BOLLO SU FATTURE ELETTRONICHE: SI AVVICINA LA SCADENZA

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Inserzione pubblicitaria informativa a cura del

Dott. Mirco Arcangeli Commercialista

Catania – Milano

Il prossimo 23 aprile  (il 20 21 22 sono festivi) scade il termine per il pagamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche.

La marca da bollo è un tributo alternativo all’IVA e va applicata esclusivamente per le fatture emesse senza l’addebito dell’iva. Si applica per come di seguito:

  • sulle fatture con importi superiori ad € 77.47 la marca da bollo va applicata sia se sono in formato cartaceo che elettronico.
  • Sulle fatture con importi inferiori a € 77.47 la marca da bollo non va mai applicata,
  • Se le fatture presentano contemporaneamente importi soggetti ad IVA ed importi non soggetti, la marca da bollo va applicata solo qualora gli importi non soggetti ad IVA siano superiori a € 77.47.

In particolare si applica il bollo per:

  • le fatture fuori campo IVA, per mancanza del requisito oggettivo o soggettivo (artt.2, 3, 4 e 5, D.p.r. 633/72);
  • le fatture fuori campo IVA ex artt. da 7-bis a 7-septies D.p.r. 633/72;
  • le fatture non imponibili per cessioni ad esportatori abituali che emettono la dichiarazione d’intento (art.8, co.1, lett. c), D.p.r. 633/72), ad eccezione del caso in cui venga riportato in fattura che “si tratta di beni destinati all’esportazione”;
  • le fatture esenti (art.10 D.p.r. 633/72);
  • i documenti esclusi dal campo di applicazione dell’IVA (art.15 D.p.r.633/72);
  • le fatture emesse dai contribuenti in regime dei minimi e forfettario.

Mentre non si applica:

  • ai sensi dell’art. 9 del D.p.r. 633/1972, se riferite a prestazioni di trasporto dirette esclusivamente alla realizzazione di un’esportazione di beni con esclusione quindi di servizi relativi a beni in transito doganale o ai trasporti di persone;
  • ai sensi dell’art. 8-bis del D.p.r. 633/1972 se emesse nei confronti degli armatori e se riguardanti beni destinati a dotazione o provvista di bordo;
  • sulle fatture con IVA assolta all’origine, come nel caso della cessione di prodotti editoriali;
  • per le operazioni in applicazione del reverse charge.

In ogni caso l’importo della marca da bollo, qualora sia dovuta, è di € 2.00.

La procedura di pagamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche segue, le regole stabilite dall’art. 6 comma 2 del DM 17 giugno 2014.

L’Agenzia delle Entrate informa il contribuente, riportando l’importo dovuto, nell’area riservata  “Fatture e Corrispettivi”.

Dallo stesso portale sarà possibile poi scegliere, se effettuare il versamento con addebito su conto corrente bancario-postale, ovvero se utilizzare il modello F24. Perché il risultato presente sia corretto, è necessario aver compilato le fatture elettroniche con valorizzazione del campo “Dati bollo”.

Se si fosse dimenticato di valorizzare il campo “Dati Bollo”,  il valore esposto sul portale sarebbe errato. In questo caso occorrerà rivedere le fatture soggette ad obbligo di bollo, calcolare l’importo complessivo del primo trimestre e versare l’imposta secondo questo conteggio. Inutile dire che sarebbe anche opportuno emettere le note di credito a correzione delle fatture (soluzione direi diabolica).

Si verserà quindi un importo superiore a quello indicato nel modello F24 predisposto dall’Agenzia  delle Entrate. In questo modo, tuttavia, il cessionario, solidalmente responsabile, non avrà  contezza del corretto assolvimento dell’imposta e potrebbe decidere di regolarizzare secondo le disposizioni previste dall’art. 22 comma 2 del DPR 642/72 (improbabile).

Le promesse di clemenza per questi primi mesi 2019 speriamo non vengano deluse neanche sull’imposta di bollo.

Dott. Mirco Arcangeli

Commercialista in Catania

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