Arrivano i finanziamenti per imprese giovanili e al femminile

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PER GIOVANI E DONNE UN AIUTO ALLA NUOVA IMPRENDITORIA

AL VIA LE DOMANDE DAL 13 GENNAIO

FINANZIAMENTI A TASSO ZERO PER GIOVANI E DONNE CHE AVVIANO NUOVE ATTIVITÀ

di Mirco Arcangeli

Il Ministero dello Sviluppo, a mezzo del DM n. 140 del 08.07.2015, ha attivato un nuovo intervento agevolato in favore di giovani e donne che avviano un’attività di impresa. L’intervento agevolato consiste in un finanziamento agevolato (a tasso zero).

L’accesso a tale opportunità avviene con apposita domanda.

L’incentivo verrà erogato sulla base delle spese ammissibili indicate dal DM con un’intensità pari al 75% delle predette spese ed un tasso pari a zero.

Si segnala da subito che le modalità di richiesta, nonché i termini di presentazione saranno maggiormente dettagliate da un provvedimento direttoriale MISE di prossima pubblicazione.

Possono beneficiare delle agevolazioni  le imprese costituite in forma societaria la cui compagine societaria è composta, per oltre la metà numerica dei soci e di quote di partecipazione, da soggetti di età compresa tra i diciotto e i trentacinque anni ovvero da donne.

Inoltre la società può presentare la domanda esclusivamente entro 12 mesi dalla costituzione, e deve rientrare tra le micro  o  le piccole imprese.  (E’ definita piccola impresa, un’impresa il cui organico sia inferiore a 50 persone e il cui fatturato o il totale del bilancio annuale non superi 10 milioni di euro. Microimpresa è definita come un’impresa il cui organico sia inferiore a 10 persone e il cui fatturato o il totale di bilancio annuale non superi 2 milioni di euro).

Ai fini dell’accesso alle agevolazioni, le imprese in possesso dei requisiti sopra descritti devono:

  • essere regolarmente costituite ed essere iscritte nel Registro delle imprese;
  • essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali;
  • non rientrare tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea.

Sono agevolabili le iniziative che prevedono programmi d’investimento fino a 1,5 milioni di euro e nei limiti del regolamento de minimis  relativi a:

  • produzione di beni nei settori dell’industria, dell’artigianato, della trasformazione dei prodotti agricoli;
  • fornitura di servizi, in qualsiasi settore;
  • commercio e turismo;
  • attività riconducibili anche a più settori di particolare rilevanza per lo sviluppo dell’imprenditorialità giovanile, riguardanti:
  • la filiera turistico-culturale (intesa come attività finalizzate alla valorizzazione e alla fruizione del patrimonio culturale, ambientale e paesaggistico, nonché al miglioramento dei servizi);
  • l’innovazione sociale (intesa come produzione di beni e fornitura di servizi che creano nuove relazioni sociali ovvero soddisfano nuovi bisogni sociali, anche attraverso soluzioni innovative).

Dopo aver stipulato il contratto di finanziamento c’è tempo 24 mesi per la realizzazione del del programma di investimenti.

Le spese ammissibili alle agevolazioni sono quelle necessarie alla realizzazione del programma di investimento sostenute dall’impresa a decorrere dalla data di presentazione della domanda ovvero dalla data di costituzione della società nel caso in cui la domanda sia presentata da persone fisiche. Rientrano tra le spese ammissibili quelle relative all’acquisto di beni materiali e immateriali e servizi,  rientranti nelle seguenti categorie:

  • suolo aziendale
  • Fabbricati, opere edili / murarie, comprese le ristrutturazioni
  • Macchinari, impianti ed attrezzature varie nuovi di fabbrica
  • Programmi informatici e servizi per le tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC) commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell’impresa
  • Brevetti, licenze e marchi
  • Formazione specialistica dei soci e dei dipendenti del soggetto beneficiario, funzionali alla realizzazione del progetto
  • Consulenze specialistiche.

Il finanziamento sarà restituito senza interessi, secondo un piano di ammortamento a rate semestrali costanti posticipate scadenti il 31 maggio e il 30 novembre di ogni anno, a decorrere dalla prima delle precitate date successiva a quella di erogazione dell’ultima quota a saldo del finanziamento concesso

L’impresa beneficiaria deve garantire la copertura finanziaria del programma di investimento apportando un contributo finanziario, attraverso risorse proprie ovvero mediante finanziamento esterno, in una forma priva di qualsiasi tipo di sostegno pubblico, pari al 25% delle spese ammissibili complessive.

