Appalti oltre 200mila euro Responsabilità committente su ritenute

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Nuove norme in materia di ritenute negli appalti di importo
complessivo annuo superiore a 200.000 euro

Con l’articolo 17 bis, comma 4, D.Lgs. 241/1997 (introdotto dall’articolo 4 D.L. 124/2019 collegato fiscale alla legge di bilancio 2020) si introduce una nuova norma in tema di ritenute e compensazioni in appalti e subappalti.

In particolare si stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2020, il committente che affida il compimento di una o più opere o di uno o più servizi di importo complessivo annuo superiore a 200.000 euro a un’impresa, tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati, caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente, e di beni strumentali di proprietà del committente, deve richiedere alle imprese appaltatrici, subappaltatrici, affidatarie copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute fiscali per i lavoratori dipendenti direttamente impiegati nei lavori o servizi. Le imprese appaltatrici o affidatarie e subappaltatrici dovranno effettuare distinti versamenti, con F24 specifico per singolo committente, senza possibilità di compensazione delle ritenute dovute con propri crediti fiscali.

Le imprese appaltatrici, subappaltatrici, affidatarie devono trasmettere al committente entro i 5 giorni lavorati successivi al versamento delle ritenute:

  • le deleghe di pagamento
  • l’elenco nominativo di tutti i lavoratori, identificati mediante codice fiscale, coinvolti nell’opera o nel servizio nel mese precedente, con:
    • il dettaglio delle ritenute eseguite nel mese precedente nei confronti dello stesso lavoratore con separata indicazione di quelle relative alla prestazione effettuata dal committente.
    • l’ammontare della retribuzione corrisposta al dipendente in relazione alla prestazione
    • il dettaglio delle ore di lavoro prestate da ciascun lavoratore nell’esecuzione dell’opera o servizio e nel caso di prestazione per più committenti, un prospetto con riparto proporzionale.

In caso di mancata consegna dei dati da parte delle imprese appaltatrici e subappaltatrici o appurato l’omesso o insufficiente versamento delle ritenute, il committente deve sospendere il pagamento dei corrispettivi maturati (sino a concorrenza del 20% del valore complessivo dell’opera, ovvero per un importo pari alle ritenute non versate ma risultanti dalla documentazione trasmessa), dandone comunicazione entro 90 giorni all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate competente per territorio.

Se il committente non adempie ai suddetti obblighi, ossia non chiede copia delle deleghe di pagamento o non sospende il pagamento dei corrispettivi a fronte dell’omesso o insufficiente versamento delle ritenute, sono irrogate sanzioni pari al 20% dell’importo delle ritenute non trattenute dal datore di lavoro o al 30% dell’importo delle ritenute non versate.

I suddetti obblighi possono essere evitati se le imprese appaltatrici, subappaltatrici, affidatarie comunicano al committente, la certificazione di regolarità contributiva e fiscale, e la sussistenza nell’ultimo giorno del mese precedente a quello della scadenza (5 giorni successivi alla scadenza del versamento) di determinati requisiti. (vedi più avanti).

Le imprese che possiedono questi ultimi requisiti possono continuare a pagare i contributi previdenziali, assistenziali e i premi assicurativi mediante compensazione coi propri crediti fiscali, mentre tale possibilità è esclusa per tutte quelle a cui si applica il meccanismo previsto dai primi tre commi dell’art.4.

Ad esempio, nel caso di imprese che si trovano nelle condizioni previste dal co.1, dell’art.4 e che sono in esercizio da più di 3 anni e che non abbiano cartelle di importo superiore a 50.000 euro, la compensazione tra crediti fiscali e contributi previdenziali, assistenziali e i premi assicurativi è ammessa. Viceversa, la facoltà di compensazione è vietata per quelle imprese per le quali, sempre al ricorrere delle condizioni previste dal co.1, dell’art.4, non sussistono i requisiti di esclusione (ad esempio, esercizio dell’attività da meno di 3 anni e sussistenza di cartelle di importo superiore a 50.000 euro).

