Come previsto arriva il rinvio della scadenza per il deposito PEC per le società

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Avevamo scritto che erano ancora troppo poche le società ad aver adempiuto a tale obbligo, che a 3 giorni dalla scadenza, il Ministero dello Sviluppo Economico emana una circolare (n. 224402 del 25 novembre) con la quale, non potendo prorogare una scadenza di legge, stabilisce di non applicare alcuna sanzione per un ritardo di registrazione non superiore al 31/12/2011. Il ministero dello Sviluppo economico, nella sua analisi, ritiene che sia impossibile individuare, per le società che non dovessero rispettare la scadenza «l’elemento soggettivo (dolo o colpa)» che in base all’articolo 3 della legge 689/81 «è presupposto necessario per l’assoggettamento alla sanzione amministrativa», invitando quindi le Camere di Commercio a non applicare tale sanzione.

Di fatto viene concessa una proroga, poiché un ritardato adempimento che non comporta una sanzione, rende il ritardo innocuo.

La necessità di questo intervento si è determinata dal fatto che ancora poche erano le società ad aver adempiuto (quelle in regola al 21 novembre erano solo il 36,5%),  e la concentrazione delle richieste di indirizzo di posta elettronica in questi ultimi giorni, ha praticamente mandato in tilt i gestori di pec, causando un blocco nei rilasci degli indirizzi. Infatti nel caos delle richieste, o non venivano confermati gli indirizzi richiesti o venivano rilasciati indirizzi provvisori, mettendo in grave difficoltà gli amministratori delle società obbligate all’adempimento. Ci si è trovati praticamente impossibilitati ad adempiere, e bene ha fatto il Ministero ad interpretare che in questo caso, il mancato adempimento non è dovuto a colpa o dolo ma a causa di forza maggiore.

Ricordiamo infatti che la mancata comunicazione dell’indirizzo PEC configurerà l’illecito previsto dall’art. 2630 c.c., e la sanzione, sarà applicata in capo al rappresentante legale della società e non in capo alla società.

Ripetiamo che l’obbligo della comunicazione riguarda solo le società, sia di capitali che di persone, sia in situazione ordinaria che in liquidazione, o in stato fallimentare.

La comunicazione della PEC al registro delle imprese dovrà essere effettuato esclusivamente per via elettronica. Per tale comunicazione si consiglia naturalmente di incaricare un professionista abilitato.

Mirco Arcangeli

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