Manovra 2020 al fotofinish: Il Senato approva la legge di Bilancio 2020 – Parte 3

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Inserzione pubblicitaria informativa a cura del

Dott. Mirco Arcangeli Commercialista

Catania – Milano

Proseguiamo l’esame della Legge di Bilancio 2020 in pillole, con la parte 3 di 5

 

Parte 3 – semplificazione fiscale

Le semplificazioni fiscali

Dal 1° luglio 2020, (in via sperimentale), l’Agenzia delle Entrate rende disponibili ai soggetti passivi dell’IVA residenti e stabiliti in Italia le bozze dei registri IVA delle fatture emesse e degli acquisti e quelle delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche dell’IVA.

Presentazione 730

Nelle modifiche in materia di dichiarazione dei redditi e di assistenza fiscale, In sede di conversione è stato introdotto il nuovo articolo 16-bis, che:

  • il termine per la presentazione del Modello 730 diventa il 30 settembre

  • rimodulati i termini entro cui i CAF-dipendenti, i professionisti abilitati e i sostituti d’imposta devono effettuare le comunicazioni ai contribuenti e all’Agenzia delle Entrate;

  • introdotto un termine mobile per effettuare il conguaglio d’imposta.

Tutte le predette disposizioni decorreranno dal 2021.
Nuovo termine per la trasmissione delle certificazioni uniche 16 marzo.

Inoltre, viene stabilito che il sostituto d’imposta deve effettuare il conguaglio d’imposta a termine mobile e non più fisso come avviene attualmente (retribuzione di competenza del mese di luglio) ovvero con la prima retribuzione utile e, comunque, con quella di competenza del mese successivo a quello in cui il sostituto ha ricevuto il risultato contabile.

Esterometro

L’invio dell’Esterometro non avrà più cadenza mensile, bensì diventerà trimestrale, con una notevole riduzione del numero di invii da parte dei contribuenti. Da 12 a 4 invii.

Dichiarazione precompilata 2020

La disciplina transitoria che riguarda i soggetti che inviano i dati al Sistema Tessera Sanitaria, relativamente alla dichiarazione precompilata, verrà prorogata al 2020.

Imposta di bollo sulle fatture elettroniche

Dal primo gennaio 2020, in caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento dell’imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche inviate tramite il Sistema di interscambio, l’amministrazione finanziaria comunicherà con modalità telematiche al contribuente l’ammontare dell’imposta da versare nonché delle sanzioni per tardivo versamento e degli interessi. Il mancato pagamento del dovuto entro 30 giorni comporta l’iscrizione a ruolo dell’imposta non versata.

Quota versamenti in acconto

A partire dal 28 ottobre 2019 per i contribuenti soggetti agli Isa, i versamenti di acconto dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e dell’imposta sul reddito delle società, nonché quelli relativi all’imposta regionale sulle attività produttive sono effettuati in due rate ciascuna nella misura del 50 per cento.

Ravvedimento lungo per IMU-TASI

Anche per IMU-TASI, è applicabile il ravvedimento operoso, inclusi quindi quelli regionali e locali. Sono previste anche riduzioni delle sanzioni a un settimo, un sesto e un quinto del minimo e trovano applicazione quando il contribuente si avvale del ravvedimento operoso anche con riferimento ai tributi diversi da quelli amministrati dall’Agenzia delle Entrate, dai tributi doganali e dalle accise, inclusi quelli regionali e locali. Il ravvedimento operoso sarà presentabile in qualsiasi momento, e comunque fino a quando non si riceva un eventuale atto di contestazione dell’ente locale.

Fusione IMU TASI

L’IMU ingloberà anche la vecchia Tasi ma tale variazione costituisce, di fatto, solo una semplificazione dell’adempimento dato che il gettito, di fatto, non si ridurrà perché le attuali aliquote Tasi saranno incorporate nella nuova Imu.

Dott. Mirco Arcangeli

Commercialista in Catania e Milano

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