Palermo. "Trattativa": udienza preliminare atto secondo

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Giovedì 15 novembre, presso l’Aula bunker del carcere Ucciardone di Palermo, è ripresa l’udienza preliminare del processo relativo all’accertamento della presunta” Trattativa” intercorsa tra lo Stato e la mafia, che ha fatto da sfondo alla stagione stragista del 92-93, e che vede coinvolti 12 personaggi dai diversi ma discutibili trascorsi sui quali pendono i seguenti capi di imputazione: per l’ex ministro dell’Interno Nicola Mancino il reato contestato è la falsa testimonianza; per il generale Mario Mori ex colonnello dei Ros, il colonnello Giuseppe De Donno ex capitano dei Ros, il senatore Marcello Dell’Utri, l’ex ministro Calogero Mannino, l’ex capo dei Ros Antonio Subranni e boss del calibro di Bernardo Provenzano, Totò Riina ( e il suo medico personale Antonino Cinà), Giovanni Brusca, Leoluca Bagarella, invece, l’imputazione concerne la violenza o minaccia a Corpo politico, amministrativo o giudiziario; a concludere il catalogo dei soggetti accusati vi è anche Massimo Ciancimino che riveste la doppia figura processuale di principale testimone e di imputato per concorso esterno in associazione mafiosa e calunnia nei confronti dell’ex capo della Polizia Gianni De Gennaro.

Sull’accoglimento o meno della richiesta di rinvio a giudizio per i suddetti imputati avanzata dal procuratore aggiunto Antonio Ingroia e dai pm Lia Sava, Antonino Di Matteo e Francesco Del Bene è chiamato a pronunciarsi il GUP Piergiorgio Morosini.

La prima udienza si era tenuta lo scorso 29 ottobre, presso l’Aula bunker del carcere Pagliarelli, che si era conclusa col rinvio al 15 novembre, determinato dalla presentazione di nove istanze di costituzione di parte civile e al fine di consentire alle diverse parti processuali di prendere visione dei nuovi atti depositati dalla Procura palermitana.

A formulare la richiesta di costituzione di parte civile sono state la presidenza del Consiglio dei Ministri, contro tutti gli imputati tranne che nei confronti dell’ex ministro Nicola Mancino (vista la totale diversità del capo d’imputazione formulato a carico di quest’ultimo n.d.r ), il comune di Palermo, il centro Pio La Torre, il Prc, i familiari dell’eurodeputato Dc Salvo Lima – del delitto, inserito nel procedimento sulla “Trattativa”, è accusato il boss Bernardo Provenzano -, l’ex capo della Polizia Gianni Di Gennaro, come vittima della calunnia contestata a Massimo Ciancimino, Salvatore Borsellino sia come fondatore del movimento delle Agende Rosse che come fratello del magistrato Paolo – ucciso dalla mafia il 19 luglio del 1992 insieme ai suoi agenti di scorta nella strage di via D’Amelio – e il sindacato di polizia Coisp.

In entrambe le udienze, il rispetto scrupoloso delle stringenti norme procedurali ha imposto la celebrazione del rito camerale a porte chiuse, quindi senza la presenza in aula di stampa e pubblico (costituito da cittadini e aderenti a vari movimenti civici e sociali che negli ultimi anni hanno rinvigorito il panorama della cosiddetta antimafia del sociale volta a portare avanti il messaggio di legalità e di sostegno incondizionato all’operato della Magistratura).

Il giudice Morosini “consapevole del rilievo pubblico della vicenda”, come ha avuto modo di spiegare a conclusione della prima tranche dell’udienza preliminare, ha chiesto “ai presenti se c’era il consenso per tenere un’udienza a porte aperte ma, pur avendo tutti mostrato sensibilità al tema, ci sono stati alcuni rilievi e non è stato possibile tenere un’udienza a porte aperte”, riferendosi alla condotta processuale del legale dell’ex ufficiale dei carabinieri De Donno che, legittimamente, ha negato il consenso allo svolgimento pubblico dell’udienza.

