Dopo il miracolo parificatore ritorno al passato verso un futuro su un labile presente

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di Guido Di Stefano

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Dal sito istituzionale del “Dipartimento del bilancio e del tesoro – Ragioneria generale della Regione” apprendiamo le nuove “bombe” meteoriche delle variazioni e rettifiche di bilancio presenti, passate e future con i benefici e riserve di “inventario”: magari non ultime per il presente e il passato e (in)fondatamente  probabilistiche per il futuro.

 

Apriamo con  12 decreti futuristici:

 

DD n. 1325 del 17.07.2017 – iscrizione FSC 2014-2020 sul capitolo 672465 – Dipartimento Infrastrutture – Somme in gioco: Euro 6.486.421,22 (comp. e cassa 2017)  + Euro 20.531.032,00 (competenza 2018) + Euro 770.238,47 (comp. 2019);

 

DDG n. 1339 del 17.07.2017 – Dipartimento Attivita’ produttive – rettifica D.D.G. 1063/2017 – variazioni di Bilancio su capitoli 342542-344126-342543. Somme in trattazione: Euro   8.500.000,00 per il 2017 ;    circa 4.300.000,00 per il 2018  e circa 10.100.000,00 per il 2019;

 

DRG n.  1336 del 17.07.2017 Pubblicato il giorno 18.07.2017 – Dipartimento acque e rifiuti capitolo 642089 – capitolo 7473 iscrizione Euro 6.652.272,63:  cioè Euro  467.145,41  (2017)  + 2.991.625,77  (2018) + 3.193.501,45 (2019);

 

DRG n. 1337 del 17.07.2017Dipartimento acque e rifiuti capitolo 642448 capitolo 5018 iscrizione Euro 1.140.000,00 obiettivi di servizio:  Euro 342.000,00 (2017) +  Euro 798.000,00 2018);

 

DRG n. 1338 del 17.07.2017 – Dipartimento acque e rifiuti capitolo 642450 – 642088 spostamento somme su nuovo capitolo per lavori sito dismesso contrada bosco – euro 5.500.000,00 e cioè: Euro 100.000,00  (2017)   +  Euro 5.400.000,00 (2018);

 

DD n. 1348 del 18.07.2017 rettificato (?) dal DD 1372 del 19.07.2017 Pubblicato il giorno 18.07.2017 alle ore 14.20 – iscrizione PO FSE – 2020 assistenza tecnica di Euro 4.980.000,00 sul capitolo 372519 – Dipartimento Istruzione e Formazione: Euro  2.490.000,00 (per il 2017) + Euro  1.494.000,00 (per il 2018)  + Euro 996.000,00 (per il 2019);

 

D.D. 1349 del 18.07.2017 Pubblicato il giorno 18/07/2017 alle ore 14.23 – iscrizione PO FSE – 2014-2020 azione 10.7.1 di euro 25.000.000,00 sul capitolo 772423 – Dipartimento Istruzione e Formazione: Euro  12.500.000,00  (per il 2017) +  Euro 12.500.000,00 (per il 2018);

 

DDG N. 1375 DEL 19/07/2017 Riproduzione economie capitolo 116526 totale Euro 1.839.589,12 = Euro 1.347.000,00 (per il 2017) + Euro 247.000,00 (per il 2018) + Euro 245.589,12  per il 2019;

 

DDG n. 1383 del 20.07.2017Riproduzione economie capitolo 516005:  Euro  171.085,37 (per il 2017) +  Euro 896.105,55 (per il 2018)  + Euro 926.118,41 (per il 2019);

 

DDG n. 1384 del  20.07.2017Riproduzione economie capitolo 516406: Euro 151.110,14 (2017)  + 1.430.402,22 (2018)  + 379.418,15 (2019);

 

DDG n. 1395 del 20.07.2017  – PIO FESR 2014/2020 – Dipartimento Attività produttive – Annullamento D.D.G. 1339/2017 – variazioni di Bilancio su capitoli 342542-344126-342543 – variazione spese (roba da restare senza parole): per il 2017  Euro 8.500.000,00 ( invece di 7.800.000,00) +  per il 2018 Euro 4.313.724,00  (invece di 14.000.000,00)+ per il 2019 Euro 4.313.724,00 (invece di 13,000,000,00);

 

DDG n.  1404 del 21.07.2017  – variazione compensativa dal capitolo 612002 al capitolo 612027 e del D.D.G. 1405 del 21/0772017 riproduzione economie capitolo 212550: Euro   151.042,16  (2018) ed Euro 151.042,16  (2019) per hardware e software).

