Per non perdere la capacità di sperare

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di Guido Di Stefano

 

Certamente è ancora presto per trarre conclusioni definitive. Nostro malgrado, però, gli inizi di “legislatura” non ci entusiasmano tanto, anzi! Quasi ci “vediamo” costretti a guardare “gli altri”, quegli esseri evanescenti del passato spazio-temporale, indicati come maledizione inamovibile e perpetua  su di noi!

Insomma non intravediamo ancora all’orizzonte la luce del sole della rinascita. Magari ci sbagliamo e quindi ci auguriamo e fidiamo che il nostro cammino si illuminerà.

Quindi per distrarci un poco leggiamo qualcosa sulla GURS (Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana) – Parte I – n. 1 del 03 gennaio  2018 ovvero  del 72° anno  del nostro “incompiuto” Statuto Speciale.

Non vogliamo entrare nel “profondo” del merito essendo nostro intento principale dimostrare ancora una volta che i “funzionari periferici” non sono gli artefici della “burocrazia” ma ne sono “vittime” come gli utenti: la burocrazia, spesso tanto deprecata, nasce in alto e scorre verso il basso con tutti i suoi effetti.

Stralceremo pertanto la Legge Regionale 29 dicembre 2017, n. 19  e la nota esplicativa all’articolo 3 comma 1 di essa.

Evidenzieremo (in grassetto) il predetto articolo 3 con un unico comma numerato 1) con perfezione proprio burocratica, anche perché della sua intera titolazione (Disposizioni relative al personale dei  Comuni in dissesto) non troviamo tracce esplicite nel dettaglio dell’articolo e della nota relativa a esso.  “En passant” precisiamo che la pubblicazione presenta 4 articoli (afferenti l’oggetto della stessa) più il rituale articolo di pubblicazione e osservanza seguiti da ben quattro pagine di note esplicative.

LEGGE 29 dicembre 2017, n. 19. Autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2018.

REGIONE SICILIANA

L’ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1. Autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio della Regione

  1. Il Governo della Regione è autorizzato, ai sensi dell’articolo 43 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni e delle disposizioni contenute nel punto 8 dell’Allegato 4/2 al medesimo decreto legislativo n. 118/2011, ad esercitare provvisoriamente, fino a quando non sarà approvato con legge regionale lo schema di bilancio annuale della Regione per l’esercizio finanziario 2018, e comunque non oltre il 31 marzo 2018, la gestione degli stanziamenti di spesa previsti per l’anno 2018 nel bilancio di previsione definitivamente approvato per il triennio 2017-2019, di cui alla legge regionale 9 maggio 2017, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni.
  2. La limitazione per dodicesimi nell’assunzione degli impegni e nell’effettuazione dei pagamenti non si applica alle autorizzazioni di spesa di cui all’articolo 23, commi 3, 4 e 5, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 e all’articolo 6, comma 8 della legge regionale 9 maggio 2017, n. 8 Missione 20 – Programma 3 (capitolo 215746), Missione 16 – Programma 1 (capitolo 156604) e alla Missione 9 – Programma 5 (capitolo 150514).

Art. 2. Disposizioni in materia di residui passivi perenti

  1. Le somme eliminate nei precedenti esercizi finanziari per perenzione amministrativa agli effetti amministrativi, relative ad impegni assunti fino all’esercizio 2007, non reiscritte in bilancio entro la chiusura dell’esercizio finanziario 2017, sono cancellate dalle scritture contabili della Regione dell’esercizio finanziario medesimo salvo comunicazione dell’interruzione dei termini di prescrizione da parte dell’Amministrazione competente. Con decreto del Ragioniere generale della Regione sono individuate le somme da eliminare ai sensi del presente comma. Copia di detto decreto è allegata al rendiconto generale della Regione per l’esercizio finanziario 2017.
  2. Le somme eliminate nei precedenti esercizi finanziari per perenzione amministrativa agli effetti amministrativi, relative ad impegni assunti a decorrere dall’esercizio 2008, non reiscritte in bilancio entro la chiusura dell’esercizio finanziario 2017, cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente vincolanti, sono cancellate dalle scritture contabili della Regione dell’esercizio finanziario medesimo. Con decreto del Ragioniere generale della Regione, su indicazione delle competenti amministrazioni, sono individuate le somme da eliminare ai sensi del presente comma. Copia di detto decreto è allegata al rendiconto generale della Regione per l’esercizio finanziario 2017.ia tratta dal sito Ufficiale della G.U.R.S Copia non valida per la
  3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano alle spese per esecuzione di opere qualora il progetto dell’opera finanziata sia esecutivo e gli enti appaltanti abbiano già adottato le deliberazioni che indicono la gara, stabilendone le modalità di appalto.
  4. Qualora, a fronte delle somme eliminate ai sensi del comma 1, sia successivamente documentata l’interruzione dei termini di prescrizione e, a fronte delle somme eliminate ai sensi del comma 2, sussista ancora l’obbligo della Regione, si provvede al relativo pagamento mediante iscrizione in bilancio delle relative somme, da effettuarsi con decreti del Ragioniere generale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’articolo 27 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni e dell’articolo 47 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 3. Disposizioni relative al personale dei Comuni in dissesto