Il 26 ottobre, inoltre, l’ex ufficiale dei carabinieri Giuseppe De Donno, per il tramite del proprio difensore aveva presentato istanza di ricusazione nei confronti del gup, sostenendo che tale giudice avesse già anticipato una propria valutazione sulle vicende oggetto del procedimento esprimendo un proprio convincimento sulla “Trattativa”. Tale condotta pregiudizievole dell’immancabile qualità soggettiva e processuale dell’imparzialità del giudice circa i fatti di causa sottoposti al suo ambito di cognizione e decisione si sarebbe configurata nella redazione e pubblicazione del libro «Attentato alla giustizia» e in alcune interviste rilasciate dal Dott. Morosini durante la presentazione del volume lo scorso anno. Proprio il 14 novembre, nell’ultimo giorno utile indicato dalla legge, la Terza sezione civile della Corte d’Appello di Palermo ha respinto l’istanza di ricusazione del titolare dell’udienza preliminare in quanto le contestazioni del legale di De Donno, non sono state condivise nè dal gup che, infatti, aveva deciso di non astenersi, né dal Procuratore Generale che, nell’udienza davanti alla Corte d’Appello, ha chiesto il rigetto dell’istanza, rendendo così possibile la celebrazione regolare dell’udienza odierna.

Alla ripresa dell’udienza preliminare hanno presentato istanza di costituzione di parte civile le famiglie di due delle vittime della strage di via D’Amelio: i familiari di Claudio Traina, l’agente di scorta di 26 anni di Paolo Borsellino, e i figli del capo-scorta del magistrato Agostino Catalano. Analoga richiesta è stata presentata anche dall’associazione anti-racket di Marsala.

Il pm del processo Antonino Di Matteo si è opposto alla costituzione di parte civile dei familiari degli agenti di scorta del giudice ucciso in via D’Amelio e di Salvatore Borsellino in qualità di fratello così come si è opposto anche alla costituzione di parte civile dell’associazione antiracket di Marsala.

Secondo l’accusa, tali soggetti non si collocherebbero utilmente tra coloro i quali, a norma del codice di procedura penale, sono legittimati a costituirsi tali, difettando i “presupposti formali e sostanziali” in quanto “non sussisterebbe la casualità diretta, al momento, tra la strage di via D’Amelio e questo processo”, mentre le altre parti che, in precedenza avevano richiesto di costituirsi parte civile, godrebbero di tale legittimazione.

Durante il corso dell’udienza si sono avvicendate le richieste dal collegio difensivo del senatore Marcello Dell’Utri, secondo cui il procedimento sulla trattativa tra lo Stato e Cosa nostra non andrebbe giudicato a Palermo, chiedendo, in sintesi, che a giudicare sulla trattativa, siano i giudici di un’altra sede giudiziaria, come Roma o Caltanissetta. Pertanto gli avvocati Giuseppe Di Peri e Massimo Krogh hanno annunciato che presenteranno al gup Morosini le relative eccezioni di incompetenza territoriale.

Nella ripresa pomeridiana dell’udienza preliminare, interrotta poco dopo mezzogiorno, il gup ha sciolto la riserva sulle richieste di costituzioni di parte civile, presentate oggi e nella scorsa udienza.

In buona sostanza, il Dott. Morosini non ha ammesso la costituzione di parte civile, accogliendo pertanto la tesi della Procura, di Salvatore Borsellino, in qualità fratello del giudice Paolo, così come ha negato anche la costituzione in qualità di parte civile per i familiari degli agenti di scorta morti con il magistrato e del poliziotto sopravvissuto Antonio Vullo. Allo stesso modo rigettata la richiesta formulata dall’associazione antiracket di Marsala. Ammesse, invece, le richieste di costituzione di parte civile del movimento del popolo delle Agende Rosse e della Presidenza del Consiglio. Per il Comune di Palermo, il Partito di Rifondazione comunista e il Centro Pio La Torre, la costituzione di parte civile è stata ammessa solo relativamente ai capi d’imputazione concernenti in maniera più diretta la cosiddetta “trattativa” tra Stato e mafia ( violenza o minaccia a Corpo politico, amministrativo o giudiziario) e non con riferimento alla posizione processuale dell’ex ministro dell’Interno Nicola Mancino, imputato per falsa testimonianza. Ammessa anche la richiesta dell’ex capo della Polizia, Gianni de Gennaro contro Massimo Ciancimino, imputato per calunnia nei suoi confronti e la cui posizione in merito dovrà essere accertata nel procedimento, così come quella formulata dalla famiglia dell’ex deputato europeo Salvo Lima, ucciso nel ’92, contro Bernardo Provenzano. Ammettere la costituzione di parte civile di Salvatore Borsellino come fratello del giudice avrebbe voluto dire spostare a Caltanissetta il processo, in ossequio alle norme processuali che derogano alla ordinaria competenza territoriale allorquando persona offesa o danneggiata dal reato è un giudice, in questi casi, infatti, i relativi procedimenti sarebbero attribuiti alla competenza di un ufficio giudiziario non compreso nel distretto di Corte d’Appello presso il quale il magistrato ha esercitato le sue funzioni, allo scopo di assicurare l’imparzialità dell’organo giudicante.

