Rivisitazioni esplicative ed economiche

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di Guido Di Stefano

     Esordiamo con una “pubblicazione” letta sulla GURS (Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana) – Parte I, n. 24 del 03.06.2016.

      Si tratta della ricircolare 19 maggio 2016, edita dall’Assessorato del territorio e dell’ambiente: vi invitiamo a leggerla e a tesaurizzarla in uno con le vostre riflessioni.     Essa recita testualmente:

“ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELLʼAMBIENTE

CIRCOLARE 19 maggio 2016.

Indirizzi sulle modalità applicative dell’istituto del rinnovo periodico delle autorizzazioni integrate ambientali. Art. 29-octies, Titolo III-bis alla Parte Seconda del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, come da ultimo modificato da D. Lgs. 4 marzo 2014, n. 46.

AI GESTORI DELLE INSTALLAZIONI SOGGETTE AD AIA DI COMPETENZA REGIONALE

e, p.c. AL MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

ALL’ARPA SICILIA DIREZIONE GENERALE

A TUTTE LE STRUTTURE TERRITORIALI DI ARPA SICILIA

A TUTTE LE CITTÀ METROPOLITANE COMUNALI DELLA REGIONE SICILIA

A TUTTI I COMUNI DELLA REGIONE SICILIA

A TUTTE LE C.C.I.A.A. DELLA REGIONE SICILIA

Com’è noto tra le modifiche introdotte al Titolo III-bis della Parte Seconda del decreto legislativo 3 marzo 2006, n. 152 e successive modificazioni, dal decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46, vi è anche quella dell’art. 7, comma 7, che sostituisce l’art. 29-octies del D. Lgs. n. 152/2006 e successive modificazioni, che riguarda l’istituto del rinnovo e del riesame delle Autorizzazioni integrate ambientali.

Le nuove Autorizzazioni integrate ambientali che verranno rilasciate ai sensi del Titolo III-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e successive modificazioni, per quanto concerne il periodo della loro validità, avranno una durata pari ad anni 10, 12 o 16, in funzione della presenza, o meno, di implementazioni di sistemi di gestione ambientale (ISO 14001 – EMAS), ferma restando la facoltà dell’autorità competente di attivare il “riesame” dell’autorizzazione prima della sua scadenza, secondo le modalità procedurali previste dallo stesso art. 29-octies del predetto decreto legislativo.

Per quanto attiene le autorizzazioni in essere, vigenti alla data dell’11 aprile 2014 (data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 46/2014), le stesse, al momento della loro scadenza, vedranno mantenuta la loro validità ed efficacia per un periodo transitorio pari ad anni 10, 12 o 16, a partire dal rilascio dell’autorizzazione originaria, in funzione della presenza, o meno, di implementazioni di sistemi di gestione ambientale (ISO 14001 – EMAS), ferma restando la facoltà dell’autorità competente di attivare il  “riesame” dell’autorizzazione prima della sua scadenza, secondo le modalità procedurali previste dallo stesso art. 29-octies sopra citato.

Quanto sopra in ottemperanza alle indicazioni contenute nel D.D.G. n. 412 del 18 maggio 2016 (Allegato B), laddove si legge: “è tuttavia necessario che la ridefinizione della validità dell’autorizzazione sia resa evidente da un carteggio tra gestore e autorità competente, anche in forma di lettera circolare che confermi l’applicazione della nuova disposizione di legge alla durata delle AIA vigenti..”, modalità che peraltro trova conferma nella Circolare del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, prot. n. 0022295GAB del 27 ottobre 2014, al punto 3 lett. d).

La presente circolare sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e nel sito istituzionale del Dipartimento regionale dell’ambiente, al fine di consentire a tutti i soggetti interessati di prenderne visione.

Il dirigente generale del Dipartimento regionale dell’ambiente:  firmato”

     Ci asteniamo da ogni commento, immaginando che tutto sia perfettamente chiaro per chi opera nel settore (controllori e controllati) e auspicando che gli atti evidenziati non rimandino in qualche modo ad altre disposizioni normative di qualsiasi provenienza e rango. In certo senso però ci stupisce che in queste nostre terre dove da oltre un decennio abbondano tecnici ed esperti “di provate capacità ed esperienza” sia ancora necessaria l’emanazione di circolari ( di indirizzo o di chiarimento o di perfezionamento) a corredo delle disposizioni legislative.

      Forse siamo troppo arretrati o troppo futuristi o troppo esigenti o chissà!

     Passiamo ora alle questioni economiche trattabili alla voce “variazioni al bilancio”, a qualsiasi titolo e con qualsiasi denominazione. Dobbiamo però accontentarci di “movimenti” globali lontani dai miliardi visti di recente, su cui ci aveva deliziato il sito istituzionale del “Dipartimento del bilancio e del tesoro – Ragioneria generale della Regione”. Comunque le letture sono sempre interessanti.

      Il DDG n. 717 del 30.05.2016 ad esempio  ci segnala sul capitolo 183347 Euro 12.855.562,50 quali “riproduzione economie Fondo non autosufficienza – Dipartimento   Famiglia”.

     Il DDG n. 718 del 30.05.2016 interessa ancora il Dipartimento Famiglia al capitolo 183345 ma è molto  risparmioso e  futurista: Euro 125.000,00 per il 2016 ed Euro 125.000,00 per il 2017.

       Il DDG n.  80102 del 01.06.2016 ci informa di Euro 6.421.145,76 sul capitolo 672124 per “infrastrutture e mobilità”.

     Dal canto suo il DD n. 726 del 01.06.2016 ci informa sull’iscrizione di Euro 22.808.197,00 nel capitolo 374101 – Percorsi Triennali di istruzione e formazione – annualità 2015.

      Corposo e futurista è il DD n. 728 del 01.06.2016 che segnala la riproduzione di economie per  Euro 17.629.872,28,  sul capitolo 773906 – PAC Piano  Giovani , così ripartiti:

– Somma spendibile nell’esercizio (2016) Euro 14.103.897,82;

– Fondo pluriennale vincolato in conto capitale Euro 3.525.974,46.

    Sempre con riferimento  al capitolo 773906 – PAC Piano Giovani  troviamo il DD n. 729 del 01.06.2016 che tratta la riproduzione economie di Euro 7.022.172,00 – (Interventi per la realizzazione del “Piano straordinario per il lavoro in Sicilia: opportunità giovani”).

      Infine troviamo pubblicati   decreti in variante nella settimana dal 30 maggio al 3 giugno (qualcuno edito prima) perun  importo complessivo superiore a Euro 5.000.000,00.

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