Lo Statuto Speciale della Regione Siciliana – Testo integrale

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bandiera-sicilia-animataLo Statuto può essere ancora il nostro avvenire? Leggiamolo insieme, per non dimenticare e capire i danni che la Sicilia ha avuto per la sua mancata applicazione.

Art. 1. – La Sicilia, con le isole Eolie, Egadi, Pelagie, Ustica e Pantelleria, è costituita in Regione autonoma fornita di personalità giuridica, entro l’unità politica dello Stato Italiano, sulla base dei principi democratici che ispirano la vita della Nazione. La città di Palermo è il capoluogo della Regione.

Titolo I

Organi della Regione

Art. 2. – Organi della Regione sono: l’Assemblea, la Giunta e il Presidente regionale. Il presidente regionale e la Giunta costituiscono il Governo della Regione.

Sezione I

Assemblea regionale

Art. 3. – L’Assemblea regionale è costituita da novanta deputati eletti nella Regione a suffragio universale diretto e segreto, secondo la legge emanata dall’Assemblea regionale in base ai principi fissati dalla Costituente in materia di elezioni politiche. L’Assemblea regionale è eletta per cinque anni. Il quinquennio decorre dalla data delle elezioni.  Le elezioni della nuova Assemblea regionale sono indette dal Presidente della Regione e potranno aver luogo a decorrere dalla quarta domenica precedente e non oltre la seconda domenica successiva al compimento del periodo di cui al precedente comma.

Il decreto di indizione delle elezioni deve essere pubblicato non oltre il quarantacinquesimo giorno antecedente la data stabilita per la votazione. La nuova Assemblea si riunisce entro i venti giorni dalla proclamazione degli eletti su convocazione del Presidente della Regione in carica. I deputati regionali rappresentano l’intera Regione.

Art. 4. — L’Assemblea regionale elegge nel suo seno il Presidente, due Vicepresidenti, i Segretari dell’Assemblea e le Commissioni permanenti, secondo le norme del suo regolamento interno, che contiene altresì le disposizioni circa l’esercizio delle funzioni spettanti all’Assemblea regionale.

Art. 5. — I deputati, prima di essere ammessi all’esercizio delle loro funzioni, prestano nell’Assemblea il giuramento di esercitarle col solo scopo del bene inseparabile dell’Italia e della Regione.

Art. 6. — I deputati non sono sindacabili per i voti dati nell’Assemblea regionale e per le opinioni espresse nell’esercizio della loro funzione.

Art. 7.— I deputati hanno il diritto di interpellanza, di interrogazione e di mozione in seno all’Assemblea.

Art. 8.— Il Commissario dello Stato di cui all’art. 27 può proporre al Governo dello Stato lo scioglimento dell’Assemblea regionale per persistente violazione del presente Statuto. Il decreto di scioglimento deve essere preceduto dalla deliberazione delle Assemblee legislative dello Stato. L’ordinaria amministrazione della Regione è allora affidata ad una Commissione straordinaria di tre membri, nominata dal Governo nazionale su designazione delle stesse Assemblee legislative. Tale Commissione indìce le nuove elezioni per l’Assemblea regionale nel termine di tre mesi.

2 Vds. D.P.R. 5 Agosto 1961, n. 784.

Sezione II

Presidente regionale e Giunta regionale

Art. 9. – Il Presidente regionale e gli Assessori sono eletti dall’Assemblea regionale nella sua prima seduta e nel suo seno a maggioranza assoluta di voti segreti dei deputati. La Giunta regionale è composta dal Presidente regionale e dagli Assessori. Questi sono preposti dal Presidente regionale ai singoli rami dell’Amministrazione.

Art. 10. – Il Presidente regionale in caso di sua assenza od impedimento è sostituito dall’Assessore  da lui designato. Nel caso di dimissioni, incapacità o morte del Presidente regionale, il Presidente della Assemblea convocherà entro quindici giorni l’Assemblea per l’elezione del nuovo Presidente regionale.

