Legge Finanziaria 2017 al primo step

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di Mirco Arcangeli

 

Via libera in Cdm alla legge di Bilancio.  Ora tocca al Parlamento l’approvazione finale.

Le novità della manovra finanziaria 2017.

Insieme al testo è stato approvato un decreto legge per la chiusura di Equitalia.

  • Aumenta di 2 miliardi, e non di uno, il Fondo per la Sanità.
  • Confermata l’assunzione di 7mila medici e infermieri precari.
  • Un miliardo viene destinato alle Pmi dal fondo della Presidenza,
  • 7 miliardi per l’Ape e le pensioni basse.
  • Rinviato al 2018 il taglio dell’Irpef,
  • Diminuisce l’Ires e l’Iri.
  • Via libera alla voluntary disclosure ‘bis’ per sanare le attività non dichiarate all’estero.
  • Diminuisce nel 2017 il canone Rai.

Segue uno stralcio della legge.

EQUITALIA – Diventa ufficiale la chiusura di Equitalia. Non ci sarà la rottamazione delle cartelle esattoriali, ma una interessante riduzione di sanzioni ed interessi di mora. Stop “agli smisurati interessi e alle more che erano nella filosofia” dell’agenzia.   Vedi nota allegata

TASSE: si conferma la riduzione dell’Ires già disposta nella Legge di Stabilità del 2016 e la progressiva riduzione del carico fiscale. Grazie alla disattivazione della clausola di salvaguardia prevista in precedenti leggi di stabilità, si evitano aumenti per circa 15 miliardi di euro di Iva e accise. Per il triennio 2017-2019 viene abolita la cosiddetta “Irpef agricola”: i redditi dominicali e agricoli non concorrono cioè alla base imponibile Irpef di coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali. E per gli agricoltori under 40 è prevista la decontribuzione. Inoltre, il reddito d’impresa degli imprenditori persone fisiche viene assoggettato all’aliquota Iri del 24%, la stessa dell’Ires, anziché essere ricompreso nel reddito complessivo ed essere sottoposto alla progressività dell’Irpef: in questo modo l’imposta scenderà significativamente. La manovra prevede anche interventi a favore delle Partite Iva.

 

COMPETITIVITÀ: la manovra prevede prima di tutto misure di sostegno alla competitività e di stimolo agli investimenti secondo la strategia “Industria 4.0” con un effetto di mobilitazione di risorse di 20 miliardi. Tra gli strumenti, la proroga del super-ammortamento del 140% sull’acquisto di beni strumentali e l’iperammortamento, ovvero una maggiorazione dell’ammortamento al 250% sull’acquisto di beni strumentali e immateriali (software) funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale dell’impresa. E ancora, 1 miliardo al Fondo di Garanzia per le PMI che significa fino a 25 miliardi di credito per le piccole e medie imprese e la proroga della cosiddetta “Nuova Sabatini”.

Il Fondo quindi in questi anni di stretta creditizia si è dimostrato uno strumento particolarmente utile per le PMI, sostenendo le esigenze di liquidità e di nuovi investimenti, e sarà interessato a breve da un’importante riforma studiata per indirizzare i suoi interventi in favore delle imprese più rischiose che hanno quindi più difficoltà ad accedere al credito. Sulla base delle anticipazioni relative alle nuove disposizioni operative, il punto centrale della riforma è l’introduzione di un modello di rating interno del Fondo ai fini della valutazione del merito creditizio delle imprese, che sostituirà l’attuale sistema di valutazione economico-finanziaria basato sull’utilizzo del credit scoring. Il nuovo modello di valutazione sarà basato su 5 classi di merito creditizio e la percentuale di copertura sarà più alta per le operazioni di investimento e per le imprese con classe di merito più basse, mentre scenderà per le operazioni di liquidità e a breve termine.

Sono previste anche misure di sostegno alle start-up innovative, ed un rafforzamento della detassazione dei premi di produttività.

Per la Sabatini ter, la legge di Bilancio 2017 si muove su due fronti: proroga fino al 31 dicembre 2017 e contestuale rifinanziamento. Grazie a queste due novità, nel 2017 le PMI potranno di nuovo presentare domanda per accedere al contributo ministeriale, dopo la chiusura dello sportello agevolativo il 3 settembre 2016 a causa dell’esaurimento delle risorse finanziarie disponibili.

