Decreto Sicurezza Bis: il Presidente Mattarella firma e rileva criticità

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Il Decreto Legge 14 giugno 2019, n. 53 recante “Disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica”, il dl “Sicurezza bis” è stato promulgato dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella che però ha inviato una lettera ai presidenti di Senato e Camera, Casellati e Fico, come al premier Conte per evidenziare alcune criticità (come era già stato ampiamente anticipato nei giorni scorsi) fra cui l’eccessività della sanzione da un milione di euro e la confisca per le navi che violerebbero la Legge perché, secondo il Presidente “non è stato introdotto alcun criterio che distingua quanto alla tipologia delle navi, alla condotta concretamente posta in essere, alle ragioni della presenza di persone accolte a bordo e trasportate” e quindi viene affidato “alla discrezionalità di un atto amministrativo la valutazione di un comportamento che conduce a sanzioni di tale gravità“. Secondo il Presidente questa sanzione in virtù di una recente sentenza della Corte costituzionale, è paragonabile ad una di carattere penale e che potrebbe essere applicata semplicemente anche ad una barca a vela entrata in acque territoriali senza autorizzazione e con un solo naufrago.

Osservo che, con riferimento alla violazione delle norme sulla immigrazione non è stato introdotto alcun criterio che distingua quanto alla tipologia delle navi, alla condotta concretamente posta in essere, alle ragioni della presenza di persone accolte a bordo e trasportate. Non appare ragionevole –ai fini della sicurezza dei nostri cittadini e della certezza del diritto– fare a meno di queste indicazioni e affidare alla discrezionalità di un atto amministrativo la valutazione di un comportamento che conduce a sanzioni di tale gravità. Devo inoltre sottolineare che la Corte costituzionale, con la recente sentenza n. 112 del 2019, ha ribadito la necessaria proporzionalità tra sanzioni e comportamenti“, afferma nella lettera il Presidente chiarendo anche che “Come correttamente indicato all’articolo 1 del decreto convertito, la limitazione o il divieto di ingresso può essere disposto ‘nel rispetto degli obblighi internazionali dell’Italia’, così come ai sensi dell’articolo 2 ‘il comandante della nave è tenuto ad osservare la normativa internazionale’. Nell’ambito di questa la Convenzione di Montego Bay, richiamata dallo stesso articolo 1 del decreto, prescrive che ‘ogni Stato deve esigere che il comandante di una nave che batta la sua bandiera, nella misura in cui gli sia possibile adempiere senza mettere a repentaglio la nave, l’equipaggio e i passeggeri, presti soccorso a chiunque sia trovato in mare in condizioni di pericolo’“.

Secondo il Quirinale quindi non applicare la causa di non punibilità per la ‘particolare tenuità del fatto’ alle ipotesi di resistenza, violenza e minaccia a pubblico ufficiale e oltraggio a pubblico ufficiale, ‘quando il reato è commesso nei confronti di un pubblico ufficiale nell’esercizio delle proprie funzioni’, come previsto nel decreto legge sicurezza bis, “solleva dubbi sulla sua conformità al nostro ordinamento e sulla sua ragionevolezza” , perché “include un ampio numero di funzionari pubblici, statali, regionali, provinciali e comunali nonché soggetti privati che svolgono pubbliche funzioni, rientranti in varie e articolate categorie: vigili urbani, gli addetti alla viabilità, i dipendenti dell’Agenzia delle entrate, gli impiegati degli uffici provinciali del lavoro addetti alle graduatorie del collocamento obbligatorio, gli ufficiali giudiziari, i controllori dei biglietti di Trenitalia, i controllori dei mezzi pubblici comunali, i titolari di delegazione dell’Aci allo sportello telematico, i direttori di ufficio postale, gli insegnanti delle scuole, le guardie ecologiche regionali, i dirigenti di uffici tecnici comunali, i parlamentari“.

Questa scelta legislativa impedisce al giudice di valutare la concreta offensività delle condotte poste in essere, il che, specialmente per l’ipotesi di oltraggio a pubblico ufficiale, solleva dubbi sulla sua conformità al nostro ordinamento e sulla sua ragionevolezza nel perseguire in termini così rigorosi condotte di scarsa rilevanza e che, come ricordato, possono riguardare una casistica assai ampia e tale da non generare ‘allarme sociale‘”.

A fronte di questo e di altri rilievi però non si comprende a questo punto la promulgazione, essendo impugnabile (e sarà certamente fatto) davanti alla Corte Costituzionale quando, nelle prerogative del Capo dello Stato, c’è la possibilità di rinviare la Legge in Parlamento suggerendo le modifiche ritenute idonee. Forse un modo per abbassare i toni di questo clima politico da perenne campagna elettorale.

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