 

Leggendo i decreti “futuristici” ci viene in mente l’aneddoto del contadino che volle “insegnare” all’asino (chi subisce gli ordini) a lavorare senza mangiare: ma chissà perché appena ebbe imparato morì con costernazione del padrone (chi impone gli ordini)!

 

Passiamo alle rettifiche scaturenti da “distrazioni” che magari avrebbero causato la “deportazione” dei “distratti”, ove non privilegiati da “rapporto fiduciario”.

 

     Il DRG n. 1328 del 17.07.2017  modifica il decreto 275 del 09.03.2017 (variazione di cassa) e recita tra l’altro:CONSIDERATO che il decreto 275 sopra citato decreta nell’art. 1 oltre la variazione di competenza anche la variazione di cassa sul capitolo 613951 di euro 2.897.283,80 non coincidente con l’importo della variazione di cassa decretata sul capitolo 642449 (provenienza)

pari ad euro 2.076.867,66; …”. Insomma appena Euro 820.416,14 di scarto, “spiccioli” degli “asini” contribuenti!

 

     Il DRG n. 1329 del 17.07.2017  modifica il decreto 1084 del 14.06.2017 (variazione di cassa) e tra l’altro recita: “ …  RAVVISATA, per quanto precede, la necessità di modificare sul capitolo 242543 la variazione di cassa da euro 4.200.000,00 ad euro 3.360.000,00 pari all’80% delle somme iscritte nei capitoli di nuova istituzione 242565, 242566 e 242567 di cui al decreto 1084/2017 sopra citato; …”. Che volete: solo Euro 840.000,00 di svista.

 

     Il DDG n. 1327 DEL 17.07.2017  relativo al  RIMPINGUAMENTO CASSA CAPITOLI VARI recita tra l’altro: “CONSIDERATO che, a causa di una temporanea anomalia del sistema informativo, non si è attivata la verifica della capienza della disponibilità di cassa all’atto dell’emissione dei titoli di spesa determinando una

disponibilità di cassa negativa su alcuni capitoli di spesa;

RITENUTO, di dovere rimpinguare le previsioni di cassa dei capitoli in questione, mediante contemporanea

riduzione del complessivo importo di 11.105.352,77 dal capitolo 215710; …”. Stavolta la somma è grossa e quindi ci sembra “giusto” incolpare le macchine (elettroniche)!

Il DDG n. 20054 del 18.07.2017  rettifica una somma da Euro  6.526.861,19 a Euro 4.785.441,15: differenza di soli Euro 1.741.420,04. Spiccioli per chi non “paga” gli errori!

 

Il DD n. 1372 del 19.07.2017 rettifica il DD 1348 del 18.07.2017 – P.O. FSE 2014-2020 – (Dip.to Istruzione e Formazione) spiegando tra l’altro: “ … Il capitolo di spesa 372519 riportato, per mero errore materiale, negli articoli 1, 2 e 3 del Decreto della Ragioneria Generale della Regione n.1348 del 18.07.2017 è sostituito dal seguente capitolo di spesa: ……… 373733 Interventi per la realizzazione dell’obiettivo specifico 10.5 –

Alta formazione -, Asse III, O.T.10 del Programma Operativo Regionale FSE 2014-2020…”. Non commentiamo!

 

Per farla breve: troviamo tra le pubblicazioni dal 17 al 21 luglio 2017 altre variazioni per oltre Euro 5.800.000,00.

 

E nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana (GURS)?

 

La GURS Parte I, n. 30 del 21.07.2017 ci regala qualcosa che possiamo definire un capolavoro “burocratico” supportato da un “contesto” tendente a  “opera summa” dove “semantica, pragmatica e sintassi” si elevano fino a una “esegesi tendente all’ermeneutica”.

