Chi controlla cosa?

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di Guido Di Stefano

 

La “mancata parifica del Rendiconto generale della Regione” da parte della Corte dei Conti è di una gravità inaudita! Fuori i colpevoli verrebbe da dire! Ma fuori nel senso che meriterebbero l’interdizione perpetua dai pubblici uffici, siano essi politici o tecnici “fiduciari” oltre al risarcimento dei danni e la restituzione di tutti i compensi e indennità ricevuti.

Pensiamo che se fosse stata un’azienda privata a non superare l’esame equivalente sarebbe stata “dannata” “ipso facto sic et simpliciter” al fallimento per bancarotta fraudolenta.

Trattandosi di una Regione (sotto controllo fiduciario di Roma si dice) ci sarà la prova d’appello ovvero la presentazione delle giustificazioni “di rito”. Saranno giudicate sufficienti? Saranno respinte?  Non possiamo pronunciarci nel merito, qualunque sarà la sentenza finale.

Abbiamo seguito le epiche lotte che in aula hanno accompagnato le ripartizioni e le assegnazioni monetarie delle leggi finanziarie e di bilancio; abbiamo preso visione delle interminabili decretazioni per variazioni di bilancio; la creazione di nuovi capitoli fino all’ultimo mese; abbiamo avuto sospetti di “illecito amministrativo” per la mancata elencazione della L.R. 10/91 tra le fonti normative sulla trasparenza; abbiamo letto della “rimproverata” macelleria sociale “aperta” in Sicilia; respiriamo la disperazione dei giovani e meno giovani senza lavoro e senza speranza, crescenti esponenzialmente in numero; pubblicazioni regionali e repentine rettifiche; abbiamo appreso di contenziosi miliardari a favore della Sikelia e spavaldamente condonati allo stato di Roma da chi aveva giurato fedeltà alla Sicilia; siamo rimasti storditi di fronte ai mutui (crescenti) che dobbiamo pagare con i nostri figli); senza parole siamo rimasti alla lettura dei corposi residui passivi; di tutto abbiamo letto e sentito; manca solo una distribuzione (con  pagamento ovviamente a carico dei Siciliani) del “De profundis” e due leggi (una Siciliana e una nazionale per buona misura) che obblighi tutti noi, che Siciliani vogliamo restare, a intonarlo ogni sera al vespero perché del “domani non v’è certezza”.

D’altra parte la quasi totalità delle nostre disgrazie discende dai poteri e dai potenti italici (e occidentali in genere) che hanno radici nelle terre al di sopra di Eboli. A tal proposito ci limitiamo a citare la “troppo decantata” riforma della pubblica amministrazione che avrebbe dovuto “emancipare” l’azione della Pubblica Amministrazione” dai “politici”. Lodevole intento senz’altro, però subito “azzoppato” con la previsionale statuizione  e l’adozione “pressoché indiscriminata” del “rapporto fiduciario! E’ risultato così fiduciario il rapporto che troviamo tanti nomi ricorrenti e fluttuanti a prescindere dalle ideologie e dai programmi sbandierati (in campagna elettorale e dopo) dai politici (e loro vertici) di turno!

Forse la scienza, la perfezione, la moralità, la giustizia e l’infallibilità si respirano nelle stanze del potere, sicchè chiunque e a qualsiasi titolo vi accede è subito perfetto? Certo è che nessuno di loro sbaglia e ha colpe, perché se errori e colpe si riscontrano sono senz’altro da imputare ai fantomatici “altri”, misteriosi alieni oppure intelletti dissenzienti o addirittura tutti i Siciliani.

Torniamo a noi e alle nostre letture.

I decreti di variazione pubblicati sul sito istituzionale del “Dipartimento del bilancio e del tesoro – Ragioneria generale della Regione” già dal 26 al 29 giugno 2017 (prima della contestazione ufficiale della Corte dei Conti): più che un acquazzone estivo di milioni di Euro è stata una dirompente “bomba d’acqua” e ne abbiamo scritto sotto il titolo “Mistero temporale ovvero il ritorno del passato”.

Di contro questa settimana troviamo in pubblicazione ben poco in variante.

Brilla soltanto il DAS n.1266 del 04.07.2017 – Pubblicato il 05/07/2017 alle ore 11.40: ci sembra deficitario  al solito in merito alla L.R. 10/91 e ci spinge a chiederci inoltre Chi è alla data il ragioniere generale?”.

Dedichiamo un veloce passaggio alla GURS (Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana) Parte I n. 28 del giorno 07.07.2017 a dimostrazione delle pratiche “vessatorie” contro la Regione Siciliana, come sembra dimostrare lo stralcio che segue con 4 “ricusazioni” e una “accettazione”:

CORTE COSTITUZIONALE

Sentenza 22 marzo – 7 giugno 2017, n. 133.

LA CORTE COSTITUZIONALE

… omissis …

Per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara l’illegittimità costituzionale degli artt. 34, commi 1, 7, 12, terzo periodo, e 13; 49, comma 5, comma 7, primo periodo, nei sensi di cui in motivazione, e secondo periodo; 50, commi 1, 2, 3 e 6, della legge della Regione siciliana 17 marzo 2016, n. 3 (Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2016. Legge di stabilità regionale);

2) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 12 della legge della Regione siciliana n. 3 del 2016, promossa, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe;

3) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 27, comma 9, della legge della Regione siciliana n. 3 del 2016, trasferita sul testo vigente dell’art. 3, comma 9, della legge della Regione siciliana 29 dicembre 2016, n. 27 (Disposizioni in materia di autonomie locali e per la stabilizzazione del personale precario), promossa, in riferimento ai commi 9 e 9-bis dell’art. 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 (Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 30 ottobre 2013, n. 125, dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe;

4) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 12 della legge della Regione siciliana n. 3 del 2016, promossa, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera h), Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe;

5) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 27, comma 9, della legge della Regione siciliana n. 3 del 2016, trasferita sul testo vigente dell’art. 3, comma 9, della legge della Regione siciliana n. 27 del 2016, promossa, in riferimento all’art. 81, terzo comma, Cost., dal Presidente del Consiglio dei Ministri, con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 22 marzo 2017.

… omissis …

Depositata in cancelleria il 7 giugno 2017.

… omissis …

(2017.25.1603)045

 

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