DECRETO CRESCITA E ALTRO ULTIME NOVITÀ FISCALI IN SINTESI

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Inserzione pubblicitaria informativa a cura del

Dott. Mirco Arcangeli Commercialista

Catania – Milano

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Dott. Mirco Arcangeli Commercialista in Catania

 

  • Spostato il termine di presentazione della dichiarazione Imu/Tasi dal 30 giugno al 31 dicembre dell’anno successivo;

  • prorogati al 30 settembre i termini per i versamenti delle imposte dirette, dell’Irap e dell’Iva, scadenti tra il 30 giugno e il 30 settembre 2019, per i soggetti nei confronti dei quali sono stati approvati gli ISA. Possono beneficiare della proroga anche i soci delle società che svolgono attività per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale, ma soltanto se determinano il reddito per trasparenza;

  • riaperti i termini (31 luglio) per aderire alla rottamazione-ter delle cartelle e al saldo e stralcio (per i carichi affidati agli agenti della riscossione tra il 1° gennaio 2000 ed il 31 dicembre 2017);

  • prevista la possibilità, per l’Agenzia delle entrate, già in fase di ricezione delle fatture elettroniche, di verificare con procedure automatizzate la corretta annotazione dell’assolvimento dell’imposta di bollo, avendo riguardo alla natura e all’importo delle operazioni indicate nelle fatture stesse;

  • dal 1° luglio il termine per l’emissione delle fatture immediate, elettroniche o cartacee, è di 12 giorni. Il termine originario di 10 giorni è stato prolungato;

  • l’invio dei corrispettivi non dovrà (obbligatoriamente) essere effettuato con frequenza giornaliera, bensì i dati dovranno essere trasmessi telematicamente entro 12 giorni (12 giorni dalla consegna del bene e dal contestuale pagamento del corrispettivo; per coloro che svolgono prestazioni di servizi assimilate al commercio al minuto, i 12 giorni decorrono dal pagamento.) La frequenza con cui deve avvenire la memorizzazione dei dati dei corrispettivi, rimane giornaliera;

  • moratoria delle sanzioni per il primo semestre telematico: non si applichino le sanzioni previste dall’articolo 2, comma 6, D.Lgs. 127/2015 (pari al 100% dell’imposta corrispondente all’importo non documentato) se la trasmissione telematica è effettuata entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, fermo restando i termini di liquidazione dell’Iva.

  • introdotta la possibilità, per i contribuenti che hanno stipulato contratti di locazione di immobili ad uso abitativo a decorrere dal 1° gennaio 2020, di usufruire della detassazione dei canoni non percepiti senza dover attendere la conclusione del procedimento di convalida di sfratto;

  • modificate le disposizioni in materia di controllo formale, vietando all’Amministrazione finanziaria di chiedere ai contribuenti, in sede di controllo formale delle dichiarazioni dei redditi, certificazioni e documenti relativi a informazioni disponibili nell’anagrafe tributaria o dati trasmessi da parte di soggetti terzi in ottemperanza a obblighi dichiarativi, certificativi o comunicativi, come ad esempio i dati acquisiti per la predisposizione della dichiarazione precompilata;

  • esteso a tutti i registri contabili, aggiornati con sistemi elettronici, l’obbligo di stampa cartacea soltanto all’atto del controllo e su richiesta dell’organo procedente (attualmente previsto per i soli registri Iva);

  • prevista la possibilità, per l’Agenzia delle entrate, già in fase di ricezione delle fatture elettroniche, di verificare con procedure automatizzate la corretta annotazione dell’assolvimento dell’imposta di bollo, avendo riguardo alla natura e all’importo delle operazioni indicate nelle fatture stesse;

 

Dott. Mirco Arcangeli

Commercialista in Catania

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