PENSIONI: sette miliardi in tre anni a sostegno delle pensioni più basse, con l’introduzione della quattordicesima e la possibilità di andare in pensione prima. Aumenta la no tax area per i pensionati anche di età non superiore a 75 anni. L’Anticipo pensionistico (APE) spetta ai lavoratori che abbiano almeno 63 anni e sono a 3 anni e 7 mesi dalla pensione di vecchiaia. Potranno accedere all’APE sociale i lavoratori che abbiano almeno 30 anni di contributi se disoccupati, invalidi o con di parenti 1° grado con disabilità grave oppure per chi avrà raggiunto i 36 anni di contributi facendo dei lavori cosiddetti “pesanti”.  Queste categorie di lavoratori potranno andare in pensione fino a tre anni prima senza nessun onere fino a 1.500 euro lordi di pensione. Potranno accedere all’APE volontaria i lavoratori che avranno 20 anni di contributi versati, in questo caso la rata di restituzione del prestito andrà di media dal 4,6% al 4,7%. L’APE aziendale ha gli stessi meccanismi di funzionamento di quella volontaria, ma le rate di restituzione del prestito saranno a carico dell’azienda. Tutti gli iscritti presso due o più forme di assicurazione obbligatoria avranno diritto al cumulo gratuito dei contributi ai fini della pensione anticipata e di vecchiaia

14ESIMA – Sarà estesa a 1,2 milioni per arrivare in totale a 3,3 milioni di pensionati.

BONUS RISTRUTTURAZIONI – Confermati anche per il 2017 gli incentivi alle ristrutturazioni edilizie (al 50% e per il risparmio energetico al 65%, compreso il bonus mobili al 50%) che vengono estesi anche a condomini ed alberghi. La dotazione complessiva ammonta a 3 miliardi di euro.  Previsto il potenziamento di quelli per la riqualificazione energetica e per gli adeguamenti antisismici.

VOLUNTARY DISCLOSURE –  Continua la voluntary disclosure, ovvero il rientro volontario dei capitali non dichiarati dall’estero.

SUPERAMENTO DI EQUITALIA E ROTTAMAZIONE CARTELLE

A partire dal prossimo 7 novembre 2016 Equitalia metterà a disposizione sul proprio sito web i moduli per fare domanda di adesione agevolata al fine di sgravare le cartelle esattoriali per i ruoli affidati dal 2000 al 2015.

La rottamazione delle cartelle esattoriale di Equitalia è legge. (decreto legge fiscale numero 193/2016 collegato alla Legge di Bilancio.)

Ecco le nuove regole previste dal Decreto Legge fiscale numero 193/2016 con tutte le date, le regole per il pagamento e la rateizzazione, i soggetti beneficiari e le imposte che potranno fruire dell’adesione agevolata.

Rottamazione cartelle per sanzioni e interessi di mora: i soggetti beneficiari

Soggetti beneficiari: chi potrà fruire degli sconti sanzioni e interessi su cartelle Equitalia che la Legge di Stabilità 2017 sta per introdurre?

Nelle ipotesi che attualmente sono contenute nel progetto della Legge di Bilancio i soggetti beneficiari della rottamazione delle cartelle Equitalia con sconti sanzioni e interessi sono:

  • debitori i cui ruoli sono stati iscritti nel periodo compreso tra il 3 gennaio 2000 ed il 31 dicembre 2015;
  • debitori che abbiano chiesto una dilazione di pagamento a condizione che abbiano versato le rate dovute dal 1° ottobre 2016 al 31 dicembre 2016;
  • debitori decaduti dalla rateazione prima del 1° ottobre 2016.

Sono esclusi, invece, i debitori che concluderanno il pagamento dei propri debiti con Equitalia entro il prossimo 31 dicembre 2016.

Quali debiti godranno dell’aiuto?

La rottamazione sulle cartelle esattoriali riguarderà tutti i debiti erariali, senza distinzione di ente impositore.

Sono espressamente escluse le seguenti fattispecie:

  • risorse comunitarie come dazi e accise;
  • l’iva all’importazione;
  • le somme percepite per aiuti di Stato;
  • i crediti da condanna della Corte dei Conti;
  • le sanzioni pecuniarie di natura penale e quelle per violazione del Codice della Strada.

Ecco i tempi da rispettare

Come e quando fare domanda di adesione agevolata per ottenere gli sconti su sanzioni e interessi delle cartelle esattoriali Equitalia?

Scadenza e tempi previsti dal Decreto Legge 193/2016:

  • dal 7 novembre 2016 Equitalia metterà a disposizione sul proprio sito web il modulo di domanda;
  • entro il 23 gennaio 2017 il contribuente potrà presentare la domanda di accesso agli sconti su sanzioni e interessi;
  • entro venerdì 15 dicembre 2017 dovrà essere pagata la terza rata, nella misura di un sesto delle somme dovute, qualora il contribuente abbia deciso di aderire alla procedura di definizione agevolata a rate;
  • entro giovedì 15 marzo 2018 dovrà essere concluso il pagamento rateale.

