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Manovra 2011 - Limite alla circolazione del denaro

Italia > Cronaca nazionale > Economia

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MANOVRA ECONOMICA 2011 IN PILLOLE
di Mirco Arcangeli

ANTIRICICLAGGIO - NUOVI LIMITI
ALLA CIRCOLAZIONE DEL CONTANTE

Dal 13 agosto 2011, l’importo limite di 5.000 euro posto dalla normativa antiriciclaggio in materia di circolazione del denaro, è stato ridotto a 2.500 euro.

Tutti i pagamenti di valore pari o superiore a 2.500 euro dovranno essere eseguiti in maniera tracciabile (Bonifico, carta credito, assegno NT, ecc).

A partire dal 13 agosto 2011 il limite massimo per effettuare trasferimenti in contanti è fissato in 2.499 euro. Da questa data sono vietati il trasferimento in denaro contante o di libretti di deposito al portatore o di titoli al portatore tra soggetti diversi, quando il valore oggetto del trasferimento, anche artificiosamente frazionato, è complessivamente pari o superiore a 2.500 euro. I trasferimenti oltre tale importo possono essere eseguiti solo per il tramite di banche, Poste o Istituti di moneta elettronica, attraverso quindi moneta tracciabile.

Assegni (bancari e postali ed anche vaglia postali e cambiari): L’apposizione della clausola “NON TRSFERIBILE” sugli assegni bancari e circolari è obbligatoria per assegni emessi dal 13 agosto 2011 per importi pari o superiori a 2.500. Naturalmente gli assegni emessi con tale clausola devono riportare nome o ragione sociale del beneficiario. E’ possibile richiedere alla banca il rilascio di moduli di assegno bancario o l’emissione di assegni circolari in forma libera, (senza clausola “NON TRASFERIBILE”). Per ciascun modulo emesso è dovuta l’imposta di bollo di euro 1,50. Tali assegni dovranno essere di valore inferiore a 2.500 euro, altrimenti andrà apposta la clausola “NON TRASFERIBILE”. Le banche comunicano alle Autorità competenti, che ne fanno richiesta, i dati identificativi dei richiedenti i moduli in forma libera, e di coloro che li presentano all’incasso. Gli assegni bancari emessi all’ordine dello stesso correntista (“a me stesso” ecc.) non possono circolare ma possono essere girati unicamente ad una banca per l’incasso.

Sanzioni
- Il soggetto che paga o riceve in unica soluzione contanti oltre la soglia consentita o titoli al portatore oppure omette di inserire l’indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario o la clausola di intrasferibilità su assegni bancari di importo pari o superiore a 2.500 euro è assoggettato ad una sanzione pecuniaria amministrativa che va dal minimo dell’1% al massimo del 40%. Tuttavia, la sanzione amministrativa minima non può essere inferiore a 3 mila euro. L’importo minimo, sopra citato, non interessa soltanto chi commette l’illecito ma anche chi, avendone l’obbligo, omette di comunicare l’irregolarità alle competenti Direzioni territoriali dell’economia e delle finanze. Anche in questo caso pur essendo la sanzione pari ad un minimo del 3 a un massimo del 30 %, dell’importo dell’operazione è previsto che la sanzione minima non possa essere inferiore ai 3 mila euro.

Violazioni commesse dal 13 al 31 agosto - Grazie all’ultimo emendamento appena approvato al senato (con il voto di fiducia) e che dovrà essere confermato anche dalla Camera, viene previsto che per le violazioni commesse dal 13 agosto (data di entrata in vigore del D.L. 138/2011) al 31 agosto 2011 non verrà applicata alcuna sanzione. In sostanza chi, tra il 13 e il 31 agosto 2011, ha eseguito trasferimenti di denaro contante o ha libretti o titoli al portatore per una somma superiore 2.500 (ma inferiore a 5.000 €) non dovrebbe incorrere nelle sanzioni previste dalla normativa sull’antiriciclaggio. Per questa volta chi era sotto l’ombrellone di ferragosto si è salvato ma faccia attenzione chi è solito utilizzare il posdatato, perché non si salverà.

10/09/2011 - M.A.



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