Titolo II

Funzioni degli organi regionali

Sezione I

Funzioni dell’Assemblea regionale

Art. 11. – L’Assemblea regionale è convocata dal suo Presidente in sessione ordinaria nella prima settimana di ogni bimestre e, straordinariamente a richiesta del Governo regionale o di almeno venti deputati.

Art. 12. — L’iniziativa delle leggi regionali spetta al Governo ed ai deputati regionali. I progetti di legge sono elaborati dalle Commissioni della Assemblea regionale con la partecipazione delle rappresentanze degli interessi professionali e degli organi tecnici regionali. I regolamenti per l’esecuzione delle leggi formate dall’Assemblea regionale sono emanati dal Governo regionale.

Art. 13.— Le leggi approvate dall’Assemblea regionale ed i regolamenti emanati dal Governo regionale non sono perfetti se mancanti della firma del Presidente regionale e degli Assessori competenti per materia. Sono promulgati dal Presidente regionale decorsi i termini di cui all’art. 29, comma secondo, e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Regione. Entrano in vigore nella Regione quindici giorni dopo la pubblicazione, salvo diversa disposizione compresa nella singola legge o nel singolo regolamento.

Art. 14. — L’Assemblea, nell’ambito della Regione e nei limiti delle leggi costituzionali dello Stato, senza pregiudizio delle riforme agrarie e industriali deliberate dalla Costituente del popolo italiano, ha la legislazione esclusiva sulle seguenti materie:

a) agricoltura e foreste;

b) bonifica;

c) usi civici;

d) industria e commercio, salva la disciplina dei rapporti privati;

e) incremento della produzione agricola ed industriale; valorizzazione, distribuzione, difesa dei

prodotti agricoli ed industriali e delle attività commerciali;

f) urbanistica;

g) lavori pubblici, eccettuate le grandi opere pubbliche di interesse prevalentemente nazionale;

h) miniere, cave, torbiere, saline;

i) acque pubbliche, in quanto non siano oggetto di opere pubbliche d’interesse nazionale;

l) pesca e caccia;

m) pubblica beneficenza ed opere pie;

n) turismo, vigilanza alberghiera e tutela del paesaggio; conservazione delle antichità e delle opere artistiche;

o) regime degli enti locali e delle circoscrizioni relative;

p) ordinamento degli uffici e degli enti regionali;

q) stato giuridico ed economico degli impiegati e funzionari della Regione, in ogni caso non inferiore a quello del personale dello Stato;

r) istruzione elementare, musei, biblioteche, accademie;

s) espropriazione per pubblica utilità.

Art. 15. – Le circoscrizioni provinciali e gli organi ed enti pubblici che ne derivano sono soppressi nell’ambito della Regione siciliana. L’ordinamento degli enti locali si basa nella Regione stessa sui Comuni e sui liberi Consorzi comunali, dotati della più ampia autonomia amministrativa e finanziaria. Nel quadro di tali principi generali spetta alla Regione la legislazione esclusiva e la esecuzione diretta in materia di circoscrizione, ordinamento e controllo degli enti locali.

Art. 16. — L’ordinamento amministrativo di cui all’articolo precedente sarà regolato, sulla base dei principi stabiliti nel presente Statuto, dalla prima Assemblea regionale.

Art. 17. — Entro i limiti dei principi ed interessi generali cui si informa la legislazione dello Stato, l’Assemblea regionale può, al fine di soddisfare alle condizioni particolari ed agli interessi propri della Regione, emanare leggi, anche relative all’organizzazione dei servizi, sopra le seguenti materie concernenti a Regione:

a) comunicazioni e trasporti regionali di qualsiasi genere;

b) igiene e sanità pubblica;

c) assistenza sanitaria;

d) istruzione media e universitaria;

e) disciplina del credito, delle assicurazioni e del risparmio;

f) legislazione sociale: rapporti di lavoro, previdenza ed assistenza sociale, osservando i minimi stabiliti dalle leggi dello Stato;

g) annona;

h) assunzione di pubblici servizi;

i) tutte le altre materie che implicano servizi di prevalente interesse regionale.

