Muos: il Cod. Ordinamento Militare non conosce Niscemi

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torrette_muos_niscemidi Guido Di Stefano

     Il Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66, titolato come “Codice dell’ordinamento militare”,  modificato poi con D.Lgs. 24.02.2012, all’articolo  333 non riconosce al Comune di Niscemi lo “status” di comune militarmente importante. Vi riportiamo l’elenco dei comuni (nel territorio nazionale)  ritenuti importanti dal legislatore:

art. 333 

… omissis …

7) Sono comuni militarmente importanti:

a) provincia di Udine: Paluzza – Pontebba – Malborghetto Valbruna – Tarvisio – Dogna – Chiusaforte – Resia – Lusevera – Taipana – Nimis – Attimis – Faedis – Pulfero – Torreano – Savogna – San Pietro al Natisone – Drenchia – Grimacco – San Leonardo – Stregna – Prepotto;

b) provincia di Gorizia: Dolegna del Collio – Monfalcone;

c) provincia di Trieste: Trieste.

8) Sono comuni costieri militarmente importanti:

a) provincia di Venezia: Venezia;

b) provincia di Ancona: Ancona;

c) provincia di La Spezia: La Spezia – Porto Venere – Lerici – Ameglia;

d) provincia di Livorno: Portoferraio;

e) provincia di Latina: Gaeta;

f) provincia di Napoli: Napoli – Pozzuoli;

g) provincia di Taranto: Taranto;

h) provincia di Brindisi: Brindisi;

i) provincia di Foggia: Isole Tremiti e Pianosa;

l) provincia di Agrigento: Isole Lampedusa e Linosa;

m) provincia di Messina: Messina;

n) provincia di Siracusa: Augusta – Melilli;

o) provincia di Trapani: Trapani – Isole Egadi – Pantelleria;

p) provincia di Cagliari: Cagliari;

q) provincia di Sassari: La Maddalena – Olbia (solo isola Tavolara).

9) L’autorizzazione di cui al comma 3 occorre nelle seguenti zone costiere e isole:

a) da San Remo ad Alassio;

b) da Punta Mesco alla foce del Magra;

c) da Sperlonga a Gaeta;

d) da Capo Miseno a Punta Campanella;

e) da Punta Rondinella a Capo S. Vito;

f) da Capo S. Maria di Leuca a Capo d’Otranto;

g) da Punta Penne a Punta della Contessa;

h) da Numana a Falconara;

i) da Capo S. Croce a Capo Murro di Porco;

l) da Punta Pizzolungo a Punta Nubia;

m) da Capo Ferro a Capo Testa;

n) da Capo Spartivento Sardo a Capo Carbonara;

o) isole Palmaria e Tino;

p) arcipelago Toscano;

q) isole Tremiti e Pianosa (Adriatico);

r) isole Eolie, Egadi, Pantelleria, Lampedusa e Linosa;

s) isole Tavolara e Asinara;

t) arcipelago de La Maddalena.

    Ciò ci porta a concludere semplicemente (qualcuno dirà forse semplicisticamente) che gli impianti nella sughereta di Niscemi  (il nomato MUOS) non sono poi così fondamentali ai fini della salvezza di Italia, NATO, Occidente, mondo come sostengono i difensori spontanei e/o d’ufficio  della supertecnologica installazione. Si badi bene che nel 2010 esisteva già la foresta “elettromagnetica”, con antenne emittenti frequenze basse e alte (non usiamo i superlativi ma possono starci): oggi sono in visione apparecchiature superiori per forma, dimensioni e potenza.

   Qualcuno si è sbilanciato scrivendo che servono a fermare i terroristi dell’ISIS. Ma allora non c’erano! Forse i profeti sono tra noi e avevano presagito il loro spietato avvento?  E poi si spostano con loro  flotte aeree o loro squadre belliche navali? O qualcuno sa per certo che hanno o avranno in disponibilità missili? Se bastassero quattro antenne per intercettare terroristi  a piedi o in mezzi di linea o su barconi significherebbe che stiamo raggiungendo la potenza di Dio.

    Eppure (lo ripetiamo) sembrerebbe (non è scritto!) che il sito non aveva (e non ha) tutta questa importanza strategica-difensiva. Non sarà che è destinato a trasmettere video-giochi e ameni spettacoli a tutti i militari (USA, NATO, amici) in giro per il Mediterraneo e per il mondo? Sembrerebbe, ma siamo certi che non è così: forse la realtà supera l’immaginazione.

    Chissà se ci sono altri comuni dimenticati! Noi abbiamo presenti il bosco elettromagnetico di Monte Lauro, e gli alberi di Monte Soro (in recinto “militare”). E ci chiediamo se Sigonella non sia per caso un circolo ricreativo. O forse non comprendiamo l’arcano significato dell’espressione militarmente importante. O dobbiamo chiederci per chi?  A meno che come colonia abbiamo diritto ad essere individuati con i soli punti di sbarco. Ad essere maligni però possiamo scrivere:  cancellando sui carteggi (legislativi)  i siti militari (della colonia) si cancella pure la “devastante” parola indennizzi, che andrebbero applicati  ai cresciuti e crescenti disagi nella fruizione e sviluppo  delle infrastrutture (in primis aeroportuali).

     E’ molto istruttivo il Decreto legislativo in trattazione.

Agli articoli 246-247 menziona i droni definendoli aeromobili a pilotaggio remoto, alias “ADR”.

Figuratevi che tratta anche esaurientemente circa visite parlamentari (ispettive) agli articoli 301-302-303-304-305,  in basi nazionali, straniere e multinazionali.

