Tracciabilità pagamenti maggiori di 1000 euro – Dal 1° febbraio partono le sanzioni

Condividi questo articolo?

Finita la moratoria relativa alle sanzioni

Fino al 31 gennaio saranno sanzionati solo i pagamenti irregolari a partire da 2.500 € (vecchia normativa)

Una circolare del Ministero stabilisce i nuovi termini del procedimento amministrativo-sanzionatorio

Sono vietati i pagamenti per qualsiasi ragione a partire da 1.000 euro, quando effettuati in contanti. Superato tale limite, tutti i pagamenti sono possibili solo tramite strumenti di pagamento tracciabili, come gli assegni bancari/circolari o postali muniti della clausola di non trasferibilità, bonifici, carte di credito, libretti di deposito nominativi, bollettini postali, Rid bancari o postali, Remote Banking o Home Banking, cambiali o tratte, Ricevute Bancarie.

I pagamenti frazionati non possono evitare tale procedura, e la sanzione scatterà ugualmente in caso di  superamento del limite con più pagamenti in contanti, riferibili alla stessa operazione economica (ad esempio una fattura di 1.200 euro pagata con due dazioni in contanti di 600 euro ciascuna). L’obbligo si riscontrerà anche nel pagamento delle retribuzioni, che solitamente sono superiori a tale limite.

L’obiettivo è rendere tracciabili i pagamenti, in maniera da ostacolare i pagamenti in nero, poiché la nuova disposizione lascerà tracce delle transazioni. E’ stato previsto un periodo moratoria con sanzioni zero, per fare digerire le nuove procedure, che scade il 31 gennaio 2012.

Certo forse questa moratoria non è stata sufficiente ma così è e così occorrerà fare. E allora alcuni accorgimenti. Chi non possiede conto corrente potrebbe disporre di una carta prepagata collegata ad un conto corrente telematico “virtuale” in modo tale possa ricaricare la carta attraverso le apposite macchinette poste presso le banche, o canalizzare bonifici quali stipendi o pensione, ed utilizzarla per effettuare i pagamenti. Chi ha difficoltà anche in questo, e penso ad alcuni anziani, dovrà inevitabilmente recarsi in banca per l’emissione di un assegno circolare intestato al beneficiario, magari il venditore del bene o servizio gli consegnerà un promemoria con importo e beneficiario in modo che gli sia più semplice far predisporre l’assegno circolare al vicino sportello bancario.

Dal primo febbraio prossimo partono le sanzioni per l’utilizzo del contante per importi superiori a 999,99 euro.

La procedura. I soggetti destinatari della normativa antiriciclaggio (Intermediari finanziari, banche, assicurazioni,  professionisti, ecc.) comunicano la segnalazione di irregolarità, l’ufficio territoriale della Ragioneria, valuta la completezza e la procedibilità della segnalazione, entro 90 giorni viene notificata la contestazione all’autore della violazione. Tale periodo può essere interrotto e conseguentemente ampliato ogni qualvolta sia necessario per l’ufficio richiedere dettagli e precisazioni riguardo i dati dell’operazione.  Dopo la contestazione da parte del Mef o della Gdf alla parte, l’autore della violazione può inviare entro 30 giorni memorie difensive, oppure chiedere audizione presso la sede territoriale competente della Ragioneria.  In seguito si redige il processo verbale, che ne decreta la sanzione.  Il provvedimento sanzionatorio viene poi notificato alla parte entro i termini stabiliti per la prescrizione, (cinque anni dall’avvenuta notifica della contestazione agli autori delle violazioni). L’atto potrà essere impugnato entro 30 giorni. Successivamente l’ufficio deve inviare un sollecito di pagamento prima di procedere all’iscrizione a ruolo.
Un eventuale contenzioso che si dovesse instaurare contro il decreto sanzionatorio, vedrebbe il ricorso in opposizione da parte dell’interessato, proposto presso il tribunale (autorità giudiziaria competente in materia valutaria ed antiriciclaggio), non è possibile rivolgersi al giudice di Pace.
La circolare del Ministero delle Finanze individua sei sedi (Roma, Milano, Napoli, Genova, Bologna, Bari) delle Ragionerie territoriali dello Stato fra le 22 complessive, e i rispettivi ambiti di competenza per l’applicazione delle sanzioni conseguenti, ai trasferimenti di denaro contante, libretti di deposito bancari o postali al portatore, assegni bancari e postali o circolari di importo superiore ai 250 mila euro, non oblabili.

La violazione implica una sanzione amministrativa pecuniaria dall’1% al 40% dell’importo trasferito, con potenziale coinvolgimento anche di colui che riceve il denaro contante, rispetto al quale, escludendosi un’attribuzione automatica di responsabilità, occorrerà verificare la condotta. La norma prevede comunque una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore a 3.000,00 euro. La sanzione, inoltre, è maggiormente gravosa nel caso in cui gli importi trasferiti siano elevati. In particolare, nel caso di violazione dei limiti di trasferimento del denaro contante superiori a 50.000,00 euro la sanzione minima è aumentata di cinque volte. Si applica, quindi, la sanzione amministrativa pecuniaria dall’1% al 40% dell’importo trasferito ove questo sia compreso tra 1.000,00 e 50.000,00 euro, con un minimo di 3.000,00 euro, e la sanzione dal 5% al 40% dell’importo trasferito ove questo sia superiore a 50.000,00 euro, sempre con un minimo di 3.000,00 euro.

Mirco Arcangeli

Potrebbe interessarti

Leave a Comment

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.