Art 18. — L’Assemblea regionale può emettere voti, formulare progetti sulle materie di competenza degli organi dello Stato che possano interessare la Regione, e presentarli alle Assemblee legislative dello Stato.

Art. 19. — L’Assemblea regionale, non più tardi del mese di gennaio, approva il bilancio della Regione per il prossimo nuovo esercizio, predisposto dalla Giunta regionale. L’esercizio finanziario ha la stessa decorrenza di

quello dello Stato. All’approvazione della stessa Assemblea è pure sottoposto il rendiconto generale della Regione.

Sezione Il

Funzioni del Presidente e della Giunta regionale

Art. 20. — Il Presidente e gli Assessori regionali, oltre alle funzioni esercitate in base agli artt. 12, 13, comma primo e secondo, 19, comma primo,  svolgono nella Regione le funzioni esecutive ed amministrative concernenti le materie di cui agli articoli 14, 15 e 17. Sulle altre non comprese negli artt. 14, 15 e 17 svolgono un’attività amministrativa secondo le direttive del Governo dello Stato.

Essi sono responsabili di tulle le loro funzioni, rispettivamente, di fronte all’Assemblea regionale ed al Governo dello Stato.

Art. 21. — Il Presidente è Capo del Governo regionale e rappresenta la Regione. Egli rappresenta altresì nella Regione il Governo dello Stato, che può tuttavia inviare temporaneamente propri commissari per l’esplicazione di singole funzioni statali. Col rango di Ministro partecipa al Consiglio dei Ministri, con voto deliberativo nelle materie che interessano la Regione.

Art. 22. — La Regione ha diritto di partecipare con un suo rappresentante, nominato dal Governo regionale, alla formazione delle tariffe ferroviarie dello Stato ed alla istituzione e regolamentazione dei servizi nazionali di comunicazione e trasporti terrestri, marittimi ed aerei, che possano comunque interessare la Regione.

Titolo III

Organi giurisdizionali

Art. 23. — Gli organi giurisdizionali centrali avranno in Sicilia le rispettive sezioni per gli affari concernenti la Regione. Le sezioni del Consiglio di Stato e della Corte dei Conti svolgeranno altresì le funzioni rispettivamente consultive e di controllo amministrativo e contabile. I magistrati della Corte dei Conti sono nominati, di accordo, dai Governi dello Stato e della Regione. I ricorsi amministrativi, avanzati in linea straordinaria contro atti amministrativi regionali, saranno decisi dal Presidente regionale, sentite le Sezioni regionali del Consiglio di Stato.

Art. 24. – È istituita in Roma un’Alta Corte con sei membri e due supplenti, oltre il Presidente ed il Procuratore generale nominati in pari numero dalle Assemblee legislative dello Stato e della Regione, e scelti fra persone di speciale competenza in materia giuridica.

Il Presidente ed il Procuratore generale sono nominati dalla stessa Alta Corte. L’onere finanziario riguardante l’Alta Corte è ripartito egualmente tra lo Stato e la Regione.

Art. 25.— L’Alta Corte giudica sulla costituzionalità:

a) delle leggi emanate dall’Assemblea regionale;

b) delle leggi e dei regolamenti emanati dallo Stato, rispetto al presente Statuto ed ai fini della efficacia dei medesimi entro la Regione.

Art. 26. — L’Alta Corte giudica pure dei reati compiuti dal Presidente e dagli Assessori regionali nell’esercizio delle funzioni di cui al presente Statuto, ed accusati dall’Assemblea regionale.