La nuova norma quindi, impone al committente l’obbligo di richiedere i modelli F24 di versamento delle ritenute e, in caso di mancata consegna o di errati versamenti, di sospendere il pagamento dei corrispettivi maturati.

In caso di violazione degli appena richiamati obblighi, il committente sarà obbligato al versamento di una somma pari alla sanzione irrogata all’impresa appaltatrice o affidataria o subappaltatrice, senza possibilità di compensazione.

Nessuna sanzione potrà essere irrogata alla committente se i suddetti adempimenti sono stati correttamente posti in essere, pur non essendoci stato alcuno scambio di documentazione.

Se l’impresa appaltatrice o affidataria o subappaltatrice si sia avvalsa dell’istituto del ravvedimento operoso per sanare le violazioni commesse, prima della contestazione da parte degli organi preposti al controllo, nessuna sanzione è dovuta.

La sanzione a carico del committente, rientrando tra quelle amministrative e non tributarie, non potrà essere sanata con ravvedimento operoso.

Gestione del periodo 1° gennaio 30 aprile.

“Nel caso in cui, nei primi mesi di applicazione della norma (e, in ogni caso, non oltre il 30 aprile 2020), l’appaltatore abbia correttamente determinato ed effettuato i versamenti delle ritenute fiscali (salvo il divieto di compensazione e connesse eccezioni …), senza utilizzare per ciascun committente distinte deleghe, al committente non sarà contestata la violazione prevista al comma 4 dell’articolo 17-bis connessa all’inottemperanza agli obblighi previsti dai commi 1 e 3 del medesimo articolo, a condizione che sia fornito al committente medesimo, entro il predetto termine, la documentazione indicata”. (circolare 1/e/2020)

La circolare, quindi, pare escludere l’applicabilità delle sanzioni soltanto nel caso in cui l’appaltatore abbia correttamente determinato ed effettuato i versamenti delle ritenute fiscali, pur senza utilizzare per ciascun committente distinte deleghe, avendo consegnato al committente la documentazione entro il 30 aprile. Negli altri casi parrebbe non ci possa essere alcuna sanatoria.

La circolare 1/E/2020, poi chiarisce interessanti aspetti riguardanti i profili sanzionatori.

La sanzione troverà applicazione solo nel caso in cui l’impresa appaltatrice/affidataria/subappaltatrice non abbia correttamente determinato, eseguito e versato le ritenute (ad esempio, procedendo alla compensazione pur a fronte dell’espressa previsione normativa): al contrario, nessuna sanzione potrà essere irrogata alla committente se i suddetti adempimenti sono stati correttamente posti in essere, pur non essendoci stato alcuno scambio di documentazione tra le parti.

In particolare, si ribadisce, che al ricorrere delle condizioni prescritte dall’articolo 17-bis D.Lgs  241/1997, le imprese appaltatrici devono versare le ritenute (Irpef e relative addizionali) sui redditi di lavoro dipendente (e assimilati) dei lavoratori impiegati nell’esecuzione dell’opera o del servizio, senza poterle compensare nel modello F24.

La circolare precisa che il divieto di compensazione, non è applicabile per i crediti maturati dall’impresa in qualità di sostituto d’imposta, mentre non sono ammesse eccezioni per gli altri crediti utilizzabili in compensazione tramite modello F24 quali, ad esempio, i crediti tributari (Iva ed imposte dirette). Analizzando i punti salienti della circolare si riepiloga quanto di seguito:

Presupposti.

Trovano origine in un affidamento a un’impresa del compimento di un’opera o più opere o di uno o più servizi di importo complessivo annuo superiore a 200mila euro, tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati, i quali devono essere caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera, prestazione svolta presso le sedi di attività del committente, utilizzo di beni strumentali di proprietà del committente o ad esso riconducibili in qualunque forma.

