Al via il condono sul piccolo contenzioso tributario

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Con la manovra estiva si riapre il condono sul contenzioso tributario.

Infatti, con lo scopo di ridurre la quantità di ricorsi che intasano le commissioni tributarie, attraverso il comma 12 dell’art. 39  L. 111/2011, viene data la possibilità, ai contribuenti in contestazione con il fisco, di chiudere le liti pendenti, di valore non superiore a 20.000 euro, riferito alle sole imposte oggetto di contenzioso, al netto quindi delle sanzioni e degli interessi collegati al tributo.

Le condizioni sono: che l’ammontare della pretesa, in cui deve essere parte l’Agenzia delle Entrate, sia di valore inferiore a 20.000 euro; che la lite sia pendente al 1° maggio 2011, presso le Commissioni Tributarie o il Giudice ordinario in ogni grado di giudizio; che la domanda sia avanzata dal soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio; che venga effettuato il pagamento previsto dalla sanatoria fiscale ai sensi dell’articolo16 L. n.289 27/12/2002.

Possono quindi essere chiuse tutte le liti di valore non superiore a 20.000 euro, attraverso il pagamento delle somme dovute entro il 30 novembre 2011 in unica soluzione.

Il costo della definizione è variabile a seconda del valore della lite e del grado di giudizio. Per le liti fino a 2mila euro viene previsto un prelievo in misura fissa di 150 euro. Per quelle fino a 20mila il prelievo è in misura percentuale:

–       del 10%, se il valore della lite è superiore a 2mila euro, in caso di soccombenza dell’amministrazione finanziaria nell’ultima o unica pronuncia dei giudici;

–       del 50% del valore della lite, se superiore a 2mila euro, in caso di soccombenza del contribuente nell’ultima o unica pronuncia dei giudici;

–       del 30% del valore della lite, nel caso in cui i giudici di primo grado non si siano ancora pronunciati.

Dalle somme dovute per la definizione agevolata delle liti pendenti vanno scomputate “quelle già versate”. Possono essere scomputate le somme iscritte a ruolo a titolo sia definitivo che provvisorio relative a tributi, sanzioni, interessi e indennità di mora “sempre che siano ancora in contestazione nella lite che si intende chiudere”. Se le somme già versate alla data di presentazione della domanda risultano maggiori o uguali a quanto dovuto per la definizione non va effettuato alcun versamento. In tal caso la definizione agevolata si perfeziona con la sola presentazione della domanda.
In caso di soccombenza dell´Ufficio, è possibile ottenere la restituzione delle somme già versate in eccedenza rispetto a quanto dovuto per la definizione agevolata delle liti pendenti di ammontare superiore a € 2.000.

La domanda di definizione della lite, dovrà essere presentata entro il 31 marzo 2012.

Le liti fiscali potenzialmente definibili sono sospese fino al 30 giugno 2012, come  pure i termini per la proposizione di ricorsi, appelli, controdeduzioni, ricorsi per cassazione, controricorsi e ricorsi in riassunzione, compresi i termini per la costituzione in giudizio.

Entro il 15 luglio 2012, alle Commissioni tributarie, ai tribunali e alle corti di Appello nonché alla Corte di Cassazione, verrà trasmesso l’elenco delle liti pendenti per le quali è stata presentata sanatoria. Le liti saranno sospese fino al 30 settembre 2012, data entro la quale verrà certificata la regolarità della domanda ed il pagamento di quanto dovuto, o l’eventuale diniego alla definizione.

Non rientra nella sanatoria il contenzioso che verso gli Enti locali, Agenzia delle Dogane o Agenzia del Territorio. Non si possono definire le liti che non hanno un importo definibile.

L’Agenzia delle Entrate si sta organizzando per informare direttamente i contribuenti sull’opportunità della definizione delle liti pendenti.

 

05/10/2011 – Mirco Arcangeli

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