Già obbligatoria la tracciabilità delle transazioni a partire da mille euro

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TRACCIABILITÀ A 1.000 EURO OBBLIGATORIA CON DECORRENZA 6 DICEMBRE 2011 – GIA’ ENTRATO IN VIGORE IL D.L. 201/2011

USO DEL CONTANTE LEGITTIMO FINO AD EURO 999,99 – OLTRE QUESTO LIMITE OBBLIGATORIO USO DI CARTE DI CREDITO – POS – ASSEGNI NON TRASFERIBILI – BONIFICI 

Manovra Monti “Salva Italia” D.L. 201/2011 (Articolo 12) “Riduzione del limite della tracciabilità dei pagamenti a 1.000 euro e contrasto all’uso del contante”. Anche la limitazione all’uso del contante è già entrata in vigore. Facciamo subito attenzione alle operazioni in essere ed a quelle a venire, poiché le sanzioni sono salate.

  • L’articolo 12 richiama più volte il D.Lgs. 231/2007 “norme sull’antiriciclaggio”, il quale prevede diverse limitazioni all’uso del contante, con relative sanzioni per le  violazioni.
  • La limitazione dell’uso del contante è in favore della tracciabilità dei pagamenti attraverso la possibilità di controllare i flussi finanziari degli archivi contabili degli enti creditizi e finanziari i cui dati ed informazioni sono facilmente reperibili in caso di indagini.
  • La storia delle limitazioni all’uso del contante passa da un primo limite di 12.500 euro, ridottosi a 5.000 euro dal 31/5/2010, divenuto 2.500 euro nell’agosto del 2011, fino a raggiungere i 1.000 euro con la manovra Monti e con decorrenza 6/12/2011.
  1. L’articolo 12 prevede inoltre che gli stipendi, le pensioni e i compensi corrisposti dalla Pubblica Amministrazione di importo superiore a cinquecento euro, dovranno essere erogati con strumenti diversi dal denaro contante. Verranno concordate convenzioni con il sistema bancario per l’abbattimento dei costi sia a carico della pubblica amministrazione che a carico del percettore, anche per la gestione di un conto corrente base.

Di seguito una breve analisi sull’art. 12 del D.L. 201/2011.

1. Le limitazioni all’uso del contante e dei titoli al portatore, di cui all’articolo 49, commi 1, 5, 8, 12 e 13, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono adeguate all’importo di euro mille: conseguentemente, nel comma 13 del predetto articolo 49, le parole: “30 settembre 2011” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2011”.

Ma cosa recita il richiamo normativo? A seguire viene riportata la norma modificata dal già citato D.L. 201: Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231  “Norme antiriciclaggio”

– Art. 49 “Limitazioni all’uso del contante e dei titoli al portatore”

E’ vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore dell’operazione, anche frazionata, e’ complessivamente pari o superiore a 1.000 euro. Il trasferimento può tuttavia essere eseguito per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane S.p.A.

5. Gli assegni bancari e postali emessi per importi pari o superiori a 1.000 euro devono recare l’indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità.

8. Il rilascio di assegni circolari, vaglia postali e cambiari di importo inferiore a 1.000 euro può essere richiesto, per iscritto, dal cliente senza la clausola di non trasferibilità.

12. Il saldo dei libretti di deposito bancari o postali al portatore non può essere pari o superiore a 1.000 euro.

13. I libretti di deposito bancari o postali al portatore con saldo pari o superiore a 1.000 euro, esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono estinti dal portatore ovvero il loro saldo deve essere ridotto a una somma non eccedente il predetto importo entro il 31 dicembre 2011. Le banche e Poste Italiane S.p.A. sono tenute a dare ampia diffusione e informazione a tale disposizione.

LE SANZIONI

La violazione della disposizione in esame implica (ex art. 58 co. 1 del DLgs. 231/2007), una sanzione amministrativa pecuniaria dall’1% al 40% dell’importo trasferito, con potenziale coinvolgimento anche di colui che riceve il denaro contante, rispetto al quale, escludendosi un’attribuzione automatica di responsabilità, occorrerà verificare la condotta. La norma prevede comunque una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore a 3.000,00 euro. La sanzione, inoltre, è maggiormente gravosa nel caso in cui gli importi trasferiti siano elevati. In particolare, nel caso di violazione dei limiti di trasferimento del denaro contante (nonché di libretti di deposito al portatore e di titoli al portatore) superiori a 50.000,00 euro la sanzione minima è aumentata di cinque volte. Si applica, quindi, la sanzione amministrativa pecuniaria dall’1% al 40% dell’importo trasferito ove questo sia compreso tra 1.000,00 e 50.000,00 euro, con un minimo di 3.000,00 euro, e la sanzione dal 5% al 40% dell’importo trasferito ove questo sia superiore a 50.000,00 euro, sempre con un minimo di 3.000,00 euro.

Sempre sogni d’oro a tutti i contribuenti.

 

Mirco Arcangeli

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2 Thoughts to “Già obbligatoria la tracciabilità delle transazioni a partire da mille euro”

  1. Mi viene spontanea una domanda, persone come me. ammesso che abbiano 1.000€ da spendere, dal momento che la banca (quella di Passera per la precisione) mi ha bloccato il conto, ritirato ogni tipo di carta….. come fa a pagare?

  2. Si può utilizzare una carta prepagata non emessa da Banche italiane, economica e di facile utilizzo. Consente anche l’invio e ricezione dei bonifici.

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