Nel caso di ritardo nel pagamento della rata di ammortamento, decorre, senza necessità di intimazione e messa in mora, un interesse di mora pari al tasso ufficiale di riferimento (TUR) vigente alla data di scadenza della rata, maggiorato di tre punti percentuali

Dal 13 Gennaio prossimo, sarà possibile inviare le domande per essere ammessi alle agevolazioni.

Le domande di agevolazione sono presentate al Soggetto gestore, che procede, nel rispetto dell’ordine cronologico di presentazione, all’istruttoria delle domande sulla base dei seguenti criteri valutazione:

  • adeguatezza e coerenza delle competenze possedute dai soci, per grado di istruzione ovvero pregressa esperienza lavorativa, rispetto alla specifica attività prevista dal piano d’impresa;
  • capacità dell’iniziativa di presidiare gli aspetti del processo tecnico-produttivo e organizzativo;
  • introduzione di soluzioni innovative sotto il profilo organizzativo, produttivo o commerciale;
  • potenzialità del mercato di riferimento, vantaggio competitivo dell’iniziativa proponente e relative strategie di marketing;
  • sostenibilità economica e finanziaria dell’iniziativa, con particolare riferimento all’equilibrio e alla coerenza nella composizione interna delle spese ammissibili

Le domande di agevolazione, complete dei dati richiesti, sono istruite in tempo utile perché possano essere deliberate entro sessanta giorni dalla data di presentazione dell’istanza o di completamento della stessa. Il Soggetto gestore comunica tempestivamente e, comunque, entro dieci giorni dalla sua conclusione, l’esito dell’istruttoria al soggetto che ha presentato domanda, richiedendo contestualmente l’eventuale ulteriore documentazione necessaria, anche ai fini della successiva verifica tecnica sulla funzionalità del programma di investimento e sulla pertinenza e congruità delle spese.

Le agevolazioni sono concesse dal Soggetto gestore ed erogate sulla base di un contratto, da stipularsi entro sessanta giorni dalla data della delibera da parte del soggetto gestore, con il soggetto beneficiario, con il quale:

  • sono recepite le spese ammesse e l’ammontare delle agevolazioni, eventualmente rideterminate sulla base della verifica sul programma di investimento indicato dal soggetto richiedente nella domanda di agevolazione;
  • sono disciplinati i rapporti giuridici e finanziari tra il Soggetto gestore e il beneficiario, ivi inclusi i termini per la realizzazione del programma di investimento e gli obblighi di mantenimento dei beni e dell’attività oggetto di agevolazione, nonché gli ulteriori obblighi la cui violazione costituisce causa di revoca.

L’erogazione delle agevolazioni avviene su richiesta dell’impresa beneficiaria in non più di tre stati di avanzamento lavori (di seguito SAL), il primo dei quali non può essere inferiore al venticinque per cento dei costi ammessi. Nel caso in cui le agevolazioni siano erogate in relazione a due o tre SAL, l’ultima erogazione non può essere inferiore al dieci per cento dei costi ammessi

Le stesse sono revocate, in misura totale o parziale, nei seguenti casi:

  • verifica dell’assenza di uno o più requisiti, ovvero di documentazione incompleta o irregolare, per fatti imputabili al soggetto richiedente le agevolazioni e non sanabili;
  • mancato rispetto dei tempi previsti per la realizzazione del programma di investimento, salvo i casi di forza maggiore;
  • trasferimento, alienazione o destinazione ad usi diversi da quelli previsti nel programma di investimento, senza l’autorizzazione del Soggetto gestore, dei beni mobili e dei diritti aziendali ammessi alle agevolazioni, prima che siano trascorsi tre anni dalla data di ultimazione del programma di investimento medesimo;
  • cessazione dell’attività dell’impresa agevolata ovvero sua alienazione, totale o parziale, o concessione in locazione, o trasferimento all’estero prima che siano trascorsi tre anni dalla data di ultimazione del programma di investimento;
  • fallimento dell’impresa beneficiaria ovvero apertura nei confronti della stessa di altra procedura concorsuale prima che siano trascorsi tre anni dalla data di ultimazione del programma di investimento;
  • mancato adempimento agli obblighi di monitoraggio e controllo;
  • mancata restituzione protratta per oltre un anno di una rata del finanziamento concesso;
  • negli ulteriori casi previsti nel contratto di finanziamento

Consulta anche: Circolare 9 ottobre 2015, n. 75445

                          invitalia.it

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