 

Non vogliamo abusare della vostra fiducia quindi vi alleghiamo ampi stralci dell’opera e cioè  il Decreto assessoriale (Ass. Salute) del giorno 07 luglio 2017.

 

DECRETO 7 luglio 2017.

Linee guida regionali per la sorveglianza e il controllo delle acque destinate al consumo umano ai sensi del D.lgs. n. 31/2001 e s.m.i.

L’ASSESSORE PER LA SALUTE

Visto lo Statuto della Regione;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con il regio decreto n. 1265 del 27 luglio 1934 e le s.m.i.;

Vista la legge n. 833 del 23 dicembre 1978 istitutiva del Servizio sanitario nazionale e le s.m.i.;

Visto il decreto del Ministro della sanità 26 marzo 1991 “Norme tecniche di prima attuazione del decreto del

Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n.236”, relativo all’attuazione della direttiva CEE n.80/778 concernente

la qualità delle acque destinate al consumo umano, ai sensi dell’art. 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183 (Gazzetta Ufficiale, serie generale n. 84, del 10 aprile 1991);

Visto il decreto n. 3446 del 21 novembre 1992 dell’Assessore per la sanità – Disposizioni per l’utilizzo igienico-sanitario delle acque reflue e dei fanghi di depurazione;

Viste le leggi regionali n. 30 del 3 novembre 1993 e n. 33 del 20 agosto 1994 e le s.m.i.;

Vista la direttiva n. 98/83/CE del Consiglio del 3 novembre 1998, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano;

Visto il decreto dell’Assessore per la sanità 21 luglio 1999 – Disposizioni relative al rilascio delle autorizzazioni sanitarie all’uso delle acque per il consumo umano e per altri scopi ed usi igienico-sanitari – pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 37 del 6 agosto 1999;

Vista la legge regionale n. 10 del 15 maggio 2000;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 maggio 2000 relativo all’individuazione delle risorse umane, finanziarie, strumentali ed organizzative da trasferire alle Regioni in materia di salute e sanità veterinaria, ai sensi del decreto legislativo n. 112 del 31 marzo 1998 e le s.m.i.;

Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31 e successive modificazioni e integrazioni – Attuazione della direttiva n. 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano;

Visto il regolamento CE n. 178 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa le procedure nel campo della sicurezza alimentare e le s.m.i.;

Visto il regolamento CE n. 852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull’igiene dei prodotti alimentari e le s.m.i.;

Visto il regolamento CE n. 854 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, che detta norme specifiche per l’organizzazione dei controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano, in particolare l’art. 4, comma 2, che sancisce che l’autorità competente effettua controlli ufficiali per verificare il rispetto, da parte degli operatori del settore alimentare, dei requisiti previsti dai regolamenti sopramenzionati;

Visto il regolamento CE n. 882 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità della normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere animale, in particolare l’art. 8 concernente le relative procedure di controllo e verifica, nonché l’art. 54 sulle azioni in caso di non conformità;

Visto il decreto 1 giugno 2005 dell’Assessore regionale per il territorio e l’ambiente, “regolamento di organizzazione dell’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente”;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante norme in materia ambientale e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto legislativo n. 193 del 6 novembre 2007 che all’articolo 2 stabilisce che le autorità competenti per l’applicazione dei regolamenti CE nn. 852/2004, 853/2004 854/2004 e 882/2004 sono il Ministero della salute, le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano e le Aziende sanitarie locali, nell’ambito delle rispettive competenze;

Vista la legge regionale n. 19 del 16 dicembre 2008, contenente norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e della Amministrazione della Regione;

Vista la legge regionale n. 5 del 14 aprile 2009, concernente “Norme per il riordino del servizio regionale;

Visto il decreto presidenziale 20 aprile 2012 – Approvazione del nuovo Piano regolatore degli acquedotti della Regione siciliana;

Visto l’art. 68 della legge regionale n. 21 del 12 agosto 2014;