Nel corso della sessione pomeridiana dell’udienza il gup si è dovuto ritirare nuovamente in camera di consiglio per decidere se accogliere o meno la richiesta di stralcio della posizione dell’ex ministro dell’Interno, Nicola Mancino dal procedimento in questione. Secondo i legali di Mancino, unico imputato presente in aula come già la scorsa volta insieme Massimo Ciancimino, la posizione dell’ex ministro, accusato di falsa testimonianza, non sarebbe collegata con quella degli altri imputati, come tale, quindi, andrebbe vagliata in un separato procedimento da celebrare innanzi al tribunale dei ministri e non nel medesimo contesto processuale. Il pm Antonino Di Matteo, ribadendo la stretta connessione delle vicende contestate all’ex ministro dell’Interno con quelle di cui sono accusati gli altri imputati, si è opposto a tale stralcio sostenendo che, nel caso di separazione, si verrebbe a creare una sovrapposizione di giudizi dispendiosa e complessa. Dopo due ore di camera di consiglio il gup ha respinto la richiesta di stralcio e ha rinviato al prossimo 20 novembre la prosecuzione dell’udienza preliminare.

Tra le richieste di costituzione di parte civile non sono state ancora presentate dai rispettivi legali quella della Regione e del Comune di Firenze, per cui il consiglio comunale ha già però dato da tempo l’approvazione, impegnando “il sindaco di Firenze a costituirsi parte civile al processo sulla trattativa Stato/Mafia, che ha prodotto danni morali e materiali alla citta’ di Firenze, con il gravissimo attentato e la strage di via dei Georgofili”.

Consapevole del fatto che una doverosa attenzione mediatica si è rivolta nella scrupolosa e dettagliata cronaca di questo procedimento epocale, dal cui esito verosimilmente potrebbe derivare la definitiva chiusura di un capitolo della nostra storia repubblicana ( c’è chi non a caso preconizza già i sintomi di una terza Repubblica), è bene fare delle puntualizzazioni su una serie di nozioni giuridiche di cui è infarcito il presente articolo e che in maniera spesso prepotente entrano a far parte del linguaggio quotidiano per il tramite dei media. Non sempre la terminologia corretta viene usata in maniera consapevole e questo può indurre il lettore a delle ricostruzioni e a dei convincimenti fuorvianti oltre che ad ingenerare dubbi, perplessità e interrogativi esposti a una critica poco costruttiva.

Ci stiamo muovendo nella fase dell’udienza preliminare ( attenzione!!!! ).Il vero processo, quello propriamente detto, inizierà se all’esito di questa fase il Gup emanerà il cosiddetto decreto che dispone in giudizio, vale a dire un provvedimento che inaugurerà la fase dibattimentale, nell’ambito della quale si confronteranno dialetticamente tutte le parti processuali coinvolte e in ossequio al principio del contraddittorio e della costruzione dinamica della prova contribuiranno all’accertamento della verità processuale. Non vi aspettate dunque condanne o coinvolgimento di giurie perché non esiste nulla di tutto questo allo stato dei fatti. Si è, inoltre, molto discusso sul web sulla legittimazione a costituirsi parte civile e da alcuni sono state tratte facili e premature conclusioni. Sento il bisogno di precisare che parte civile può costituirsi solo chi ha subito un danno (di natura patrimoniale o morale) per effetto e in conseguenza del reato per il cui accertamento è stata messa sù la macchina processuale e come tale ha diritto a un risarcimento che verrà quantificato per equivalente pecuniario o in misura equitativa dal giudice in sede di eventuale pronuncia di condanna; con la medesima qualità possono costituirsi nel processo penale gli enti rappresentativi di interessi lesi dal reato e questa è appunto la posizione delle istituzioni e delle associazioni per le quali oggi il gup ha, in maniera ineccepibile, pronunciato l’accoglimento della richiesta.

Luciana Cusimano

 

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