Riduzione dei tempi del processo penale, la cui durata non può superare i 4-5 anni, con una stretta alle indagini preliminari, ma termini meno rigidi per le sanzioni ai magistrati che non li rispettano, per i quali è prevista la segnalazione da parte del dirigente degli uffici ai titolari dell’azione disciplinare. E la previsione di investimenti per assunzioni di magistrati e personale amministrativo. È quanto prevede il disegno di legge delega sul processo penale, approvato dal Consiglio dei ministri. Nel testo è stato alla fine inserito anche il Lodo Conte bis, con le modifiche alla riforma della prescrizione, che prevede lo stop della prescrizione solo dopo la sentenza di primo grado di condanna e una ‘prescrizione lunga’ per gli assolti. Ma se il condannato viene assolto in secondo grado potrà ‘recuperare’ la prescrizione bloccata.
COSA PREVEDE LA RIFORMA – La durata delle indagini preliminari varia a seconda dei reati, e va da 6 a 18 mesi. Se entro tre mesi dalla scadenza dei tempi il pm non notifica l’avviso di conclusione delle indagini o non chiede l’archiviazione deve depositare gli atti e avvisare l’indagato e la difesa, che possono prenderne visione e averne copia. Il mancato rispetto di questo obbligo, se dovuto a negligenza inescusabile, costituisce un illecito disciplinare. Saranno i procuratori a stabilire quali notizie di reato hanno la precedenza in base a criteri stabiliti nei progetti organizzativi dell’ufficio. Dopo la prima udienza il giudice, se non si esaurisce il dibattimento, deve comunicare alle parti il calendario delle udienze.
Riduzione dei tempi dei processi fino a una durata di 4-5 anni per i tre gradi di giudizio, ma nessun limite per i reati di mafia e terrorismo e per quelli più gravi di corruzione. Ma il Consiglio superiore della magistratura può modificare la previsione dei tempi secondo le situazioni degli uffici, con cadenza biennale e sentito il ministro della Giustizia. Nel nuovo testo è stata ‘ammorbidita’ la parte relativa alle sanzioni per i magistrati. I tempi previsti sono un anno per il primo grado, due per il secondo, uno per la Cassazione, quindi 4 anni, per i processi davanti al giudice monocratico, due anni per il primo grado, due per il secondo e uno per la Cassazione, in tutto 5 anni, per i processi davanti al giudice collegiale. Il “dirigente dell’ufficio” è tenuto a “vigilare sul rispetto delle previsioni e segnalare all’organo titolare dell’azione disciplinare la mancata adozione delle misure organizzative quando imputabile a negligenza”.
Nuove regole riguardano i riti alternativi e sono fissati paletti per la possibilità di ricorrere in appello. Il deposito degli atti in tutti i processi può essere fatto per via telematica. Sulla digitalizzazione c’è l’impegno di investimenti così come sull’assunzione di magistrati e personale amministrativo.