  1. Il comma 9 dell’articolo 1 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 27 è sostituito dal seguente:

“9. A valere sul Fondo perequativo di cui al comma 2 dell’articolo 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e successive modifiche ed integrazioni sono destinate, per gli anni 2017, 2018 e 2019, alle finalità dell’articolo 6, comma 8-bis, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, rispettivamente le somme di 2.424 migliaia di euro, 3.476 migliaia di euro e 2.950 migliaia di euro.”.

Art. 4. Fondo regionale per la disabilità e per la non autosufficienza

  1. Il comma 4 dell’articolo 9 della legge regionale 9 maggio 2017, n. 8 è sostituito dal seguente:

“4. Per l’esercizio finanziario 2017, in osservanza dei principi di equità e pari trattamento tra gli aventi diritto, non si applicano i criteri e le limitazioni di cui al comma 1 e continuano ad applicarsi i criteri e le modalità di erogazione dei trasferimenti monetari diretti individuati nel decreto del Presidente della Regione n. 545/GAB del 2017 emanato in applicazione della legge regionale 1 marzo 2017, n. 4, sia per i soggetti di cui al punto 2), lettera a), sia per i soggetti di cui al punto 2), lettera b) del medesimo decreto, nei limiti dello stanziamento di bilancio.”.

Art. 5. Entrata in vigore

  1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.
  2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

… omissis …

Nota all’art. 3, comma 1:

L’articolo 1 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 27, recante “Disposizioni in materia di autonomie locali e per la stabilizzazione del personale precario.”, per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:

«Disposizioni in materia di assegnazioni finanziarie ai comuni. –

  1. Comma abrogato.
  2. Al comma 3 dell’articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni sono apportate le seguenti modifiche:
  3. a) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

“b) esigenza di limitare le variazioni, in aumento e in diminuzione, rispetto alla media del triennio precedente;”;

  1. b) la lettera d) è soppressa;
  2. c) la lettera f) è soppressa.
  3. Al fine di consentire il riequilibrio tra i comuni delle assegnazione regionali di parte corrente procapite, è autorizzata per l’anno 2017, a valere sulle risorse di cui all’articolo 7, comma 2, della legge regionale n. 3/2016 e successive modifiche ed integrazioni, la spesa di 10.000 migliaia di euro da ripartire tra i comuni per fascia demografica in ragione della differenza dalla media dei trasferimenti regionali procapite del triennio 2014-2016.
  4. Con decreto dell’Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, di concerto con l’Assessore regionale per l’economia, previa intesa della Conferenza Regione-Autonomie locali, sono determinati i criteri di riparto delle risorse di cui al comma 3.
  5. Il comma 14 dell’articolo 7 della legge regionale n. 3/2016 e successive modifiche ed integrazioni è soppresso.
  6. Il comma 15 dell’articolo 7 della legge regionale n. 3/2016 e successive modifiche ed integrazioni è sostituito dal seguente: “15. Ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, secondo le disposizioni di cui all’articolo 156, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in fase di riparto del Fondo autonomie locali, è garantita un’assegnazione di parte corrente non inferiore a quella dell’anno 2015, fatti salvi gli effetti derivanti dalle previsioni di cui al comma 16.”.
  7. Per gli anni 2017, 2018 e 2019, a valere sul Fondo perequativo di cui al comma 2 dell’articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni, la somma di 6.000 migliaia di euro, da iscrivere su apposito capitolo di spesa del bilancio della Regione, è destinata ai comuni delle isole minori quale contributo sulle spese per il trasporto dei rifiuti via mare, da ripartire in proporzione alle spese effettivamente sostenute da ogni ente nell’anno precedente.