Art. 27. — Un Commissario, nominato dal Governo dello Stato, promuove presso l’Alta Corte i giudizi di cui agli artt. 25 e 26, e, in quest’ultimo caso, anche in mancanza dì accuse da parte dell’Assemblea regionale.

Art. 28. — Le leggi dell’Assemblea regionale sono Inviate entro tre giorni dall’approvazione al Commissario dello Stato, che entro i successivi cinque giorni può impugnarle davanti l’Alta Corte.

Art. 29.— L’Alta Corte decide sulle impugnazioni entro venti giorni dalla ricevuta delle medesime. Decorsi otto giorni, senza che al Presidente regionale sia pervenuta copia della impugnazione ovvero scorsi trenta giorni dall’impugnazione, senza che al Presidente regionale sia pervenuta da parte dell’Alta Corte sentenza di  annullamento, le leggi sono promulgate ed immediatamente pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Regione.

Art. 30. (*) — Il Presidente regionale, anche su voto dell’Assemblea regionale, ed il Commissario di cui all’art. 27, possono impugnare per incostituzionalità davanti l’Alta Corte le leggi ed i regolamenti dello Stato, entro trenta giorni dalla pubblicazione.

A seguito della sentenza della Corte Costituzionale n.38 del 1957, dove è detto Alta Corte leggasi Corte Costituzionale.

A seguito della sentenza della Corte Costituzionale n.38 del 1957, dove è detto Alta Corte leggasi Corte Costituzionale.

(*) La Corte Costituzionale, con sentenza n.545 del 14 Dicembre 1989, ha dichiarato la caducazione del potere del Commissario dello Stato di impugnativa delle leggi e dei regolamenti statali.

Titolo IV

Polizia

Art. 31. — Al mantenimento dell’ordine pubblico provvede il Presidente regionale a mezzo della polizia dello Stato, la quale nella Regione dipende disciplinarmente, per l’impiego e l’utilizzazione, dal Governo regionale. Il Presidente della Regione può chiedere l’impiego delle forze armate dello Stato. Tuttavia il Governo dello Stato potrà assumere la direzione dei servizi di pubblica sicurezza, a richiesta del Governo regionale congiuntamente al Presidente dell’Assemblea, e, in casi eccezionali, di propria iniziativa, quando siano compromessi l’interesse generale dello Stato e la sua sicurezza.

Il Presidente ha anche il diritto di proporre, con richiesta motivata al Governo centrale, la rimozione o il trasferimento fuori dell’isola dei funzionari di polizia.

Il Governo regionale può organizzare corpi speciali di polizia amministrativa per la tutela di particolari servizi ed interessi.

TitoloV

Patrimonio e Finanza

Art. 32. — I beni di demanio dello Stato, comprese le acque pubbliche esistenti nella Regione, sono assegnati alla Regione, eccetto quelli che interessano la difesa dello Stato o servizi di carattere nazionale.

Art. 33. — Sono altresì assegnati alla Regione e costituiscono il suo patrimonio, i beni dello Stato oggi esistenti nel territorio della Regione e che non sono della specie di quelli indicati nell’articolo precedente. Fanno parte del patrimonio indisponibile della Regione: le foreste, che a norma delle leggi in materia costituiscono oggi il demanio forestale dello Stato nella Regione; le miniere, le cave e torbiere, quando la disponibilità ne è sottratta al proprietario del fondo; le cose d’interesse storico, archeologico, paleontologico ed artistico, da chiunque e in qualunque modo ritrovate nel sottosuolo regionale; gli edifici destinati a sede di uffici pubblici della Regione coi loro arredi e gli altri beni destinati a un pubblico servizio della Regione.

Art. 34. — I beni immobili, che si trovano nella Regione e che non sono in proprietà di alcuno, spettano al patrimonio della Regione.

Art. 35. — Gli impegni già assunti dallo Stato verso gli enti regionali sono mantenuti con adeguamento al valore della moneta all’epoca del pagamento.

