La Sicilia nave senza una rotta in gran tempesta

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di Guido Di Stefano

Una grande nave, in gran tempesta,  senza una rotta precisa, con navigazione a vista e con macchine altalenanti tra “avanti tutta” e “indietro tutta” resta in balia delle correnti  senza mai raggiungere un porto sicuro, con matematica certezza di naufragare.

Così raccontano le storie dei mari, così minacciano variamente gli eventi vicini e lontani. Così sembrano indicare le cronache e le nostre letture varie.

Ecco cosa ci racconta la Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, parte I, n. 13, del  31-3-2017 :

“DECRETO 21 febbraio 2017.

Rettifica dell’Allegato 1 del decreto 29 dicembre 2016,  concernente aggiornamento della delimitazione delle aree contaminate da Citrus Tristeza Virus degli agrumi e delle relative zone tampone

Considerata l’erronea inclusione nell’allegato 1 del suddetto decreto dei comuni di Gibellina, Poggioreale,

Salaparuta, Alessandria della Rocca, San Giovanni Gemini, Aragona, Comitini e Camastra nella “zona tampone” del libero Consorzio di Agrigento “… omissis … Facciamo un solo commento: si tratta di un “ritaglio di terreno”  relativo a ben otto comuni e non otto particelle catastali!

Non sono  certamente di rango inferiore i racconti contenuti  nel  Supplemento ordinario n. 1  alla GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA (p. I) n. 13 del 31 marzo 2017 (n. 11 d’ordine):

 “LEGGE 29 marzo 2017, n. 5. Proroga dell’esercizio provvisorio per l’anno 2017”omissis …

 E vi illudevate che non scattava l’esercizio provvisorio   anche per Aprile 2017?

2) LEGGE 29 marzo 2017, n. 6. Norme relative agli incarichi fiduciari in enti regionali o sottoposti a tutela e vigilanza della Regione. Interpretazione autentica in materia di cessazione dalle cariche negli enti locali.

REGIONE SICILIANA

L’ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1. Norme relative alla conferma di incarichi fiduciari di vertice in enti regionali o sottoposti a tutela e vigilanza della Regione

  1. Il comma 1 dell’articolo 3 ter della legge regionale 28 marzo 1995, n. 22 è sostituito dal seguente:

“1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 3 bis, le designazioni, nomine o incarichi di natura fiduciaria, per i quali non è richiesta una selezione sulla base di specifiche competenze tecniche, relativi ad organi di vertice e a componenti dei consigli di amministrazione o degli organi equiparati di enti, aziende, consorzi, agenzie, soggetti, comunque denominati, di diritto pubblico o privato sottoposti a tutela, controllo o vigilanza da parte della Regione, in società controllate o partecipate dalla Regione, con esclusione in particolare delle aziende di cui all’articolo 8 della legge regionale 14 aprile 2009, n. 5, conferiti dal Presidente della Regione, dalla Giunta regionale o dagli Assessori regionali, durante il loro mandato, possono essere confermati, revocati, modificati o rinnovati entro novanta giorni dalla data di proclamazione del Presidente della Regione neoeletto. Decorso tale termine le designazioni, nomine ed incarichi per i quali non si sia provveduto si intendono confermati fino alla loro naturale scadenza.”.

Art. 2.

Interpretazione autentica in materia di cessazione dalle cariche negli enti locali

  1. Il comma 2 bis dell’articolo 11 della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35 si interpreta come immediatamente applicabile dalla data di entrata in vigore della legge regionale 11 agosto 2016, n. 17.

Art. 3.

Entrata in vigore

  1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.
  2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 29 marzo 2017.

CROCETTA

Assessore regionale  per l’economia BACCEI

NOTE

Avvertenza:

… omissis …

Nota all’art. 1, comma 1:

L’articolo 3 ter della legge regionale del 28 marzo 1995, n. 22, recante “Norme sulla proroga degli organi amministrativi e sulle procedure per le nomine di competenza regionale.” per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente :

«Norme relative alla conferma di incarichi fiduciari di vertice in enti regionali o sottoposti a tutela e vigilanza della Regione. – 1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 3 bis, le designazioni, nomine o incarichi di natura fiduciaria, per i quali non è richiesta una selezione sulla base dispecifiche competenze tecniche, relativi ad organi di vertice e a componenti dei consigli di amministrazione o degli organi equiparati di enti, aziende, consorzi, agenzie, soggetti, comunque denominati, di diritto pubblico o privato sottoposti a tutela, controllo o vigilanza da parte della Regione, in società controllate o partecipate dalla Regione, con esclusione in particolare delle aziende di cui all’articolo 8 della legge regionale 14 aprile 2009, n. 5, conferiti dal Presidente della Regione, dalla Giunta regionale o dagli Assessori regionali, durante il loro mandato, possono essere confermati, revocati, modificati o rinnovati entro novanta giorni dalla data di proclamazione del Presidente della Regione neoeletto. Decorso tale termine le designazioni, nomine ed incarichi per i quali non si sia provveduto si intendono confermati fino alla loro naturale scadenza.». … omissis …

 

Per la sopra citata legge Regionale  n. 6/2017 è proprio il caso di dire: ce n’è voluto di tempo!

Passiamo ora alle “istruttive” letture delle pubblicazioni del periodo 27-31 marzo 2017 nel sito istituzionale del “Dipartimento del Bilancio e del tesoro – Ragioneria generale della Regione”.

Ci pregiamo di evidenziarvi  i più esaltanti colpi di timone futuristi!

Il DRG n. 480 del 28.03.2017 da solo supera il mezzo miliardo in variazione poiché  per i capp. 672081- 672433 prevede (a favore del  Dip. Infrastrutture)  Euro (37.420.073,94 +162.579.926,06) per l’anno 2017, Euro 200.000.000,00 per l’anno 2018 ed Euro  144.692.024,06 per l’anno 2019, con contemporanea riduzione dal capitolo 613951.

Il DA n. 490 DEL 29.03.2017 iscrive somme relative ai  capp. 7489 e 516078 e precisamente  per l’esercizio finanziario 2017 Euro 1.220.000,00; per l’esercizio finanziario 2018 Euro 1.050.000,00; per l’esercizio  finanziario 2019 Euro 3.610.000,00.

Il  DD 497 del 29.03.2017 rettifica il DD 298/2017 poiché in esso (298) si erano dichiarati spendibili nel 2017 Euro 36.600.000,00 per “mero errore materiale”; invece ora si precisa che la somma spendibile nell’esercizio 2017 è pari a Euro 2.000.000,00 mentre costituiscono Fondo Pluriennale Vincolato (2018-2019) di parte corrente i restanti  Euro 34.660.000,00.  PICCOLA SVISTA per gli dei!

E poi ancora variazioni e variazioni per un importo (approssimato)  superiore a Euro 80.000.000,00.

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