“Sublimazione” di uno Statuto Speciale

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statuto_paginaDi Guido Di Stefano

   Scientificamente si definisce con il termine “sublimazione” il passaggio diretto di una sostanza dallo stato solido a quello aeriforme senza passare per lo stato liquido: un corpo visibile e tangibile diventa (più o meno rapidamente) invisibile e non tangibile, eccolo lì ed eccolo disperso. Nessuna magia ma semplice fisica: per spiegarlo semplicemente diciamo che temperatura e pressione (in particolare la pressione di vapore propria) determinano lo stato fisico dei corpi.

   Lo Statuto Speciale della Regione Siciliana è nato come corpo solido, durevole, intoccabile, pacificatore e sedativo di una lotta (o meglio guerra) indipendentista con i suoi martiri. Almeno questo doveva credere e sognare il popolo siciliano cui fu “offerto” in dono. I fatti hanno però dimostrato che i “Poteri forti”, sempre ricchi di mezzi e strumenti per uccidere e corrompere, avevano ben altri intenti: le prerogative indipendentistiche in esso contenute dovevano restare lettera morta fino alla loro completa sublimazione.

   Così fu pattuito (lo dicono i fatti storici e ne è stato scritto) senza distinzioni di bandiere, credi politici e religiosi, interessi ed affari.

   E così si continua a fare: miopia conclamata, latenti gelosie e invidie, malcelati protagonismi,  spudorati servilismi, oscurantistiche visioni, irrazionali egemonismi politici-economici-sociali-militari “regolano” i fattori di sublimazione.

   Tre Presidenti della Regione Siciliana (e forse sarebbero stati quattro senza certe beghe di partito) hanno lavorato per l’applicazione reale dello Statuto: hanno raccolto dolori e lacrime (tutti) ed anche sangue.

   Dopo (intendiamo all’incirca terzo millennio) sembra essersi rinnovata e/o raffinata la cabina di regia, cui potrebbero ricondursi dei fatti:

1)     Non si parla più molto di Presidenti ma di governatori, con deputati spesso indicati come consiglieri!    Non è sono una questione di forma: è sostanza. L’Assemblea siciliana è un Parlamento: ed i membri di un parlamento sono deputati; il Presidente è un capo: di contro il governatore è un delegato del capo.

2)     Sono state dimenticate le generose dismissioni, anche in violazione più o meno dello statuto, in particolare: a) l’Ente  Acquedotti Siciliano  (o meglio le opere e le acque dell’EAS da ricalcolare alla luce di obliate leggi immediatamente post-belliche); il Banco di Sicilia cardine esplicito dell’art. 40 dello Statuto speciale ed implicito dell’art. 41.

3)     Ricordiamo anche che in questo terzo millennio la Regione Siciliana (come rappresentata) si è trovata sempre più marcatamente contro qualcuno o qualche cosa, con motivazioni magari contraddette dai fatti.

4)     Inaspettatamente leggiamo nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 21, Parte I di venerdì,  23 maggio 2014l’Ordinanza 5-7 maggio 2014, n. 114della Corte costituzionale. Non vogliamo entrare nel merito: è stranissimo però che dopo centinaia di leggi oggetto di impugnativa , proprio con l’attuale “governatore” , colpito dalle impugnative più pesanti, viene ripreso “di fatto e di diritto” un riesame parziale dello Statuto speciale siciliano in relazione alle impugnative ed al commissario dello stato. Ma non erano maturi i tempi nel 1957 quando la stessa Corte costituzionale pronunciò la sentenza n.38  in merito agli articoli 24-25-26-27-28-29-30 “sostituendo” Alta Corte con Corte Costituzionale?

5)     Se lo Statuto speciale è  (secondo alcuni “giuristi liberi”) un “trattato tra due entità paritetiche”, cioè la Sicilia (o meglio quella che noi chiamiamo la Nazione Siciliana) e lo Stato Italiano e come tale un “accordo di origine pattizia” tra pari “rango”, come dire un trattato di rango internazionale, perché ogni variazione non è stata concordata e bilanciata paritariamente tra i due contraenti? Perché per esempio l’Alta Corte è stata soppiantata da una Corte Costituzionale di formulazione   certamente non paritaria? Richiamiamo (a titolo di paritarietà) che il Presidente della Regione (non il governatore) è membro di diritto del Consiglio dei ministri.

6)     Chi ha ispirato, consigliato, determinato? Se arriveremo velocemente allo sfascio, quali “potentati” ne trarranno beneficio?

   Intanto accettiamo che la Corte Costituzionale si pronunci sulla costituzionalità dei trattati vari (internazionali o para-internazionali) e sui loro risvolti applicativi  nel territorio nazionale ed auspichiamo che vengano visitati (o rivisitati) il trattato post-bellico di Parigi e quello U.E. di Lisbona (con relativo statuto): il primo per la sua applicazione (specialmente) in Sicilia ed il secondo per i “privilegi immunitari” riservati ad organi e rappresentanti non elettivi.

   Che tristezza: noi Siciliani dalla storia plurimillenaria, noi che avemmo la prima carta costituzionale, il primo parlamento, il primo stato di concezione moderna siamo in balia dei capricci degli ultimi “potenti” affacciatisi alla ribalta o ben celati nelle stanze dei bottoni.

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