ente che “pagherà” le spese del “commissario straordinario”  in caso di inadempienza?

e)    Non succederà che per coprire questo ipotizzabile futuro debito saranno rivoltate le tasche del solito “pantalone”?

Comunque prima di passare al secondo punto vi sottoponiamo integralmente la legge di cui si è trattato.

LEGGE 20 maggio 2014, n. 12. Disposizioni urgenti in materia di servizio idrico integrato.

REGIONE SICILIANA

L’ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Disposizioni in materia di servizio idrico integrato relativamente all’Ato idrico di Siracusa

1. Nelle more dell’adozione del nuovo piano d’ambito del servizio idrico integrato per i comuni ricompresi nell’Ambito territoriale ottimale della provincia di Siracusa, da effettuarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i predetti comuni sono autorizzati a gestire direttamente, in forma singola o associata, il servizio idrico.

2. Nel caso di mancata adozione del piano d’ambito entro il termine di cui al comma 1, l’Assessorato regionale dell’energia e dei servizi di pubblica utilità dispone, previa diffida, la nomina di un commissario straordinario. Gli oneri conseguenti all’attività del commissario straordinario sono posti a carico dell’ente inadempiente.

3. Per le finalità di cui al comma 1, i comuni dell’Ato idrico di Siracusa che hanno consegnato gli impianti alla società di gestione, dichiarata fallita, possono richiedere alla curatela fallimentare la restituzione degli impianti dati in affidamento.

Art. 2.

Norma finale

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 20 maggio 2014.

CROCETTA

Assessore regionale per l’energia ed i servizi di pubblica utilità CALLERI

LAVORI PREPARATORI

D.D.L. n. 693:

«Disposizioni urgenti in materia di servizio idrico integrato». Presentato dai deputati: Vinciullo, Cirone e Alongi il 28 gennaio 2014.

Trasmesso alla Commissione ‘Ambiente e Territorio’ (IV) il 10 febbraio 2014.

Esaminato dalla Commissione nelle sedute n. 99 del 12 febbraio, n. 105 dell’11 marzo, n. 107 del 18 marzo 2014.

Esitato per l’Aula nella seduta n. 107 del 18 marzo 2014.

Relatore: Cirone Maria.

Discusso dall’Assemblea nelle sedute n. 149 del 23 aprile 2014 e n. 151 del 6 maggio 2014.

Approvato dall’Assemblea nella seduta n. 151 del 6 maggio 2014.

(2014.19.1209)002

(2)     Lo spirito “informatore” delle circolari si propone di “garantire” legalità ed utenti, indirizzandoli nell’iter burocratico (di solito “complesso”) e tutelandoli da angherie ed interpretazioni “locali” o, peggio, di parte e di interesse; e se possibile snellendolo.

In questo senso la circolare 22 aprile 2014, n. 2 (assessorato territorio e                                         ambiente)  esordisce bene. A nostro avviso bastava “ampliarla” un poco per non   rinviare più del necessario l’utente (ed anche il lettore) in ricerche. Decisamente “urtante” troviamo il richiamo  di una precedente circolare (non di una legge!) ed esattamente la circolare ARTA prot. n. 3572/09 dell’8 maggio 2009. Sembra proprio che qui da noi tutti gli atti e le parole discesi  dall’alto debbano essere tramandati (o meglio citati) a futura memoria. Esiste qualche legge divina (a noi ignota) che vieta le riscritture e gli “adattamenti” integrali dei testi alle situazioni di “nuova” attualità?  O forse succede perché poi non sono “loro” a dover “combattere e pregare” per una pratica? Boh!?

         Ve la sottoponiamo così come è in gazzetta.

ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE

CIRCOLARE 22 aprile 2014, n. 2.

Interventi relativi allo spostamento di accumuli di Posidonia oceanica spiaggiata lungo i litorali.

AL SERVIZIO 1 – VAS VIA

AL SERVIZIO 5 – DEMANIO MARITTIMO

A TUTTI I COMUNI COSTIERI

AGLI UFFICI PERIFERICI DEL DEMANIO MARITTIMO

ALLE CAPITANERIE DI PORTO DELL’ISOLA

I comuni costieri e i concessionari di aree demaniali marittime, già autorizzati negli anni precedenti ad effettuare interventi di rimozione degli accumuli di Posidonia oceanica spiaggiata, sono autorizzati per gli anni 2014 e 2015 ad effettuare analoghi interventi di cui alla precedente autorizzazione ottenuta in ossequio alla circolare ARTA prot. n. 3572/09 dell’8 maggio 2009, previa comunicazione di inizio lavori a questo Assessorato.

Al fine di procedere alla semplificazione amministrativa, gli ulteriori provvedimenti autorizzatori ai sensi della citata circolare, precedentemente di competenza del servizio 1 “VAS-VIA”, dovranno essere richiesti al servizio 5 “Demanio marittimo” di questo Dipartimento in uno con la richiesta di concessione ai sensi dell’art. 36 C.N. o consegna delle aree ai sensi degli articoli 34 C.N. e 36 R.C.N.e potranno avere una validità massima di 3 anni, ferma restando la competenza del servizio 1 “VAS-VIA” in merito alla VINCA ex art. 5 del DPR n. 357/97 e ss.mm.ii., per cui la suddetta circolare ARTA prot. n. 3572/09 dell’8 maggio 2009 deve intendersi in tal senso modificata.

Sono fatti salvi i vincoli e gli obblighi derivanti da ogni altra disposizione di legge.

La presente circolare sarà pubblicata nel sito istituzionale del Dipartimento regionale dell’ambiente e nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

Si precisa che la pubblicazione della presente direttiva nel sito istituzionale di questo Assessorato e nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ha effetto di notifica ai soggetti in indirizzo.

… omissis …

(2014.18.1164)119

 

In seguito magari tratteremo di un altro “argomento” riportato nella medesima gazzetta: Corte costituzionale: Ordinanza 5-7 maggio 2014, n. 114 . . . . . pag. 45.

Dobbiamo approfondire il testo: ci sembra infatti che la trattazione “principale” trascenda l’originale oggetto del contendere.

Potrebbe interessarti

Leave a Comment

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.