7-bis. Per l’esercizio finanziario 2017 a valere sul Fondo perequativo di cui al comma 2 dell’articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni, la somma di 6.000 migliaia di euro, da iscrivere su apposito capitolo di spesa del bilancio della Regione – Dipartimento regionale della protezione civile, è destinata quanto a 3.000 migliaia di euro ad interventi urgenti in materia di protezione civile, di cui 300 migliaia di euro erogati per i comuni che abbiano dimostrato di avere avuto danni alluvionali riconducibili al settembre 2009, e 3.000 migliaia di euro in favore dei comuni che hanno subito danni dall’alluvione del 22, 23 e 24 gennaio 2017 e dalle nevicate del 31 dicembre 2014. Una ulteriore quota di 500 migliaia di euro è destinata alle finalità previste dall’articolo 7, comma 13, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3, da ripartire secondo la consistenza demografica di ciascun comune.

7-ter. Per l’esercizio finanziario 2017 la somma di 500 migliaia di euro, a valere sulla somma complessivamente prevista al comma 7, è sottoposta a vincolo di destinazione per attività di protezione civile e realizzazione di interventi urgenti e di prevenzione dei rischi in favore dei comuni richiedenti ed individuati secondo apposita graduatoria che tenga conto del livello di criticità potenziale per singolo comune.

  1. A valere sulle assegnazioni di cui al comma 1 dell’articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni, per l’anno 2017 la somma di 800 migliaia di euro, da iscrivere in un apposito capitolo di spesa della rubrica del Dipartimento regionale del lavoro, dell’impiego, dell’orientamento, dei servizi e delle attività formative, è destinata a garantire la prosecuzione degli interventi in favore dei lavoratori della ex PUMEX. La riserva di cui al presente comma è assegnata al comune di Lipari, secondo le modalità determinate con decreto dell’Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro.
  2. A valere sul Fondo perequativo di cui al comma 2 dell’articolo 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e successive modifiche ed integrazioni sono destinate, per gli anni 2017, 2018 e 2019, alle finalità dell’articolo 6, comma 8-bis, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, rispettivamente le somme di 2.424 migliaia di euro, 3.476 migliaia di euro e 2.950 migliaia di euro.
  3. Comma abrogato.
  4. All’articolo 4 della legge regionale n. 3/2016 sono apportate le seguenti modifiche:
  5. a) al comma 7 le parole “anni 2016 e 2017” sono sostituite dalle parole “anni 2016, 2017 e 2018″e le parole “esercizi finanziari 2017 e 2018” sono sostituite dalle parole “esercizi finanziari 2017, 2018 e 2019”;
  6. b) al comma 8 il periodo “sono destinate ad integrazione dell’accantonamento positivo Fondo destinato alla proroga dei contratti di lavoro subordinato di cui all’articolo 30, comma 4, della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e successive modifiche ed integrazioni” sono sostituite dalle parole “sono destinate, per ciascuno degli esercizi finanziari 2017, 2018 e 2019, per l’importo di 115.000 migliaia di euro annui al finanziamento del Fondo per gli investimenti dei comuni di cui al comma 5 dell’articolo 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e successive modifiche ed integrazioni, da ripartire con decreto dell’Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, di concerto con l’Assessore per l’economia, sentita la

Conferenza Regione-Autonomie locali, e per l’importo di 12.850 migliaia di euro annui, da iscrivere in uno specifico accantonamento positivo dei fondi globali, al finanziamento di funzioni dei liberi Consorzi comunali da attrarre alle competenze della Regione. Con decreto del ragioniere generale, previa delibera della Giunta regionale sono operate le conseguenti variazioni di bilancio per gli esercizi finanziari 2017, 2018 e 2019.”. All’Allegato 3 di cui al comma 9 del medesimo articolo sono apportate le conseguenti modifiche.».”

     Stralciamo anche il “Sommario” della GURS – Parte I – n. 2 del 5 gennaio 2018.

 “DECRETI ASSESSORIALI

Assessorato delle autonomie locali e della funzione pubblica

DECRETO 16 ottobre 2017.

Assegnazione, impegno e liquidazione, per l’anno 2017, di ulteriori risorse alle Città metropolitane ai sensi del comma 1 dell’art. 2 della legge regionale 9 maggio 2017, n. 8. . . .

DECRETO 25 ottobre 2017.

Riparto in favore di Enti di area vasta di una quota parte delle risorse previste dal comma 3 bis dell’articolo 2 della legge regionale 9 maggio 2017, n. 8 e s.m.i. . . .