Vista la direttiva UE n. 2015/1787 del 6 ottobre 2015 recante” Modifica degli allegati II e III della direttiva n. 98/83/CE del Consiglio del 3 novembre 1998 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano”;

Visto il decreto 29 gennaio 2016 dell’Assessorato dell’energia e dei servizi di pubblica utilità “Individuazione dei nove ambiti territoriali ottimali per la gestione del servizio idrico integrato, in attuazione dell’art. 3, comma 1, della legge regionale 11 agosto 2015, n. 19” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 7 del 12 febbraio 2016;

Visto il decreto del Presidente della Regione n. 1312 del 23 marzo 2017, con il quale è stato conferito all’ing. Giglione Salvatore l’incarico di dirigente generale del D.A.S.O.E.;

Visti gli esiti della riunione del 19 aprile 2017 del tavolo tecnico appositamente costituito con nota del dirigente generale prot. n. 90023 del 17 novembre 2016;

Considerato necessario, per quanto disposto dalla normativa citata in premessa e dai conseguenti obblighi derivanti ai fini della sua attuazione, adottare linee guida operative al fine di aggiornare e rivisitare le procedure in precedenza emanate e di ottenere comportamenti uniformi su tutto il territorio regionale da parte delle ASP della Sicilia e per migliorare i controlli ufficiali in materia di acque destinate al consumo umano;

Decreta:

Art. 1

Ai fini di una uniforme ed univoca applicazione, nel territorio regionale, delle norme in materia di acque destinate al consumo umano, è approvato e adottato il documento recante “Linee guida regionali per la sorveglianza e il controllo delle acque destinate al consumo umano ai sensi del D.lgs. n. 31/2001”, costituito dall’Allegato A che è parte integrante e sostanziale del presente decreto.

Art. 2

In applicazione dell’art. 6, comma 5–bis, del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31 e s.m.i., il giudizio di idoneità dell’acqua destinata al consumo umano è di competenza dell’azienda sanitaria provinciale in cui insiste la fonte di approvvigionamento (pozzo, sorgente, corpo idrico superficiale, che alimenta un acquedotto o un impianto di distribuzione autonomo).

Il giudizio di idoneità dell’acqua destinata al consumo umano certificato dall’Azienda sanitaria provinciale competente per territorio è propedeutico e vincolante per ogni altra autorizzazione relativa all’uso dell’acqua come alimento.

Per le acque già in distribuzione, alla data di emanazione del presente decreto, il giudizio di idoneità sopracitato si intende acquisito, purché risultino conformi alla normativa gli ultimi controlli analitici ed ispettivi effettuati su tali acque.

Art. 3

Sarà cura delle Aziende sanitarie provinciali della Sicilia dare esecuzione al presente provvedimento e di darne massima diffusione agli ATO e operatori del settore alimentare che insistono nei territori di propria competenza.

Art. 4

Il presente decreto abroga quanto già precedentemente disposto in materia di acque destinate al consumo umano con decreto dell’Assessore per la sanità 21 luglio 1999 “Disposizioni relative al rilascio delle autorizzazioni sanitarie all’uso delle acque per il consumo umano e per altri scopi ed usi igienico-sanitari” e con decreto dell’Assessore per la sanità 21 novembre 1992 “Disposizioni per l’utilizzo igienico-sanitario delle acque reflue e dei fanghi di depurazione”.

Il presente provvedimento è trasmesso al responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti nel sito istituzionale, ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di pubblicazione on line e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

Palermo, 7 luglio 2017.

GUCCIARDI

Allegato A

LINEE GUIDA REGIONALI PER LA SORVEGLIANZA E IL CONTROLLO DELLE ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO

Decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31 e s. m. i. di attuazione della direttiva n. 98/83 CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano

  1. Finalità

Il presente documento definisce le linee guida e le procedure per l’applicazione del decreto legislativo n. 31 del 2 febbraio 2001 e successive integrazioni, relative all’organizzazione dei controlli sulle acque destinate al consumo umano e alle procedure tecnico-operative, nonché i criteri per l’espressione del giudizio di idoneità.