    Interessanti sono le “dediche” alle regioni (anonime) a statuto speciale (forse parla anche della distratta o rinunciatarie Sicilia): un fugace  accenno  nell’articolo 238, qualche parola in più art. 307 (dismissione beni) dove emergono le province autonome di Trento e Bolzano.

   Abbastanza spazio ricevono comuni, province (di allora), regioni dall’articolo 320 all’articolo 338, dove si parla di servitù (limitazione o privazione di diritti) e indennizzi. In particolare vi sottoponiamo alcuni passaggi  da approfondire circa le loro implicazioni e applicazioni, atteso che il MUOS  costituisce una ulteriore aggravante di tutte le servitù esistenti (note e ignote, il cui soddisfacimento economici è tutto da verificare).

 

Art. 322 Comitato misto paritetico – Programmi delle installazioni militari

… omissis …

  1. Il Comitato è formato da cinque rappresentanti del Ministero della difesa, da due rappresentanti del Ministero dell’economia e delle finanze, designati dai rispettivi Ministri, e da sette rappresentanti della regione nominati dal presidente della Giunta regionale, su designazione, con voto limitato, del consiglio regionale. Per ogni membro è nominato un supplente.

… omissis …

  1. Il Comitato si riunisce a richiesta del Comandante militare territoriale di regione o del Comandante in capo di dipartimento militare marittimo o del Comandante di regione aerea o del Presidente della regione; presiede l’ufficiale generale o ammiraglio più elevato in grado o più anziano; funge da segretario l’ufficiale meno elevato in grado o meno anziano.

… omissis …

  1. Alla riunione del Consiglio dei Ministri è invitato il presidente della giunta regionale interessata.

Art. 325 Indennizzo per le limitazioni

… omissis …

Art. 329 Contributo ai comuni

  1. Ai comuni il cui territorio è assoggettato alle limitazioni previste dall’ articolo 321 è dovuto un contributo annuo pari al cinquanta per cento dell’ammontare complessivo degli indennizzi spettanti ai proprietari degli immobili siti nei comuni stessi.
  2. Il contributo ai comuni è annualmente erogato, indipendentemente dalla presentazione delle domande di indennizzo.
  3. 3. Il contributo è erogato in base alle limitazioni risultanti gravanti sul territorio comunale al 1° gennaio di ogni anno.

Art. 330 Ulteriori provvidenze in favore di comuni e regioni

  1. Fermo quanto previsto dall’articolo 329, ai comuni nel cui territorio sono presenti aree appartenenti allo Stato, in uso all’amministrazione militare e destinate a poligoni addestrativi di tiro, è corrisposto un contributo annuo rapportato al reddito dominicale e agrario mediodelle aree confinanti con quelle su cui insistono i poligoni di tiro, rivalutato secondo i coefficienti stabiliti ai fini dell’imposizione sul reddito.
  2. Alle regioni maggiormente oberate dai vincoli e dalle attività militari, comprese la dimostrazione e la sperimentazione di sistemi d’arma, individuate ogni quinquennio con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro della difesa, lo Stato corrisponde un contributo annuo da destinarsi alla realizzazione di opere pubbliche e servizi sociali nei comuni nei quali le esigenze militari (compresi particolari tipi di insediamenti), incidono maggiormente sull’uso del territorio e sui programmi di sviluppo economico e sociale.
  3. Il contributo è corrisposto alle singole regioni sulla base della incidenza dei vincoli e delle attività di cui al comma 2, determinata secondo parametri da stabilirsi con decreto del Ministro della difesa di concerto dell’economia e delle finanze, sentite le regioni interessate.
  4. Ai comuni con popolazione fino a centomila abitanti, in cui esistono insediamenti militari (caserme, depositi, o altre infrastrutture militari), sono corrisposte entrate ordinarie da partedello Stato facendo riferimento, oltre che al numero degli abitanti, anche a quello del personale militare presente, che è considerato, a tal fine, come popolazione residente. Uguale trattamento verrà riservato ai comuni che ospitano basi della NATO o di Paesi alleati.

Art. 331 Revisione generale quinquennale delle limitazioni

… omissis …

Art. 334 Parere dell’autorità militare per talune opere e lavori

  1. 1. E’ richiesto il parere del Comandante territoriale per tutte le nuove realizzazioni o varianti strutturali significative interessanti grandi comunicazioni stradali (strade statali e autostrade) e ferrovie nonché per tutti i lavori interessanti dighe di ritenuta, impianti minerari marittimi, idroelettrici, grandi stabilimenti industriali, centri termonucleari, impianti elettrici ad altissimo potenziale, grandi depositi di oli minerali, oleodotti, metanodotti, in qualsiasi parte del territorio nazionale le opere vengano compiute.

  2. Il parere è espresso nel termine di novanta giorni. Se il Comandante territoriale non si pronuncia entro il predetto termine, la mancata pronuncia equivale a parere favorevole.

 

  Trattamento privilegiato per la provincia di Bolzano: le sono singolarmente dedicati gli articoli dal 339 al 350.

   Vengono poi affrontati i temi di urbanistica, edilizia, paesaggio, energia (352-355); ambiente (da 356 a 369):  con invito ad attenzionare il 358, il 361, il 364 e soprattutto l’elettromagnetico 366  commi 3 e 4..

    A proposito il decreto trattato non è di veloce  lettura: si compone di 639 pagine che ci presentano 2272 articoli e ci comunicano gli estremi di  oltre 1400 atti (della materia) normativi precedenti abrogati  e di quelle decine  rimaste  tra noi.

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