Scadenza e tempi indicati sono fondamentali: il ritardo nella presentazione della domanda di adesione o del pagamento di una rate comporta l’automatica uscita dalla procedura agevolata (senza possibilità di ravvedimento).

A seguito della presentazione della domanda di adesione il nuovo Ente – Agenzia delle Entrate-Riscossione – dovrà bloccare ogni eventuale azione cautelare ed esecutiva, anche se già avviate.

Importi da versare in caso di rateazione già avviata

Interessante la norma sugli importi a saldo da versare in caso di rateazione già avviata. Il ricalcolo della cartella Equitalia con sconti di sanzioni e interessi, infatti, dovrà tenere conto di quanto già versato dai contribuenti.

Di conseguenza, il contribuente che, per ipotesi, avesse già versato un importo – comprensivo di interessi e sanzioni originariamente calcolate – che copre per intero il debito d’imposta di partenza potrà vedersi totalmente rottamata la cartella.

Come fare domanda e pagare

Le ipotesi attuali prevedono che si possa fare domanda per ottenere gli sconti su sanzioni e interessi delle cartelle Equitalia entro il 91° giorno successivo all’entrata in vigore del Decreto Legge, quindi probabilmente entro il 23 gennaio 2017.

Nella domanda ad Equitalia, anzi alla nuova Agenzia delle Entrate-Riscossione, occorrerà indicare gli altri eventuali contenziosi in corso con l’impegno a rinunciarvi.

Equitalia comunicherà al contribuente quanto dovuto e l’eventuale scadenza se il versamento avverrà a rate.

Il contribuente potrà scegliere di pagare:

  • in un’unica soluzione;
  • oppure in quattro rate.

In entrambi i casi si potrà fruire di sconti totali su sanzioni e interessi. L’ultima rata dovrà essere pagata entro il 15 marzo 2018.

Le modalità di pagamento concesse saranno tre:

  • i classici bollettini precompilati allegati alla risposta fornita da Equitalia;
  • domiciliazione bancaria;
  • direttamente allo sportello Equitalia.

 

Definizione agevolata Equitalia, sconti sanzioni e interessi cartelle: ecco cosa dice il decreto legge fiscale

Ecco cosa prevede l’articolo 6 del decreto legge fiscale in materia di definizione agevolata Equitalia, sconti su interessi e sanzioni:

Relativamente ai carichi inclusi in ruoli, affidati agli agenti della riscossione negli anni dal 2000 al 2015, i debitori possono estinguere il debito senza corrispondere le sanzioni incluse in tali carichi, gli interessi di mora di cui all’articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all’articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, provvedendo al pagamento integrale, anche dilazionato, entro il limite massimo di quattro rate, sulle quali sono dovuti gli interessi nella misura di cui all’articolo 21, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973:

  1. a) delle somme affidate all’agente della riscossione a titolo di capitale e interessi;
    b) di quelle maturate a favore dell’agente della riscossione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, a titolo di aggio sulle somme di cui alla lettera a) e di rimborso delle spese per le procedure esecutive, nonche’ di rimborso delle spese di notifica della cartella di pagamento.
  2. Ai fini della definizione di cui al comma 1, il debitore manifesta all’agente della riscossione la sua volontà di avvalersene, rendendo, entro il novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, apposita dichiarazione, con le modalità e in conformità alla modulistica che lo stesso agente della riscossione pubblica sul proprio sito internet nel termine massimo di quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto; in tale dichiarazione il debitore indica altresi il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il limite massimo previsto dal comma 1, nonché la pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi cui si riferisce la dichiarazione, e assume l’impegno a rinunciare agli stessi giudizi.
  3. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l’agente della riscossione comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 2 l’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse; in ogni caso, la prime due rate sono ciascuna pari ad un terzo e la terza e la quarta ciascuna pari ad un sesto delle
    somme dovute, la scadenza della terza rata non può superare il 15 dicembre 2017 e la scadenza della quarta rata non può superare il 15 marzo 2018.
  4. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento dell’unica rata ovvero di una rata di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme di cui al comma 1, lettere a) e b), la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi oggetto della dichiarazione di cui al comma 2. In tal caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell’importo complessivamente dovuto a seguito dell’affidamento del carico e non determinano l’estinzione del debito residuo, di cui l’agente della riscossione prosegue l’attività di recupero e il cui pagamento non può essere rateizzato ai sensi dell’articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.”

 

 

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