  1. Definizioni e riferimenti normativi

2.1 Definizioni

A.T.O.: Ambito territoriale ottimale, strutture individuate con decreto presidenziale 29 gennaio 2016 per la gestione del servizio idrico integration attuazione dell’art. 3, comma 1, della legge regionale 11 agosto 2015, n. 19.

Acqua grezza: acqua prelevata da una fonte di approvvigionamento prima dell’impianto di potabilizzazione.

Acqua miscelata: acqua condottata a valle dell’immissione di due o più fonti di approvvigionamento con portate in rapporto fisso o variabile.

Acqua non trattata: acqua distribuita senza alcun preventivo trattamento di potabilizzazione.

Acqua omogenea: Acque distribuite con caratteristiche chimicofisiche e microbiologiche sovrapponibili e che si mantengono stabili nel tempo.

Acqua piovana: acqua di origine meteorica raccolta tramite tetti o superfici idonee.

Acqua di mare pulita: acqua di mare o salmastra naturale, artificiale o depurata che non contiene microrganismi, sostanze nocive o plankton marino tossico in quantità tali da incidere direttamente o indirettamente sulla qualità degli alimenti.

Acque sotterranee: accumuli d’acqua contenuti nel sottosuolo permeanti la matrice rocciosa, posti al di sotto del livello di saturazione permanente. Fra essi ricadono le falde freatiche e quelle profonde (in pressione o no) contenute in formazioni permeabili, oppure i corpi d’acqua intrappolati entro formazioni permeabili con bassa o nulla velocità di flusso. Le manifestazioni sorgentizie concentrate o diffuse si considerano appartenenti a tale gruppo di acque in quanto affioramenti della circolazione idrica sotterranea.

Acqua trattata: acqua distribuita dopo l’impianto di potabilizzazione.

Acquedotto: complesso di infrastrutture di impianti di attingimento, dell’eventuale trattamento, di trasporto e di distribuzione di acqua potabile.

Autocontrollo: metodologia che attraverso l’analisi del proprio sistema produttivo individua ogni fase o processo che potrebbe rivelarsi critico per la gestione e/o per la qualità dell’acqua, con le relative misure di controllo.

Autoclave: serbatoio in pressione che permette la distribuzione di acqua.

Camera avampozzo: locale interrato, seminterrato, o fuori terra in cui è alloggiata la testata del pozzo.

Corpo idrico superficiale: corso d’acqua o bacino le cui acque, dopo un trattamento, possono essere utilizzate per l’approvvigionamento idropotabile.

Fonte di approvvigionamento: pozzo, sorgente, corpo idrico superficiale, che alimenta un acquedotto o un impianto di distribuzione autonomo.

Gestore: il gestore del servizio idrico integrato, il gestore esistente del servizio pubblico, nonché chiunque fornisca acqua a terzi attraverso impianti idrici autonomi o cisterne, fisse o mobili.

Gestore della rete di distribuzione interna: il soggetto responsabile della gestione di un edificio o di una struttura e della rete di distribuzione interna fra il punto di consegna e il punto d’uso.

HACCP: si intende il sistema che identifica, valuta e controlla i pericoli che sono significativi per la sicurezza dell’alimento. Impianto di potabilizzazione: si intende il complesso delle opere di trattamento e di disinfezione occorrenti per conferire alle acque attinte le particolari caratteristiche fisiche, chimiche, biologiche, e organolettiche richieste dalla loro destinazione. L’impianto può essere anche costituito dalle sole apparecchiature destinate alla disinfezione delle acque.

Pozzo: scavo, generalmente cilindrico, ottenuto con varie tecniche, provvisto di armatura di sostegno, in cui può risalire l’acqua contenuta nel terreno per pressione naturale o tramite sistema di pompaggio.

Punto critico: un punto, fase o procedura dove potenzialmente si possono verificare condizioni di pericolo igienico-sanitario o difformità dei requisiti analitici; può anche coincidere con un punto strutturalmente definito e individuato fra gli elementi dell’acquedotto, in cui la verifica tecnica evidenzia la non rispondenza ai requisiti di norma di buona costruzione.

