NUOVA TASSA DI “STAZIONAMENTO” PER LE BARCHE

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NUOVA TASSA DI “STAZIONAMENTO” PER LE BARCHE DI OLTRE 10 METRI DI LUNGHEZZA – LE BARCHE A VELA PAGANO LA META’ – DECORRENZA 1 MAGGIO 2012. – Decreto Legge 201/2011 art. 16 Manovra Monti Salva Italia

Pagheranno la tassa (proporzionata alla lunghezza) le barche in acqua a motore di lunghezza superiore a 10 metri. Le barche possedute da associazioni del volontariato sono esentate. Le barche a vela pagano la metà. La nuova tassa decorre dal giorno 1 maggio 2012, e quindi per i giorni successivi a tale data nel caso in cui la barca sia in acqua.

Vediamo in dettaglio la norma

L’art.16 del Decreto Legge 201/2011 (Manovra Monti Salva Italia), dispone, oltre alla tassazione per auto di lusso ed aerei, una tassazione per le unità da diporto che stazionino in porti marittimi nazionali, navighino o siano ancorate in acque pubbliche, anche se in concessione a privati. La predetta tassa annuale di stazionamento viene calcolata per ogni giorno, o frazione di esso, nelle misure di seguito indicate:

a) euro     5 per le unità con scafo di lunghezza da 10,01 metri a 12 metri;

b) euro     8 per le unità con scafo di lunghezza da 12,01 metri a 14 metri;

c) euro   10 per le unità con scafo di lunghezza da 14,01 a 17 metri;

d) euro   30 per le unità con scafo di lunghezza da 17,01 a 24 metri;

e) euro   90 per le unità con scafo di lunghezza da 24,01 a 34 metri;

f) euro 207 per le unità con scafo di lunghezza da 34,01 a 44 metri;

g) euro 372 per le unità con scafo di lunghezza da 44,01 a 54 metri;

h) euro 521 per le unità con scafo di lunghezza da 54,01 a 64 metri;

i) euro 703 per le unità con scafo di lunghezza superiore a 64 metri.

La tassa è ridotta alla metà per le unità con scafo di lunghezza fino a 12 metri, utilizzate esclusivamente dai proprietari residenti, come propri ordinari mezzi di locomozione, nei comuni ubicati nelle isole minori e nella Laguna di Venezia, nonchè per le unità a vela con motore ausiliario.

La tassa non si applica alle unità di proprietà o in uso allo Stato e ad altri enti pubblici, a quelle obbligatorie di salvataggio, ai battelli di servizio, purchè questi rechino l’indicazione dell’unità da diporto al cui servizio sono posti, nonchè alle unità da diporto che si trovino in un’area di rimessaggio e per i giorni di effettiva permanenza in rimessaggio.

Sono esenti dalla tassa le unità da diporto possedute ed utilizzate da enti ed associazioni di volontariato esclusivamente ai fini di assistenza sanitaria e pronto soccorso.

Ai fini dell’applicazione delle predette disposizioni la lunghezza è misurata secondo le norme armonizzate EN/ISO/DIS 8666 per la misurazione dei natanti e delle imbarcazioni da diporto.

Sono tenuti al pagamento della suddetta tassa i proprietari, gli usufruttuari, gli acquirenti con patto di riservato dominio o gli utilizzatori a titolo di locazione finanziaria. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità ed i termini di pagamento della tassa, di comunicazione dei dati identificativi dell’unità da diporto e delle informazioni necessarie all’attività di controllo.

La ricevuta di pagamento, anche elettronica, della tassa è esibita dal comandante dell’unità da diporto all’Agenzia delle dogane ovvero all’impianto di distribuzione di carburante, per l’annotazione nei registri di carico-scarico ed i controlli a posteriori, al fine di ottenere l’uso agevolato del carburante per lo stazionamento o la navigazione.

Le Capitanerie di porto, le forze preposte alla tutela della sicurezza e alla vigilanza in mare, nonchè le altre forze preposte alla pubblica sicurezza o gli altri organi di polizia giudiziaria e tributaria vigilano sul corretto assolvimento degli obblighi derivanti dalle presenti disposizioni ed elevano, in caso di violazione, apposito processo verbale di constatazione che trasmettono alla direzione provinciale dell’Agenzia delle entrate competente per territorio, in relazione al luogo della commissione della violazione, per l’accertamento delle stesse.

Per l’accertamento, la riscossione e il contenzioso si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi; per l’irrogazione delle sanzioni si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, esclusa la definizione ivi prevista. Le violazioni possono essere definite entro sessanta giorni dalla elevazione del processo verbale di constatazione mediante il pagamento dell’imposta e della sanzione minima ridotta al cinquanta per cento. Le controversie concernenti la tassa di stazionamento sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie.

Per l’omesso, ritardato o parziale versamento dell’imposta si applica una sanzione amministrativa tributaria dal 200 al 300 per cento dell’importo non versato, oltre all’importo della tassa dovuta.

Qualcuno sta diventando nero prima ancora dell’arrivo dell’estate, purtroppo non per l’abbronzatura.

 

Mirco Arcangeli

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