Manovra 2011 – Aumento IVA al 21%

Condividi questo articolo?

ALIQUOTA IVA ORDINARIA AL 21%

Con il maxi emendamento approvato al Senato grazie al voto di fiducia, se confermato dalla Camera, aumenterà l’aliquota IVA ordinaria dal 20% al 21%.
Sparisce così l’aliquota del 20%, sostituita dal 21%, mentre restano invariate quelle del 4% e del 10%.

Ma cosa significa questa semplice variazione di un punto percentuale, nella pratica operativa? Immaginiamo i registratori di cassa impostati al 20% che devono invece calcolare il 21%. I sistemi informatici per l’emissione delle fatture che calcolano il 20% e non il 21%. Immaginiamo tutte le operazioni in corso. Quelle private e quelle stabilite da contratti, quelle relative a consegne di beni e quelle invece per servizi. E da quando si dovrà operare con la nuova aliquota?
Sono queste domande che ci dovranno far trovare ben preparati all’ora X del cambiamento aliquota, per non incorrere in pesanti sanzioni, che come si sa in Italia non ammettono eccezioni, o quasi.

Da quando?

L’aumento dell’aliquota ordinaria Iva dal 20 al 21% scatterà dal giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge che convertirà definitivamente il decreto legge 138 del 13 agosto scorso (la Manovra di Ferragosto). Quindi, gli aumenti potranno scattare solo quando sia il Senato che la Camera approveranno il maxi emendamento appena approvato dal Senato (8/9/2011), e solo il giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Aumenti prima di questa data non sono giustificati.
Cosa? Non tutti i beni né tutti i servizi vengono colpiti dall’aumento. L’Iva prevede infatti un’aliquota ridotta al 10% che si applica a molti beni alimentari, alle ristrutturazioni edilizie e ad altro ancora. Prevede un’aliquota ultraridotta al 4%, per i generi di prima necessità (pane, latte ecc). La legge IVA (Dpr 633/72) dispone espressamente su quali beni e servizi si applicano le aliquote particolari del 4% e del 10%. Tutto quanto non è compreso in queste aliquote è considerato ad aliquota ordinaria del 20%, e quindi varierà al 21%.

Come determinare il momento effettivo?

Le operazioni che si considerano effettuate dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.l. 138/2011, dovranno rispettare la nuova aliquota del 21%. Sarà allora importante individuare con precisione il momento di effettuazione dell’operazione, che varia in base alla tipologia di operazione che viene posta in essere. Per determinare il momento di effettiva applicazione della nuova aliquota ci viene incontro la legge IVA (Dpr 633/72 art. 6 “effettuazione delle operazioni” che si invita a leggere). Di seguito se ne evidenziano le definizioni principali in estratto:
Le cessioni di beni si considerano effettuate nel momento della stipulazione se riguardano beni immobili e nel momento della consegna o spedizione se riguardano beni mobili. Tuttavia le cessioni i cui effetti traslativi o costitutivi si producono posteriormente, tranne alcune, si considerano effettuate nel momento in cui si producono tali effetti e comunque, se riguardano beni mobili, dopo il decorso di un anno dalla consegna o spedizione. (Esempio: giorno 8/9 viene consegnato un bene mobile, giorno 15/9 decorre la nuova aliquota del 21%, giorno 30/9 viene emessa fattura con aliquota 20%).
Le prestazioni di servizi si considerano effettuate all’atto del pagamento del corrispettivo.
Se anteriormente al verificarsi degli eventi indicati nei precedenti commi o indipendentemente da essi sia emessa fattura, o sia pagato in tutto o in parte il corrispettivo, l’operazione si considera effettuata, limitatamente all’importo fatturato o pagato, alla data della fattura o a quella del pagamento.
L’imposta relativa alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi diviene esigibile nel momento in cui le operazioni si considerano effettuate secondo le disposizioni dei commi precedenti.
Tuttavia per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi fatte allo Stato, agli organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica, agli enti pubblici territoriali ecc. l’imposta diviene esigibile all’atto del pagamento dei relativi corrispettivi. Esistono alcune deroghe alle quali si rimanda per approfondimenti.

Come prepararsi?

I commercianti dovranno chiamare subito il tecnico del registratore di cassa per far impostare anche l’aliquota del 21%, e nel caso non riescano ad intervenire in tempo dovranno utilizzare il registro manuale di mancato funzionamento registratore di cassa per annotare tutte le operazioni di incasso.
Gli operatori economici dovranno chiamare i tecnici informatici per aggiungere l’aliquota del 21%, e non la sostituzione, poiché la vecchia aliquota si dovrà utilizzare ancora, sia per le fatturazioni che per le registrazioni.
Tutto questo dovrà essere pronto per il giorno X. Non preoccupatevi di sapere quale sarà il giorno X, se restate in contatto con noi lo saprete il giorno prima, mentre per tutto il resto sempre meglio rivolgersi al proprio commercialista.

10/09/2011 – Mirco Arcangeli

Potrebbe interessarti

Leave a Comment

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.