Proroga versamenti su dichiarazioni redditi: i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

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Inserzione pubblicitaria informativa a cura del

Dott. Mirco Arcangeli Commercialista

Catania – Milano

Con la Risoluzione 71 dell’1 agosto, dell’Agenzia delle Entrate, finalmente si chiariscono i termini della proroga conseguenti alla nuova applicazione degli ISA (Indici sintetici di affidabilità fiscale)

Siamo alle solite, anche questa volta, come da tempo succede, siamo allo sbando.

Infatti da quest’anno sono stati aboliti gli studi di settore ma devono essere compilati gli ISA. Una sorta di modello simile allo studio di settore con informazioni diverse, con lo scopo di avviare una compliance, collaborazione con lo Stato, per capire l’affidabilità di quanto si dichiara.

A parte l’efficacia e le ragioni, tutte discutibili, quello che si vuole sottolineare è l’improvvisazione e la superficialità di come questo governo abbia trattato la questione, rendendo tuttora impossibile tecnicamente, la compilazione poiché gli stessi software sono in continuo aggiornamento e modifica.

Siamo al 2 agosto e ancora si dovrà lavorare su questi benedetti ISA

Comunque è stata decisa la proroga (volontaria) per i versamenti da dichiarazione dei redditi per la grande platea degli interessati, e finalmente ieri con la Risoluzione 71 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito come effettuare i versamenti.

Di seguito il comunicato stampa dell’Agenzia delle Entrate.

Proroga dei versamenti delle dichiarazioni


“In una risoluzione i chiarimenti sul pagamento a rate. Pronto il calendario per la rateizzazione dei versamenti per chi sceglie di avvalersi della proroga al 30 settembre 2019 dei termini per il pagamento delle imposte dirette, Irap ed Iva dovute dai soggetti per i quali sono stati approvati gli Isa, compresi i soggetti ai quali si applica il regime forfetario, il regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità e per coloro che determinano il reddito con altre tipologie di criteri forfetari. La risoluzione n. 71/E di oggi si sofferma sulle scadenze dei versamenti e ricorda che nulla cambia per chi ha scelto di non fruire della proroga. Il calendario delle rate per chi sceglie la proroga – La risoluzione riassume due possibili calendari per effettuare i versamenti per i contribuenti titolari o non titolari di partita Iva che hanno optato per la proroga sino a fine settembre. Nelle due tabelle di seguito sono indicate le scadenze, le maggiorazioni e gli interessi dovuti.

Titolari di partita Iva

N. rata Scadenza Interessi % Scadenza (*) Interessi di rateazione %
1 30 settembre 0 30 ottobre 0
2 16 ottobre 0,18 18 novembre 0,18
3 18 novembre 0,51

(*) Maggiorando l’importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interessi corrispettivi

Non titolari di partita Iva

N. rata Scadenza Interessi % Scadenza (*) Interessi di rateazione %
1 30 settembre 0 30 ottobre 0
2 31 ottobre 0,33 31 ottobre 0
3 2 dicembre 0,66 2 dicembre 0,33

(*) Maggiorando l’importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interessi corrispettivi

Versamento in un’unica soluzione – Per tutti i soggetti che abbiano beneficiato della proroga (titolari o meno di partita Iva) e optino per il versamento in una unica soluzione, le date di scadenza sono il 30 settembre 2019, oppure, con una maggiorazione dello 0,40 per cento, il 30 ottobre 2019.

Nulla cambia per gli ordinari piani di rateazione – Il documento di prassi precisa, inoltre, che resta ferma la possibilità per chi sceglie di non fruire della proroga, di versare entro il 30 settembre le somme dovute in base agli ordinari piani di rateazione, al netto degli interessi e della maggiorazione dello 0,40 per cento.”

Anche questa settimana, noi commercialisti, abbiamo lavorato per lo Stato, anche se chi ci paga sono i “cittadini”.

 

Dott. Mirco Arcangeli commercialista in Catania


ALLEGATO: RISOLUZIONE 71/E AGENZIA DELLE ENTRATE (PDF)

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