Punto rete: punto di prelievo di campioni d’acqua situato sulla rete di adduzione, torri piezometriche, di distribuzione e presso il consumatore finale.

Punto significativo è il punto rappresentativo della qualità dell’acqua di un tratto di rete acquedottistica.

Rete di adduzione: sistema di tubazioni per il trasporto dell’acqua dalle fonti alla rete di distribuzione.

Rete di distribuzione: complesso di tubazioni e apparecchiature per il trasporto dell’acqua all’utenza. Può essere a ciclo chiuso (ad anello) o ramificata.

Serbatoio: vasca di accumulo alimentata da una o più fonti di approvvigionamento: può essere interrato, seminterrato, fuori terra o pensile.

Sorgente: affioramento di acque sotterranee dovuto a cause naturali connesse con l’assetto idrogeologico della zona interessata.

Torre piezometrica: serbatoio pensile con funzioni di regolatore della pressione di rete.

Tratto di acquedotto: porzione o ramificazione di rete all’interno della quale l’acqua presenta le medesime caratteristiche chimico-fisiche in modo continuativo durante l’arco di tutte le stagioni.

Utenze sensibili: sono edifici o strutture in cui l’acqua è fornita al pubblico (strutture sanitarie, socio-assistenziali, scolastiche, dialisi domiciliari), per le quali la non conformità o alterazione qualitativa dell’acqua erogata comporta rischi aggiuntivi per la salute, determinati dalle particolari necessità e/o condizioni degli utenti.

Valvola di ritegno: dispositivo che impedisce il riflusso di acqua in una tubazione.

Valutazione di affidabilità: rilievo dello stato o condizione dei vari elementi costitutivi di un acquedotto, derivante dai risultati della verifica tecnica, in relazione alle funzioni che i suddetti elementi sono tenuti a svolgere e ai requisiti tecnici di buona costruzione.

2.2 Riferimenti normativi

1) Decreto del Ministro della sanità 26 marzo 1991 …. Omissis …

2) Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 … omissis …

3) Direttiva n. 98/83/CE:  … omissis …

4) Decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31 e successive modificazioni e integrazioni  … omissis …

5) Artt. 228 – 229 – 248 – 249 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto il 27 luglio 1934, n. 1265

6) Delibera C.M. 4 febbraio 1977 allegato 3 … omissis …

7) Decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327 Regolamento di esecuzione della legge 30 maggio 1962, n. 283, e

successive modificazioni … omissis ,,,

8) Decreto ministeriale 21 marzo 1973 … omissis …

9) Circolare 2 dicembre 1978 n. 102 … omissis …

10) Decreto ministeriale n. 220 del 26 aprile 1993 … omissis …

11) Regolamento CE n. 178 del 28 gennaio 2002 … omissis …

12) Regolamento CE n. 852 … omissis … e le s.m.i.

13) Decreto ministeriale n. 174 del 6 aprile 2004 … omissis …

14) Regolamento CE n. 1935 del 27 ottobre 2004 … omissis …

15) Direttiva UE n. 2015/1787 del 6 ottobre 2015, recante modifica … omissis …

16) Decreto legislativo 15 febbraio 2016, n.28 – Attuazione della direttiva n. 2013/51 EURATOM … omossis …

2.2.2 Riferimenti normativi regionali

1) Decreto presidenziale 20 aprile 2012 … omissis …

2) Decreto 29 gennaio 2016 dell’Assessorato dell’energia e dei servizi di pubblica utilità … omissis …

3) Decreto 19 dicembre 2003 … omissis …

  1. Il giudizio di idoneità

… omissis …

  1. Competenze e controlli interni ed esterni

4.1 Obiettivi … omissis …

4.2 Competenze della Regione … omissis …

4.3 Competenze dell’ente gestore e controlli interni …omissis …

4.4 Competenze dell’A.S.P. e controlli esterni

…omissis …

4.5 Competenze del sindaco … omissis …

4.6 Competenze dell’A.R.P.A. … omissis …

4.7 Controllo radioattività… omissis …”

… omissis …

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