Assessorato dellʼeconomia

… omissis decreti dal 21 al 30 novembre 2017 …

Assessorato  del territorio e dellʼambiente

… omissis …

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Corte costituzionale:

Sentenza 26 settembre – 8 novembre 2017, n. 232 . . .  (L.R. n. 16 del 10 agosto 2016: illeggittimità cost. in art. art.2 comma 3-f, art. 14 commi 1 e 3, art. 16 commi 1 e 3)

Assessorato dell’agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea:

Approvazione del bando pubblico di attuazione del PO FEAMP 2014/2020, Priorità 5 – Favorire la commercializzazione e la trasformazione, art. 68 – Misure a favore della commercializzazione, di cui al Reg. UE n. 508 del 15 maggio 2014 . . . . .

Assessorato delle attività produttive:

… omissis …

Assessorato dell’economia:

…omissis …

Assessorato dell’energia e dei servizi di pubblica utilità:

Integrazione del decreto 5 aprile 2016, concernente approvazione del progetto relativo alla realizzazione e gestione di un impianto di trattamento e compostaggio della sola frazione verde e residui ligno-cellulosici e messa in riserva di rifiuti speciali non pericolosi nel comune di Canicattì proposto dalla società xxx . . . .

Assessorato della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro:

… omissis …

Assessorato delle infrastrutture e della mobilità:

… omissis …

Assessorato della salute:

… omissis …

Assessorato del territorio e dell’ambiente:

… omissis …

Assessorato del territorio e dell’ambiente / Assessorato dell’economia:

Provvedimenti concernenti esclusione dal demanio marittimo di aree demaniali marittime site nei comuni di Roccalumera, Alì Terme e Sciacca . . .

Assessorato del turismo, dello sport e dello spettacolo:

… omissis …

SUPPLEMENTO ORDINARIO

Decreti assessoriali Assessorato della salute

DECRETO 14 dicembre 2017.

Linee guida regionali per il rilascio dei provvedimenti di riconoscimento degli stabilimenti che trattano prodotti di origine animale ai sensi del Reg. CE n. 853/2004.”

Nel sito istituzionale del “Dipartimento del bilancio e del tesoro – Ragioneria generale della Regione” risultano pubblicati nei giorni 04 e 05 gennaio pochi decreti  e ve li elenchiamo tutti per una vostra corretta valutazione.

Con il DDG n. 90220 del 29.12.2017 di  annullamento disponibilità di perenzione sulle  reiscrizioni  effettuate al 31.12.2017 (pubblicato il 04/01/2018) vengono  rivisitati  53 DVB con i seguenti esiti: Euro 11.832.889,59 (importo totale dei rivisitati);   Euro 5.204.246,18 importo reiscritto;    Euro 6.628.643,41   importo eliminato.

Con il DDG n. 40028 del giorno  04.01.2018 , pubblicato il giorno 04.01.2018, viene annullato il DDG 40023 del 13.10.2017 per mancata emissione del titolo di spesa. 
Con il DDG n. 40027 del giorno 04.01.2018, pubblicato il giorno 04.01.2018, si annulla il decreto 40022 del 04.10. per mancata emissione del titolo di spesa.
Con il DDG n.80153/2017 del giorno 04.01.2018 per il 29.12.2017, pubblicato il 05.01.2018, si procede alla riduzione DVB vari capitoli: nell’insieme tre decreti ridotti per circa Euro 28.800,00.   
Con il DDG 80152 del giorno 04.01.2018 per il 29.12.2017 si annullano DVB su  vari capitoli: due decreti per  complessivi Euro 21.000,00 circa sono annullati.   
Il DDG. 50040 del giorno 04.01.2017 – annulla un decreto che prevedeva sul Cap.642854 la reiscrizione di euro 54.070,42 (pubblicato il 05/01/2018 alle ore 11.00) (Dimensione documento: 490603 bytes) 1 decreto annullato   
Con il D.D. n. 30055 del 04.01.2018  3 decreti annullati  e 1 rivisitato per circa 500,00  
Il DDS   n. 1 del giorno 05.01.2018 accerta sul  cap 4753  in conto competenza del bilancio 2017 Euro 20.000.000,00 .
Il DDS  n. 2 del giorno 05.01.2018 accerta sul  cap 2618 euro 15,44 .  
Il DD n. 3 del giorno 05.01.2018 rettifica il Decreto n.2837 del 22.12.2017 relativo al  cap.108166 del Dip.to Funzione Pubblica  per   Euro 630,00 di variazione.  

Per quanto siano pochi non vi destano ricordi del passato?

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