I tribunali in materia minorile

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tribunale-di-cataniaGiorno 7 marzo alle ore 16,   presso    il Tribunale di Catania, Aula delle Adunanze Plenarie, sarà tenuto un Convegno dal titolo “Il riparto di competenza tra il Tribunale per i Minorenni ed il Tribunale Ordinario alla luce della Legge n. 219 del 10.12.2012”.

Oggetto del dibattito sarà la sottile linea di demarcazione tra il potere giurisdizionale dei due Tribunali in materia minorile e sulle loro reciproche interferenze, alla luce della recente normativa.

Il legislatore, con l’articolo 3,  ha modificato l’art. 38 delle disposizioni di attuazione del codice civile e disposizioni transitorie di cui al regio decreto del 30 marzo 1942 n. 318, che prevedeva, prima della riforma, la competenza esclusiva del Tribunale dei Minorenni per I provvedimenti contemplati dagli artt. 316 e 317 bis c.c.: i primi destinati a regolare i contrasti in ordine all’esercizio della potestà sui figli in assenza dell’interruzione della convivenza tra i genitori, i secondi destinati a regolare l’esercizio della potestà nel caso di interruzione della convivenza tra i genitori, con particolare riferimento ai genitori non coniugati, con estensione diretta alla famiglia di fatto delle disposizioni previste per la famiglia c.d. legittima, in virtù del richiamo operato dall’art. 4 comma II l. n. 54 del 2006 (c.d. legge sull’affidamento condiviso), che ha stabilito “l’applicabilità delle disposizioni contenute nella legge indicata anche ai figli di genitori non coniugati”.

A seguito della riforma, i provvedimenti sopra citati sono stati attribuiti alla competenza del giudice ordinario, estendendo a quest’ultimo non solo la competenza in materia di separazione e divorzio tra i coniugi, ma anche tutte le vicende familiari ed i rapporti economici concernenti la famiglia di fatto.

Rimanendo esclusa la competenza del Tribunale per i Minorenni per l’ipotesi in cui sia in corso, tra le stesse parti, un giudizio di separazione o divorzio o giudizio ai sensi dell’art. 316 del codice civile: in detta ipotesi, per tutta la durata del processo  la competenza spetta al giudice ordinario.

Un aspetto critico introdotto dall’art. 3 l. 219 del 10.12.2012 concerne il richiamo alla competenza del Giudice ordinario anche per i provvedimenti di limitazione della potestà previsti dall’art. 333 c.c. attribuiti in precedenza alla competenza del Tribunale per i Minorenni.

 Il rito applicabile nei procedimenti sopra indicati è quello di cui all’art. 737 c.p.c., cioè il rito camerale caratterizzato dalla celerità del procedimento, dall’istruttoria sommaria e dall’ampio potere ufficioso del giudice.

Verranno anche attenzionate le disposizione vigenti in materia di riconoscimento dei figli naturali.

I relatori tenteranno di fornire delle risposte, alla luce dei recenti orientamenti giurisprudenziali.

Presenteranno l’incontro: Dott. Bruno Di Marco, Presidente del Tribunale di Catania; Avv. Maurizio Magnano Di San Lio, Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Catania; Avv. Renata Saitta, Componente Direttivo della Camera Minorile di Catania.

Moderatore: Avv. Maurizio Benincasa, Presidente della Camera Minorile di Catania.

 Esporranno i lavori: Dr.ssa Stefania Barbagallo, sostituto procuratore presso il Tribunale dei Minori; Dr. Massimo Pulvirenti, Giudice della I sezione Civile di Catania e  Dr. Massimo Lo Truglio, Giudice presso il Tribunale dei Minori.

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