L’adempimento è riservato ai residenti in Italia, che nei contratti di appalto forniscono manodopera utilizzando i beni strumentali di proprietà del committente o ad esso riconducibili in qualunque forma.

Sono pertanto soggetti a tali adempimenti:

  • enti e società residenti nel territorio dello Stato soggetti a IRES (art 73 Tuir) che esercitano imprese commerciali o imprese agricole;
  • società di persone e associazioni residenti nel territorio dello Stato (art. 5 Tuir) che esercitano imprese commerciali o imprese agricole;
  • persone fisiche residenti nel territorio dello Stato che esercitano imprese commerciali (art. 55 Tuir) o imprese agricole;
  • persone fisiche residenti nel territorio dello Stato che esercitano arti e professioni
  • curatore fallimentare e commissario liquidatore residenti nel territorio dello Stato.

Sono esclusi dall’applicazione

  • i non residenti senza stabile organizzazione in Italia affidatari delle opere o dei servizi, perché non rivestono la qualifica di sostituti d’imposta (articoli 23 e 24 del Dpr n. 600/1973);
  • i residenti che non svolgono attività d’impresa o non esercitano imprese agricole o non svolgono arti o professioni;
  • i condomìni restano fuori dall’applicazione, perché non detenendo beni strumentali, non possono esercitare alcuna attività d’impresa o agricola o attività professionale;
  • gli enti non commerciali (enti pubblici, associazioni, trust eccetera) limitatamente all’attività istituzionale di natura non commerciale svolta.

In ultimo si ricorda che per ridurre gli adempimenti potrà essere allegata la certificazione rilasciata dall’Agenzia delle entrate (DURF).

Infatti con provvedimento delle Entrate del 6 febbraio 2020 n. 54730 è approvato il modello (allegato A) con cui gli uffici dell’Agenzia potranno certificare la presenza dei requisiti specificati nell’allegato B, che consentono alle imprese di essere esentate dai controlli, sulla base delle informazioni presenti nel sistema dell’anagrafe tributaria e ai dati trasmessi dagli agenti della riscossione.

Il certificato, disponibile a partire dal terzo giorno lavorativo di ogni mese, ha una validità di 4 mesi dalla data del rilascio e non sconta l’imposta di bollo, né tributi speciali.

La certificazione deve essere consegnata dalle imprese appaltatrici o affidatarie o subappaltatrici al committente.

I requisiti richiesti per il rilascio sono quelli indicati alle lettere a) e b) dell’articolo17-bis del Dlgs n. 241/1997, cioè:

  • essere in attività da almeno tre anni
  • essere in regola con gli obblighi dichiarativi
  • avere eseguito, nel corso dei periodi d’imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell’ultimo triennio, complessivi versamenti registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10% dell’ammontare dei ricavi o compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime
  • non avere iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli agenti della riscossione relativi alle imposte sui redditi, all’imposta regionale sulle attività produttive, alle ritenute e ai contributi previdenziali per importi superiori a 50mila euro, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione. Quest’ultima disposizione non si applica per i piani di rateazione non decaduti.

L’impresa interessata, in attesa che l’Agenzia delle entrate metta a disposizione il Durf tramite Cassetto fiscale, dovrà fisicamente (o tramite delegato) andare presso l’ufficio territoriale della Direzione provinciale competente in base al domicilio fiscale dell’impresa, per richiederne l’emissione.

Per i soggetti grandi contribuenti il certificato è messo a disposizione presso le Direzioni regionali competenti.

Il certificato può essere rilasciato sia accertante tutti i requisiti (Durf positivo) sia non accertante la presenza di tutti i requisiti con esplicita evidenza dei requisiti mancanti (Durf negativo), secondo il format di cui all’allegato A al provvedimento n. 54730/2020.

Non ci resta che sperare di ottenere il DURF positivo da consegnare alla committente.

               Mirco Arcangeli

Commercialista in Catania e Milano

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