Pubblicato in G.U. il decreto che tra l’altro libera gli incentivi contributivi per le assunzioni di disoccupati nel 2011

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Con la pubblicazione del DM 31 ottobre 2011 sulla G.U. n. 52 del 2 marzo 2012 si apre la strada alla fruibilità dei benefici di cui trattano la L. 191/2009 e la L. 220/2010, anche con riferimento alle assunzioni effettuate nel 2011, per incentivare il reimpiego di determinate categorie di disoccupati, beneficiari di trattamenti di sostegno al reddito.

Le agevolazioni che sono rivolte ai datori di lavoro sono tese a promuovere:

  • l’assunzione di lavoratori disoccupati ultracinquantenni, titolari di indennità di disoccupazione non agricola con requisiti normali;
  • l’assunzione o il mantenimento in servizio di lavoratori che abbiano almeno 35 anni di contributi, per i quali siano scaduti determinati incentivi connessi alla condizione di disoccupato del lavoratore;
  • l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di lavoratori disoccupati di qualunque età, titolari di indennità di disoccupazione ordinaria o del trattamento speciale di disoccupazione edile.

A dette agevolazioni sono ammessi tutti i datori di lavoro, comprese le cooperative che stipulino con il socio un contratto di lavoro subordinato e la fruizione degli stessi è subordinata a condizione che il datore di lavoro:

  • sia in regola con l’assolvimento degli obblighi contributivi;
  • osservi le norme poste a tutela della sicurezza dei lavoratori;
  • applichi gli accordi e i CCNL, nonché quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

In particolare, le risorse finanziarie sbloccate per dette agevolazioni ammontano a:

1. Euro 3.600.000 a titolo di riduzione contributiva a favore dei datori di lavoro che hanno assunto lavoratori a tempo determinato o indeterminato, a tempo pieno o parziale, nel corso dell’anno 2011 e che alla data dell’assunzione risultino beneficiari dell’indennità di disoccupazione non agricola con requisiti normali, che abbiano almeno cinquanta anni di età;

2. Euro 3.100.000 atitolo di incentivo pari all’indennità riconosciuta al lavoratore e non ancora erogata ai datori di lavoro che assumono lavoratori con indennità di disoccupazione ordinaria o indennità speciale di disoccupazione edile;

3. Euro 80.000 a titolo di prolungamento della riduzione contributiva a favore dei datori di lavoro che assumono lavoratori in mobilità o che beneficiano dell’indennità di disoccupazione non agricola con requisiti normali, che abbiano maturato almeno trentacinque anni di anzianità contributiva.

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