Art 36. — Al fabbisogno finanziario della Regione si provvede con i redditi patrimoniali della Regione e a mezzo di tributi, deliberati dalla medesima. Sono però riservate allo Stato le imposte di produzione e le entrate dei tabacchi e del lotto.

Art. 37. — Per le imprese industriali e commerciali, che hanno la sede centrale fuori del territorio della Regione, ma che in essa hanno stabilimenti ed impianti, nell’accertamento dei redditi viene determinata la quota del reddito da attribuire agli stabilimenti ed impianti medesimi. L’imposta, relativa a detta quota, compete alla Regione ed è riscossa dagli organi di riscossione della medesima.

Art. 38. — Lo Stato verserà annualmente alla Regione, a titolo di solidarietà nazionale, una somma da impiegarsi, in base ad un piano economico, nella esecuzione di lavori pubblici. Questa somma tenderà a  bilanciare il minore ammontare dei redditi di lavoro nella Regione in confronto della media nazionale. Si procederà ad una revisione quinquennale della detta assegnazione con riferimento alle variazioni dei dati assunti per il precedente computo.

Art. 39. — Il regime doganale della Regione è di esclusiva competenza dello Stato. Le tariffe doganali, per quanto interessa la Regione e relativamente ai limiti massimi, saranno stabilite previa consultazione del Governo regionale.

Sono esenti da ogni dazio doganale le macchine e gli arnesi di lavoro agricolo, nonché il macchinario attinente alla trasformazione industriale dei prodotti agricoli della Regione.

Art. 40. — Le disposizioni generali sul controllo valutano emanate dallo Stato hanno vigore anche nella Regione. È però istituita presso il Banco di Sicilia, finché permane il regime vincolistico sulle valute, una Camera di compensazione allo scopo di destinare ai bisogni della Regione le valute estere provenienti dalle esportazioni siciliane, dalle rimesse degli emigranti, dal turismo e dal ricavo dei noli di navi iscritte nei compartimenti siciliani.

Art. 41. — Il Governo della Regione ha facoltà di emettere prestiti interni.

Disposizioni transitorie

Art. 42. — L’Alto Commissario e la Consulta regionale della Sicilia, compresi i tecnici, restano in carica con le attuali funzioni fino alla prima elezione dell’Assemblea regionale, che avrà luogo, a cura del Governo dello Stato, entro tre mesi dalla approvazione del presente Statuto, in base alla emananda legge elettorale politica dello Stato.

Le circoscrizioni dei collegi elettorali sono però determinate in numero di nove, in corrispondenza alle attuali circoscrizioni provinciali, e ripartendo il numero dei deputati in base alla popolazione di ogni circoscrizione.

Art. 43. — Una Commissione paritetica di quattro membri nominati dall’Alto Commissario della Sicilia e dal Governo dello Stato, determinerà le norme transitorie relative al passaggio degli uffici e del personale dello Stato alla Regione, nonché le norme per l’attuazione del presente Statuto.

Legge costituzionale 12 aprile 1989, n. 3

Art. 1. – 1. lI secondo ed il terzo comma dell’articolo 3 dello Statuto della Regione siciliana, già sostituiti dall’articolo 1 della legge costituzionale 23 febbraio 1972, n. 1, sono sostituiti dai seguenti:

“L’Assemblea regionale è eletta per cinque anni, Il quinquennio decorre dalla data delle elezioni. Le elezioni della nuova Assemblea regionale sono indette dal Presidente della Regione e potranno aver luogo a decorrere dalla quarta domenica precedente e non oltre la seconda domenica successiva al compimento del periodo di cui al precedente comma.

Il decreto di indizione delle elezioni deve essere pubblicato non oltre il quarantacinquesimo giorno antecedente la data stabilita per la votazione. La nuova Assemblea si riunisce entro i venti giorni dalla proclamazione degli eletti su convocazione del Presidente della Regione in carica. I deputati regionali rappresentano l’intera regione”.

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